Il proprietario di un garage, ubicato in condominio, che intenda detenere del carburante in una cisterna ha l'obbligo giuridico di presentare un'istanza al comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di attivare gli appositi controlli antincendio; in difetto, commette i reati di cui all'art. 679 c.p. e all'art. 20 del d. lgs. 139/2006. (Corte Cass., sez. III, Pen., 20 marzo 2017 n. 13201).
La vicenda. Un condomino, proprietario di un garage situato all'interno di uno stabile condominiale, vi aveva installato una cisterna della capacità superiore ad un metro cubo, contenente gasolio agricolo.
Il titolare aveva omesso sia di chiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) al comando dei vigili del fuoco sia di denunciare la detenzione di materiale infiammabile.
Quindi era stato condannato per le contravvenzioni di cui all'art. 679 c.p. e all'art. 20 del d. lgs. 139/2006 ad un'ammenda pari ad euro 1.300,00.
La normativa. La ratio della disciplina normativa in ambito di materiale esplodente consiste nel perseguimento dello scopo preventivo. Infatti, «la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze» [1].
L'art. 679 c.p. rubricato "omessa denuncia di materie esplodenti" è un reato contravvenzionale [2] e postula la violazione dell'obbligo di dichiarazione del possesso o della detenzione di sostanze pericolose.La disposizione in commento è volta a tutelare l'ordine pubblico, in special modo la sicurezza e la tranquillità dei consociati, oltre all'interesse della pubblica amministrazione a ricevere informazioni sull'esistenza di materiali esplodenti.L'art. 679 c.p.deve ritenersi parzialmente abrogato dalla legge 895/1967 [3]; è rimasto in vigore solo il primo comma, che viene qui in rilievo.
L'ipotesi tipica, infatti, riguarda chi detenga in garage taniche o bidoni di benzina [4].
Pertanto, integra la suddetta fattispecie la condotta di chi possieda del gasolio per autotrazione - sostanza infiammabile e pericolosa - senza previa denuncia ai vigili del fuoco (Cass. Pen. 25120/2011).
La contravvenzione è volta a sanzionare il mancato rispetto dei precetti contenuti nelle leggi speciali, che individuano le ipotesi in cui è necessaria la denuncia, le sue modalità e l'autorità a cui rivolgerla (Cass. Pen. 5168/1982).
Tra la normativa speciale, degno di nota è il d. lgs. 8 marzo 2006 n. 139recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".
In particolare, l'art. 20 individua una fattispecie di reato di natura omissiva [5], omologa a quella dell'art. 679 c.p..
Infatti, punisce chiunque ometta di chiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) - se necessario - con l'arresto sino ad un anno o l'ammenda sino a 2.582,00 euro.
Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)e procedimento. Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 139/2016, il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.Le attività per le quali è necessario il certificato di cui sopra sono indicate nel D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 [6].
In particolare, il regolamento in oggetto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 2).
Inoltre, è previsto che anche i privati siano tenuti a richiedere, con apposita istanza, al competente comando dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3).
Nel caso di specie, al fine di detenere legittimamente del gasolio nella cisterna, l'istanza andava presentata al comando dei vigili del fuoco, mediante la segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta S.C.I.A [7]. Successivamente, spetta al comando verificare la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati; solo in caso di esito positivo, viene rilasciata l'apposita ricevuta (art. 4).
Attività dell'Allegato I e procedimento. Le attività sottoposte ai controlli sono menzionate nell'Allegato I del regolamento (D.P.R. 151/2011); trattasi di un documento estremamente tecnico, la cui disamina è necessaria per comprendere le casistiche in cui occorredotarsi del C.P.I. e presentare la relativa istanza ai vigili del fuoco.
Le attività elencate nell'allegato sono distinte in tre categorie (A, B, C) a seconda della dimensione dell'impresa, del settore e delle esigenze di tutela dell'incolumità pubblica.
Il caso oggetto di scrutinio, ossia la detenzione di gasolio all'interno di una cisterna, rientra nell'Allegato I al numero 12.
La tabella, infatti, fa riferimento ai «depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3».
Il numero 12 è poi suddiviso in tre categorie (A, B, C) e ciascuna prevede un diverso iter procedimentale al fine del controllo di prevenzione incendi.
Come ricordato poco sopra, è onere della parte, sia essa un privato o un ente, presentare una S.C.I.A.
Entro 60 giorni, il comando dei vigili del fuoco provvederà ad effettuare i controlli tecnici per accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio. In difetto, verrà emanato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Il succitato procedimento è valido per le categorie A e B.
Viceversa, solo per la categoria C, una volta completati con successo i controlli, nei 15 giorni successivi, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)
La sentenza.La Suprema Corte rigetta la ricostruzione del reo, in base alla quale solo per le attività di tipo C sarebbe stato necessario il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.).
Infatti, secondo il percorso argomentativo dei giudici di legittimità, non si possono detenere prodotti infiammabili o esplodenti senza seguire il procedimento menzionato del D.P.R. 151/2011.
Ne consegue che le sanzioni penali trovano applicazione nei casi di omesso esperimento della procedura prevista per ciascuna delle attività menzionate nell'Allegato I.
Conclusioni. Detenere materiale infiammabile o esplodente - come benzina o gasolio - senza esperire la procedura richiesta dalla legge è considerato un reato contravvenzionale (art. 20 d. lgs. 139/2006 e art. 679 c.p.).
La norma penale tutela l'interesse pubblico, essendo volta a prevenire gli incendi; essa intende proteggere la vita umana, l'incolumità delle persone e la tutela dei beni; in ragione di ciò impone misure, provvedimenti, accorgimenti intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio.
Pertanto, per detenere legittimamente del carburante nella cisterna, occorre presentare un'apposita istanza al comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, mediante la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
Avvocato del Foro di Savona
[1] Così recita l'art. 13 c. 1 del d.lgs 139/2006
[2] Per completezza, si ricorda che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. I delitti sono puniti con la reclusione e la multa; le contravvenzioni con l'arresto e l'ammenda (art. 17 c.p.).
Le contravvenzioni sono considerate meno "gravi", in quanto destano minor allarme sociale.
Inoltre, le contravvenzioni sono punite sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42 c. 4 c.p.; mentre i delitti sono punibili a titolo di colpa solo ove sia espressamente previsto; il tentativo (art. 56 c.p.) è ammissibile solo per i delitti così come le circostanze (artt. 59 c.p. s.s.).
[3] Legge 2 ottobre 1967 n. 895 recante "disposizioni per il controllo delle armi".
[4] In tal senso vedasi, L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Napoli, Simone, 2014, 628.
[5] I reati omissivi si distinguono in reati omissivi propri o puri e in reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione. Appartengono alla prima categoria quei reati in cui non si compie un'azione che la legge impone o comanda (ad esempio, l'omissione di soccorso ex art. 593 c.p.); rientrano nella seconda classificazione i reati che consistono nella violazione di un obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi della fattispecie commissiva base.
[6] D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
[7] La segnalazione certificata di inizio attività (art. 19 legge 241/1990) è una dichiarazione, proveniente dal privato, in cui si affermano esistenti i requisiti che la legge richiede per il compimento di una determinata attività. In altre parole, la S.C.I.A. prende il posto dell'autorizzazione amministrativa mediante la redazione di una dichiarazione sostitutiva.