Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Se un condomino danneggia una parte comune l'assemblea non può “condannarlo” al pagamento

Quando l'assemblea decide di addebitare spese a singoli condomini sulla base di presunte responsabilità
Avv. Alessandro Gallucci 

Tizio è proprietario di un box nell’autorimessa del condominio Alfa. Un giorno per portare fuori da quell’unità immobiliare una damigiana di olio è inciampato e ha fatto cadere il contenitore che rompendosi ha lasciato che si diffondesse tutto il contenuto. Il pavimento a seguito di questo incidente è diventato scivolosissimo.

Tizio, costernato per l’evento, ha cercato di pulirlo “alla bene meglio” ma non è stato sufficiente.

Passare con la macchina è pericoloso a maggior ragione nei tratti in prossimità della rampa; anche camminare a piedi è pericolo.

Così l’assemblea ha deciso di dare incarico ad un’impresa di pulizia per un intervento risolutivo.

La stessa assise, vista la dinamica dei fatti, ha deciso di addebitare l’intera quota di spesa a Tizio.

Questi, però, venuto a conoscenza di questa decisione (in assemblea era assente), si è lamentato e s’è detto pronto ad impugnarla: è vero, dice, il danno è stato causato da me ma non è giusta questa forma di “condanna” Chi ha ragione? L’esempio è articolato e nel nostro caso Tizio ha ammesso le proprie responsabilità ma accade spesso che l’assemblea decida di addebitare spese a singoli condomini sulla base di presunte responsabilità (si pensi ai danni da infiltrazione).

Davvero l’assise può sostituirsi alla magistratura e addebitando dei costi, nei fatti, può accertare responsabilità?

La risposta, com’è giusto che sia, è negativa. La motivazione, intuibile per chi è attento alle questioni giuridiche, è stata spiegata chiaramente dal Tribunale di Modena.

Si legge in una sentenza dello scorso 7 marzo che “ nel caso di danni causati da uno o più condomini alle parti comuni, l'assemblea condominiale non ha la competenza di attribuire i costi per le riparazioni a carico del soggetto ritenuto responsabile dell'evento lesivo.

In tal caso o il soggetto chiamato a risarcire il danno presta corso volontariamente alla richiesta di risarcimento oppure sarà necessario promuovere una formale richiesta all'autorità giudiziaria affinché emetta una corrispondente domanda.

Ciò in quanto i poteri dell'assemblea sono limitati, ai sensi dell'art.1123 cc. al solo riparto delle spese tra tutti i condomini oppure ad una delibe ra di azione nei confront i dei condomini che abbiano dato causa alle spese medesime, ma non l'attribuzione diretta di spese a cari co del condomino ritenuto responsabile delle stesse.

Sarebbe quindi nulla la delibera con cui venisse statuita la responsabilità di una determinata spesa e la creazione di un titolo di pretesa creditoria nei confronti del presunto responsabile, rappresentando un tentativo di autotutela al di fuori dei poteri legali e dello schema legittimante di cui all'art.1123 c.c.” (Trib. Modena 7 marzo 2012 n. 458).

Insomma l’assemblea, nel caso di Tizio, può deliberare la pulizia dell’autorimessa ma deve ripartire la spesa tra tutti i condomini. Diversamente la decisione sarebbe nulla. Per ottenere l’addebito delle spese ad esclusivo carico di Tizio dovrebbe promuovere un’azione legale per l’accertamento delle sue responsabilità.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento