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Cambio targhette citofono, posta e campanello, chi paga?

Il costo dell'intervento è carico dell'interessato, che, salvo diversa disposizione del regolamento, può provvedervi direttamente.
Avv. Alessandro Gallucci 

La sostituzione delle targhette del citofono, della cassetta postale e del campanello è operazione che si effettua ogni qual volta c'è un cambio di occupante di un immobile.

Data questa (ovvia) affermazione, ci sembra utile, grazie a due richieste giunteci dai nostri lettori, affrontare due questioni:

  1. il cambio in ragione di una sostituzione ad opera dello stesso occupante;
  2. la sostituzione in considerazione del mutamento della persona che abita/usa l'appartamento.

Questi i quesiti: "Buongiorno: da poco abito in una casa in condominio. Ho chiesto all'amministratore se posso sostituire le targhette di citofono, posta e campanello. Mi ha detto che provvederà lui e mi dirà il costo. Mi domando: e se io spendessi meno? Devo pagare la differenza?"

Seconda domanda: "Spettabile Redazione, ha seguito di cambio di abitazione, in sede di rilascio dell'appartamento il proprietario mi ha domandato € 30,00 per smontaggio delle targhette del citofono, della cassetta postale e del campanello. Ho preso tempo perché penso che posso provvedere io stesso: sbaglio?"

Locazione ed uso delle cose: le norme

È principio generale desumibile dalle norme dettate in materia di locazione che le spese afferenti all'uso del bene concesso in godimento debbano essere sostenute dal conduttore.

In tal senso, per maggior precisione, si possono citare gli artt. 1576 - 1609 c.c. che pongono in capo all'affittuario le spese connesse alla piccola manutenzione, nel cui ambito, latu sensu, si possono indicare le spese d'uso.

La base partenza, dunque, consente di chiarire perché in principio si è subito affermato che le spese riguardanti la sostituzione delle targhette del citofono, della cassetta postale e del campanello debbano essere pagate dal conduttore.

Si badi: il riferimento, come sempre in materia di locazione di un'abitazione in condominio, è ai rapporti interni tra locatore e conduttore. A livello strettamente formale, infatti, laddove la spesa sia sostenuta dal condominio, questi ha legittimazione a richiederla al proprietario, salvo rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'inquilino.

Come emerge dai quesiti, tuttavia, può anche accadere che i conduttori trovino maggiormente conveniente sostituire personalmente questi elementi accessori. Come ci viene chiesto, quindi, si pone il dubbio della legittimità di un intervento diretto ed autonomo. La risposta non è univoca, ma varia a seconda dei casi, vediamo perché.

Targhette del citofono, della cassetta postale, del campanello ed uso della cosa comune: ipotesi e limiti

Ai sensi dell'art. 1102, primo comma, c.c. "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa."

La norma, com'è noto, è dettata in materia di comunione in generale, ma è applicabile anche al condominio negli edifici in virtù del rimando contenuto nell'art. 1139 c.c.

Non può revocarsi in dubbio che le attività in esame siano annoverabili nell'ambito di quelle volte al miglior uso della cosa comune. Nella misura in cui si interviene nell'ambito di un elemento di proprietà condominiale: qui il riferimento è sicuramente alla maschera generale dell'impianto citofonico che di solito per l'apposizione delle targhette necessita di essere smontata.

Diverse le conclusioni per il caso di targhette della posta e del campanello, rispetto alle quali difficilmente si può concludere per la natura condominiale dei beni che le contengono: in tal caso, la regola è la sostituzione autonoma, mentre l'eccezione è l'intervento dell'amministratore.

Alcuni aspetti problematici legati alle cassette postali condominiali.

Targhette del citofono, della cassetta postale, del campanello e regolamento condominiale

Il regolamento condominiale, ai sensi dell'art. 1138 c.c., contiene le norme circa l'uso delle cose comuni. Tali norme possono a loro volta prevedere un mero rimando all'art. 1102 c.c., una sua specificazione pur nei limiti del rispetto del principio da questa dettato, ovvero, per il caso di regolamento contrattuale, limiti e deroghe al principio del pari uso (e del libero intervento sui beni comuni).

Il regolamento contrattuale può anche contenere limiti all'uso delle parti in proprietà esclusiva: è dato acquisito che si debba trattare, tuttavia, di imposizioni limitative funzionali ad un miglior godimento delle cose comuni, ovvero a preservare determinate caratteristiche del complesso condominiale (es. decoro, tranquillità) e mai di arbitrarie limitazioni di facoltà d'suo.

In questo contesto, pertanto, può dirsi sicuramente legittimo un divieto di intervento su un bene comune, quale l'impianto citofonico, ciò al fine di ridurre il rischio di involontari danneggiamenti. Diverso il caso della cassetta postale del campanello: rispetto a tali beni ci pare davvero complicato imporre un limite d'uso che si sostanzi in un divieto di sostituzione delle targhette.

Date queste coordinate, dunque, si può affermare:

  1. di norma le targhette del citofono, della cassetta postale e del campanello possono essere sostituite (o semplicemente rimosse) a propria cura e spese dal conduttore;
  2. bisogna valutare caso per caso con riferimento alla targhetta del citofono possano esserci limitazioni all'intervento in quanto diretto su un bene condominiale.

Il conduttore che lascia l'appartamento ha l'obbligo di rimuovere le targhette contenenti i riferimenti a lui dal citofono, dalla cassetta postale e dal campanello.

Nel farlo, salvi i limiti sopra espressi, può pretendere di intervenire direttamente, senza dover soggiacere all'imposizione dell'intervento dell'amministratore o del proprietario, chiaramente con la conseguenza che ogni danno causato dall'attività in esame sarà a suo carico.

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