Con il vincolo paesaggistico, la legge tutela determinate aree del territorio ritenute di particolare pregio. Il fine perseguito è quello di attenuare la realizzazione di interventi di natura edilizia o simile, affinché l'area sia preservata e non sia deturpata in nessun caso. Ciò non significa che è impossibile costruire qualcosa oppure che non è mai possibile ampliare un manufatto già presente, tuttavia, ogni facoltà è esercitabile soltanto nel rispetto di determinate condizioni.
Pertanto, l'intervento può essere realizzato soltanto dopo un'attenta valutazione dell'impatto sul pregio paesaggistico della zona e previo parere della Sovrintendenza ai Beni paesaggistici ed ambientali.
È il caso, ad esempio, della vicenda oggetto della recente sentenza del Tar di Salerno n. 73/2024, dove l'installazione di un impianto fotovoltaico, in un'area protetta immersa nel Cilento (SA), era stata bloccata dal parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino. L'opera in questione, infatti, comprometteva il panorama della zona.
All'ufficio amministrativo è stato, dunque, affidato il compito di stabilire, in tema di pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico, se essi sono compatibili.
Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico: cosa dice la legge?
Come ci ricorda il Tar di Salerno con la sentenza in esame, l'impianto dei pannelli fotovoltaici è regolato dall'art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011.
La norma citata afferma, sostanzialmente, che la detta installazione può avvenire senza l'ottenimento di alcun permesso e/o assenso, fatta eccezione, invece, per l'ipotesi in cui l'impianto deve essere montato in una zona sottoposta al vincolo paesaggistico.
In quest'ultimo caso, infatti, è, fondamentale, il rilascio di un'autorizzazione ad opera dell'autorità competente "l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio tipo… non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b e c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.
In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale".
La disposizione in questione deve, però, coordinarsi, inevitabilmente, con il favor previsto dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale in materia di fonti energetiche rinnovabili e, quindi, con l'opportunità di facilitare la diffusione di questi impianti.
Pannelli fotovoltaici: se visibili sono compatibili col vincolo paesaggistico?
In tema di pannelli fotovoltaici, in ragione delle loro caratteristiche, cioè quelle di un impianto voluminoso e visibile, si discute se tale evidenza sia compatibile o meno con il vincolo paesaggistico a cui è sottoposta l'area interessata dall'installazione.
Ebbene, per il Tar di Salerno, ma possiamo dire per la giurisprudenza amministrativa in generale, la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici non può essere un elemento tale da giustificare il diniego alla loro presenza.
Ciò perché si tratta, ormai, di un manufatto accettato ed ammesso dall'ordinamento giuridico oltreché dalla sensibilità collettiva.
Perciò, la sua inammissibilità può essere esclusa soltanto se l'impianto è tale da modificare, sensibilmente, l'aspetto esteriore dell'area sottoposta a vincolo (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 564/2022).
Del resto, precisa la giurisprudenza amministrativa, i pannelli fotovoltaici fanno ormai parte del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017) e non può ignorarsi la necessità di promuovere e diffondere le fonti energetiche rinnovabili.
Per queste ragioni, i motivi per cui si nega l'autorizzazione all'installazione nelle aree protette, devono essere stringenti e non possono basarsi solo sul fatto che il paesaggio è modificato dai pannelli. Insomma, non si può negare il permesso o esprimere parere negativo solo per questa circostanza perché, altrimenti, significherebbe che ogni nuova opera non è legittimabile (Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016).
Pertanto, se si tratta di esprimere parere negativo all'installazione dei pannelli fotovoltaici sol perché, genericamente, modificano il panorama, senza effettuare alcun bilanciamento con l'interesse pubblico alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, il provvedimento di diniego è illegittimo.