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Installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto comune: serve la delibera assembleare?

L'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie comune può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
Avv. Eliana Messineo 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1337 del 17 gennaio 2023.

Vediamo nel dettaglio la vicenda che ha portato all'enunciazione di tale principio ed i motivi della decisione.

La vicenda

Due condòmini avevano impugnato una delibera assembleare che aveva espresso "voto contrario" ad approvare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici su parte comune, comunicato dagli stessi condòmini all'amministratore.

Sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello di Milano avevano ritenuto gli attori privi di interesse ad agire per l'impugnazione della delibera in quanto la stessa non aveva generato alcun pregiudizio ai loro diritti avendo l'assemblea fornito soltanto un parere sull'intervento sicché il deliberato aveva assunto soltanto valenza consultiva e non decisoria.

In particolare, secondo il Tribunale "il deliberato oggetto di impugnativa da parte degli attori consiste nella mancata prestazione del consenso da parte dell'assemblea condominiale alla richiesta di autorizzazione per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura comune condominiale", sicché "un eventuale annullamento della delibera non produrrebbe alcun effetto positivo per gli attori".

Sulla stessa linea argomentativa, la Corte d'appello di Milano aveva a sua volta affermato che "nel caso di specie […] l'assemblea condominiale non ha vietato agli originari attori di effettuare l'installazione […] ma si è limitata ad esprimere […] alla luce dell'art. 1122 bis c.c. parere contrario al progetto in questione", per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un progetto alternativo.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, i condòmini proponevano ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi:

  1. per non aver la Corte considerato che con l'impugnazione ex art. 1137 c.c. si contestava all'assemblea di aver esercitato un potere non riconosciutele per legge (ossia deliberare se autorizzare o meno l'installazione di un impianto fotovoltaico), per cui di conseguenza esisteva un correlato interesse attuale e concreto ad agire per la declaratoria di nullità o di annullabilità della delibera;
  2. per omesso esame della delibera;
  3. per violazione dell'art. 1122 bis c.c. per aver erroneamente la Corte applicato il comma 2 della stessa norma e non il comma 3.

Ritenuto, su proposta del relatore, il ricorso inammissibile e fissata dal presidente l'adunanza della camera di consiglio, i ricorrenti presentavano memoria ribadendo che la delibera dell'assemblea esprimeva "un diniego" illegittimo, il che li aveva convinti che prima di poter legittimamente esercitare il proprio diritto e quindi disattendere una delibera e procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico, avessero la necessità di rimuovere l'ostacolo consistente nell'esistenza della delibera stessa.

Con la memoria, dunque, i ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di indicare gli indici rivelatori che potrebbero aiutare un condomino a ritenere una delibera non "come espressione del metodo collegiale, ma come manifestazione da riferirsi ai singoli condòmini".

I tre motivi di ricorso venivano valutati dalla Cassazione unitariamente in quanto connessi, e venivano dichiarati inammissibili per carenza di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Installazione di pannelli fotovoltaici: il riferimento normativo

Una delle questioni sollevate dai ricorrenti è stata l'erronea applicazione del comma 2 dell'art. 1122 bis c.c. e non del comma 3 dello stesso articolo.

Orbene, vediamo di capire le differenze tra i due commi.

L'art. 1122 bis. c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012, (rubricato "Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili"), prevede:

  • al comma 2, che "è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato";
  • al comma 3, che: "qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi".

L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali".

  • al comma 4 che: "non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative".

Dal tenore letterale della norma, si evince, dunque, che le attribuzioni dell'assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, possono venire in rilievo soltanto a condizione che l'intervento renda "necessarie modificazioni delle parti comuni".

Installazione di pannelli fotovoltaici: se non risulta la necessità di modificare le parti comuni, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale

Nel caso in esame, al fine di realizzare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici ad opera dei condomini ricorrenti, non risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi c'era possibilità per l'assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive.

Conseguentemente, la Cassazione ha ribadito che l'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali può essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Come va qualificato, allora, l'eventuale autorizzazione dell'assemblea o il parere contrario all'installazione dell'impianto fotovoltaico senza modifiche di parti condominiali?

Impianto fotovoltaico senza modificazioni di parti comuni: il parere contrario o l'autorizzazione dell'assemblea ha valenza consultiva e non decisoria. Inammissibilità dell'impugnazione della delibera per carenza di interesse ad agire

Come chiarito dalla Cassazione, la delibera assemblea può ritenersi contraria alla legge e quindi impugnabile soltanto nell'ipotesi in cui l'assemblea condominiale decida di denegare l'installazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata al servizio della singola unità immobiliare, senza che il diniego sia giustificato dalla tutela delle esigenze conservative dei diritti inerenti alle parti condominiali.

Nella specie, secondo la Corte d'Appello, l'assemblea non aveva espresso alcun diniego bensì si era limitata, giacché sollecitata, ad esprimere un "parere" contrario al progetto di installazione dell'impianto fotovoltaico, ravvisandovi un pregiudizio al pari uso della parte comune.

Né vi era possibilità di dare alla delibera assembleare una interpretazione diversa da quella fornita dai giudici di merito atteso che, come ribadito in giurisprudenza, l'interpretazione del contenuto delle delibere condominiali viene regolata secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c. e il relativo compito è assegnato ai giudici del merito, costituendo tale valutazione apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 2, 28/02/2006, n. 4501; Cass. Sez. 2, 27/08/2002, n. 12556).

Un caso di installazione sul lastrico solare di impianti fotovoltaici destinati al servizio di singole unità immobiliari del condomino, con sistema di videosorveglianza

Con la conseguenza che, nella specie, la Cassazione non ha ritenuto di condividere le critiche alla sentenza impugnata in ordine all'esito interpretativo cui i giudici erano pervenuti circa il contenuto della delibera quale "parere" avverso il rigetto di installazione dell'impianto, e non quale "diniego" all'iniziativa, per come invece sostenuto dai ricorrenti.

Posto, dunque, che la delibera assembleare impugnata dai condòmini ricorrenti aveva semplice contenuto di "parere" contrario al progetto di installazione e non di "diniego", trattandosi di mera manifestazione maggioritaria di altri condomini aventi interesse contrario alla installazione dell'impianto, la Corte ha ritenuto che la stessa delibera non poteva essere impugnata per mancanza di interesse ad agire dei condòmini non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti.

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

"l'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.".

Sentenza
Scarica Cass. 17 gennaio 2023 n. 1337
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