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Pergola fotovoltaica, ci vuole un permesso?

Permesso per installare una pergola fotovoltaica: chiarimenti sulla necessità di titolo edilizio e comunicazioni al Comune per l'attività edilizia libera secondo la normativa vigente.
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 
18 Set, 2020

Definizione di pergolato e di pergolato fotovoltaico

Non essendovi una definizione legislativa in tema di pergolato, i nostri giudici, principalmente in ambito amministrativo, affermano che il pergolato è da qualificarsi come manufatto di carattere ornamentale, avente una struttura leggera, ad esempio di legno o altro materiale di minimo peso, sfornito di fondamenta e quindi movibile con facilità, con la destinazione di sostegno per piante rampicanti, per mezzo delle quali si crea un riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, 29 settembre 2011, n. 5409).

Il Consiglio di Stato si è premurato di specificare che la definizione di pergolato non assume connotati diversi se al posto delle piante si installano i pannelli fotovoltaici, quando questi sono posizionati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell'acqua, non potendo mai qualificarsi in termine di copertura stabile e continua degli spazi sottostanti» (Cons. Stato, 25 giugno 2014, n. 2162).

Nello specifico, il pergolato fotovoltaico, detto anche pergola fotovoltaica, è costituito da una struttura di sostegno il cui apice è formato in tutto o in parte da pannelli fotovoltaici, e perciò destinato, oltre alla fruizione dello spazio esterno al riparo dalle intemperie, anche alla produzione di energia elettrica.

In termini pratici si può equiparare alla tettoia: la copertura è di norma rigida ed impermeabile, con lo scopo di avere riparo dalle intemperie ma a differenza di questa non deve essere ancorata e inamovibile.

Necessità di titolo edilizio o SCIA: esclusione

Il Tar Puglia, con la sentenza n. 531/2020, ha affermato che un pergolato a sostegno d'impianto fotovoltaico non ha bisogno di titolo edilizio: in mancanza di particolari prescrizioni, non necessita di titolo edilizio.

Allora ci si deve chiedere se, non dovendo essere conseguito il titolo edilizio, occorra comunque effettuare al Comune competente una qualche denuncia o comunicazione, come ad esempio una SCIA.

Nel caso di specie del Tar Puglia si trattava di pergolato di un privato all'interno di un edificio condominiale. L'interessato presentava la SCIA ma il Comune la rigettava osservando che l'intervento non era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Il privato ha promosso quindi azione giudiziale davanti al Tar rilevando che il Comune ha erroneamente valutato il progetto, equiparandolo a una tettoia, con conseguente violazione e falsa applicazione della normativa in tema di edilizia, in particolare il DPR 380/2001.

Il Tar ha analizzato la tipologia di intervento, dovendo essere eseguito su quattro pilastrini di 15×15 cm e aperto su tutti e quattro i lati, a sostegno dei pannelli fotovoltaici. Stante questa struttura, lo ha identificato come pergolato.

Vista la relazione tecnica di asseverazione allegata alla SCIA, è opera posta a servizio dell'immobile del ricorrente rientrante nella tipologia di pertinenza urbanistica: la sua creazione non necessita pertanto di permesso di costruire, trattandosi di attività edilizia libera di cui all'art. 6 del T.U. Edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001.

Pannelli fotovoltaici e opere di pertinenza: cosa sapere

I pannelli fotovoltaici e l'opera che li sostiene ha natura di pertinenza, quando siano in aderenza o integrati nei tetti o nelle coperture esistenti (T.A.R., Bari, 15/06/2015, n. 883).

L'art. 6 del DPR 380/2001 e-quater) dispone che i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, rientrano in attività di edilizia libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Glossario Edilizia Libera (ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222) specifica che "sono state individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia". Nello specifico per il fotovoltaico "l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di un edificio, da realizzare al di fuori di zone vincolate (di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968) è esente dall'approvazione del Comune".

Pergolato lamellare

Obbligo di comunicazione al Comune per opere fotovoltaiche

Non si deve tuttavia pensare che si esuli da qualsivoglia comunicazione al Comune competente.

Sebbene non necessiti un qualche permesso o autorizzazione, occorre sempre rendere noto all'ente amministrativo della creazione dell'opera.

Come ha evidenziato il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2134 del 27 aprile 2015, l'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.p.r. n. 380/2001 dispone che sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli interventi consistenti, tra l'altro, nell'installazione di «pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

Ciò non comporta che l'intervento sia esonerato da un qualche controllo pubblico, ma implica esclusivamente che l'attività può essere posta in essere con una mera comunicazione di inizio lavori senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo.

Infine il fotovoltaico può essere posizionato anche su un lastrico solare. Il regime è sempre libero, salvala comunicazione di inizio lavori.

Ok all'impianto fotovoltaico se si fonde col tetto dell'edificio.

Si legge in una decisione del Consiglio di Stato: "la realizzazione di un pergolato sul lastrico solare di un edificio esistente, ancorché destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili ex art. 22 d.P.R. 380/01. Infatti l'installazione di pannelli fotovoltaici si considera attività edilizia libera, che non richiede un titolo edilizio, solo se i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti o coperture di edifici esistenti" (TAR., Bari, 15/06/2015, n. 883).

Naturalmente ove si tratti di edificio condominiale, occorre il rispetto dell'art. 1122-bis c.c. oltre a verificare la fattibilità dell'opera in relazione al regolamento del condominio, sempreché non leda il decoro architettonico.

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