Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Proprietario vuole installare i pannelli fotovoltaici: quali poteri all'assemblea condominiale?

L'installazione dei pannelli fotovoltaici potrebbe alterare l'estetica del fabbricato. In tal caso, l'assemblea deve trovare una soluzione.
Avv. Marco Borriello 

Mediante i pannelli fotovoltaici, è possibile produrre energia al servizio del proprio appartamento sfruttando, semplicemente, il sole. Si tratta di un impianto, ormai, abbastanza diffuso e di conoscenza comune. L'installazione dei pannelli è, inoltre, incentivata dalle varie agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Progettare questo intervento, però, non è sempre semplice. La scelta di sfruttare un impianto fotovoltaico, infatti, non riguarda soltanto i proprietari di un immobile indipendente. Tante volte, quindi, il desiderio di ricavare energia dal sole è espresso dal titolare di un appartamento in condominio. Una circostanza, questa, dove spesso è coinvolto il lastrico comune.

In quest'ultimo caso, l'installazione dei pannelli fotovoltaici è sicuramente più complicata. Non mi riferisco alle difficoltà tecniche che bisogna affrontare e superare per posizionare e far funzionare l'impianto, ma all'esigenze e ai diritti di tutti gli altri componenti del fabbricato.

Sull'argomento si è espresso, recentemente, il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 2778 del 22 dicembre 2022. Nel farlo ha chiarito cosa può accadere nel momento in cui il posizionamento dei pannelli comporta la modifica delle parti comuni, intaccando, ad esempio, l'estetica e il decoro del fabbricato.

Prima di tutto, però, è bene approfondire il caso concreto.

Proprietario e installazione dei pannelli fotovoltaici: i poteri all'assemblea condominiale. Il caso concreto.

In edificio bergamasco, un singolo proprietario aveva deciso di montare un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale al servizio del proprio appartamento. L'intenzione era quella di posizionarlo sulla porzione del lastrico comune sovrastante l'immobile.

A quanto pare, però, la progettata installazione non sarebbe stata priva di conseguenze per il fabbricato. In particolare, sembrava evidente che i pannelli, per loro dimensioni e caratteristiche, modificassero l'estetica e il decoro dell'edificio.

Per questa ragione, il diretto interessato si rivolgeva all'assemblea per ottenere l'autorizzazione del condominio e per le attività necessarie a risolvere il problema.

Occorreva, infatti, contemperare le esigenze di tutti i proprietari con quelle del diretto interessato.

Era, perciò, convocata una riunione sull'argomento, durante la quale gli aventi diritto si astenevano da ogni decisione «ritenendo preliminare una determinazione dei condomini sull'utilizzo dei tetti condominiali per l'installazione dei pannelli fotovoltaici».

La posizione di attesa espressa dall'adunanza non era accolta di buon grado dal condòmino interessato. Questi, infatti, avrebbe desiderato una risposta più concreta. Per questa ragione, impugnava il deliberato dinanzi al competente Tribunale di Bergamo.

L'ufficio orobico, valutati gli atti, ha concluso per il rigetto della domanda. La decisione in contestazione non aveva alcuna portata decisoria, ma era soltanto di natura programmatica. Tuttavia, con la sentenza de quo, non ha perso l'occasione di chiarire quali sono i poteri dell'assemblea in una circostanza come quella in contestazione.

Installazione pannelli fotovoltaici singolo condòmino: la norma di riferimento

In tema di installazione di impianti fotovoltaici in condominio, la norma che consente al singolo proprietario di posizionare la struttura sul lastrico comune è l'art. 1122 bis, introdotto nel codice civile dalla riforma del 2012 «È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato (art. 1122 bis co. 2 c.c.)».

Da questa norma, perciò, emerge il diritto del singolo di progettare e realizzare questo intervento senza l'autorizzazione del fabbricato, a condizione, però, che l'impianto non comporti alcuna modifica delle parti comuni «Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

Un caso di installazione sul lastrico solare di impianti fotovoltaici destinati al servizio di singole unità immobiliari del condomino, con sistema di videosorveglianza

L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto (art. 1122 bis co. 3 c.c.)».

Installazione pannelli fotovoltaici modifica le parti comuni: come procede l'assemblea?

Se l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul lastrico del condominio comporta la modifica di alcuni beni comuni, quali ad esempio il decoro architettonico del fabbricato, l'intervento deve essere autorizzato dall'assemblea condominiale, previa comunicazione all'amministratore «non è consentito, trattandosi di modificazioni di parti comuni, prescindere dall'approvazione da parte della assemblea con la maggioranza ex art. 1136 c. 5 c.c.».

In particolare, con la maggioranza stabilita dalla legge, il consesso può deliberare che le opere vengano realizzate in modo alternativo, indicando altresì la parte del lastrico dove dovrà essere posizionata la struttura. A quest'ultimo riguardo, dovrà, quindi, provvedere alla suddivisione della copertura.

Per farlo, come suggerisce il Tribunale di Bergamo, potrebbe utilizzare il criterio del valore millesimale degli immobili dei soggetti interessati all'installazione. In alternativa, potrebbe suddividere in parti uguali il lastrico «La suddivisione in millesimi è senza dubbio corretta e può essere sottoposta per l'approvazione da parte dell'assemblea con la maggioranza indicata nell'art. 1136 comma 5. Peraltro, l'assemblea può deliberare di suddividere il lastrico solare in maniera diversa, ad esempio, in parti uguali in base al numero di unità immobiliari».

Sentenza
Scarica Trib. Bergamo 22 dicembre 2022 n. 2778
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Pergola fotovoltaica, ci vuole un permesso?

Per l'installazione di una pergola fotovoltaica occorre ottenere un qualche permesso?. Definizione di pergolato e di pergolato fotovoltaico Non essendovi una definizione legislativa in tema di pergolato,