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Impianto fotovoltaico del singolo condomino e revoca degli incentivi disposta dal GSE

Il Tar Lazio si è pronunciata in merito all'adozione di un provvedimento con cui è stata disposta la decadenza della tariffa incentivante relativa ai pannelli fotovoltaici di un condomino.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'art. 1122-bis, alla luce della legislazione vigente e dei chiarimenti della giurisprudenza, riconosce il diritto individuale del condomino alla ricezione radio-tv con impianti individuali satellitari o via cavo e ne conferma la libera realizzazione - senza previo voto dell'assemblea - precisando l'obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e agli immobili di proprietà di altri condomini.

In ogni caso deve essere rispettato il decoro architettonico dell'edificio (ed è fatto salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche).

Tale limite, nonostante il silenzio del legislatore, a differenza di quanto prescritto nel 1 comma dell'art. 1122 bis c.c., dovrebbe riguardare pure l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (destinati al servizio di singole unità del condominio) sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato (2° comma dell'art. 1122 bis c.c.).

Del resto, tale conclusione sembra trovare indiretta conferma nel comma 4° dell'art. 1122 bis c.c. in base a cui, appunto, a tutela della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio, l'assemblea condominiale può prescrivere modalità alternative di esecuzione dei lavori o imporre cautele.

A tale proposito merita di essere ricordato che qualora l'installazione degli impianti sopra detti richieda necessariamente modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

In ogni caso l'assemblea - opportunamente convocata dall'amministratore - può intervenire ed imporre, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.

L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

Tale disciplina mira a tutelare l'estetica e l'aspetto architettonico dell'edificio. Ma l'assemblea può arrivare a negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile? E il GSE può disporre la decadenza della tariffa incentivante assegnata sostenendo l'illegittimità dell'impianto del singolo condomino?

Impianto fotovoltaico del singolo condomino e revoca (ingiusta) degli incentivi disposta dal GSE: la vicenda

Un condomino depositava presso il Comune la comunicazione dell'inizio dei lavori per intervento di attività edilizia libera, consistente nella costruzione di pannelli solari fotovoltaici e termici; il Comune attestava l'idoneità del titolo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, aderente o integrato sul tetto del caseggiato e con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento delle falde.

Lo stesso condomino presentava poi al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti, richiesta che veniva accolta; seguiva poi la stipula della Convenzione.

Successivamente però il GSE avviava un procedimento di verifica dell'impianto all'esito del quale, con apposito provvedimento, disponeva la decadenza della tariffa incentivante assegnata in quanto riteneva che l'impianto fosse abusivo, cioè realizzato in contrasto con quanto previsto dal regolamento condominiale.

Il condomino chiedeva, con il ricorso al Tar, l'annullamento del provvedimento del GSE, lamentandone l'illegittimità per carenza di motivazione e violazione di legge degli artt. 1122, 1122 bis e 102 c.c.

La decisione del Tar

Il Tar ha dato torto al GSE. I giudici amministrativi hanno evidenziato come ogni condomino possa installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, purché non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell'edificio.

Come osserva il Tar, in base all'articolo 1122 bis, l'assemblea non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile, a meno che l'intervento non sia lesivo degli interessi della collettività condominiale.

In particolare ad avviso del Tar solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli, ad opera del condomino, possa ledere il decoro architettonico dell'edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l'assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell'impianto.

In mancanza della prova sopra detta, non si può impedire al singolo condomino di usare il tetto o il lastrico - pur senza autorizzazioni dell'assemblea - per installare l'impianto fotovoltaico.

Il ricorso è stato quindi accolto e, conseguentemente, il provvedimento del GSE è stato annullato.

Sentenza
Scarica Tar Lazio 29 novembre 2022 n. 15948
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