#1 Inviato 17 Marzo, 2019 Ciao a tutti, un condòmino mi ha richiesto l'installazione di un impianto fotovoltaico di 35mq su lastrico solare condominiale di una superficie di 219mq. Ora considerando che gli appartamenti sono 15, come debbo calcolare l'ingombro per un pari uso? I millesimi non si considerano di questo si è certi e l'assemblea non può rifiutarsi alla posa dei pannelli, ovviamente il condòmino che li installa deve provvedere a quanto previsto dalla norma/giurisprudenza (decoro, sicurezze, ecc.). Il condòmino può installare i sui 35mq (quota di circa 2 appartamenti e mezzo) ? oppure occorre una sorte di cessione da parte di taluni altri condomini, che rinunciano ad una futura posa? Ho trovato vari articoli sul forum ma non sono riuscito a trovare un concetto esaustivo di calcolo. Grazie a tutti e buona domenica.
#2 Inviato 17 Marzo, 2019 Facciamo il conto della serva 219 : 1000 = 0,219 mq, ovvero a ciascun condomino a parità di utilizzo andrà 0.219 mq per mlm di proprietà, e comunque ciascuno è libero di cedere la sua quota a favore di altri. Modificato 17 Marzo, 2019 da Tullio Ts
#3 Inviato 17 Marzo, 2019 Scusami, ma in questo caso i millesimi non dovrebbero essere esclusi? mi spiego meglio, attuando l'art 1122-bis il Condòmino può installare i pannelli senza autorizzazione dell'assemblea, inoltre non modificando sostanzialmente la destinazione d'uso o impedirne agli altri condomini l’utilizzo il condominio può solo prescrivere delle "regole" a cui attenersi. Ora, il mio dubbio sorge nel: - al fine di un atto pretestuoso (da parte di un singolo Condòmino) per un pari uso del bene condominiale come ci si deve muovere? a monte si divide l'area condominiale (con la maggioranza dei 2/3)? oppure allorquando contestualmente un altro Condòmino fa la stessa richiesta si provvede alla ripartizione? - al comma tre dell'art 1122-bis riporta proprio il discorso della ripartizione dell'uso così di fatti escludendo il conteggio dei millesimi. Oppure sfugge qualcosa?
#4 Inviato 17 Marzo, 2019 Ancor prima dell'art 1122 esiste l'art 1102 cc il quale dice testualmente; cc Art. 1102. Uso della cosa comune. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Per cui il pari uso deve essere garantito.
#5 Inviato 17 Marzo, 2019 ok, giusto ma, sorvolando la giurisprudenza: "...Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso." Se ad oggi è l'unico a farne richiesta, come ci si comporta? Compiere atti, cosa consiste? Infine, se il legislatore ha dedicato un art. proprio ed esclusivamente per le fonti rinnovabili private non debbo attuare l'art dedicato? e utilizzare l'art. 1102 per le disposizione generiche?
#6 Inviato 17 Marzo, 2019 DarioPietro dice: ok, giusto ma, sorvolando la giurisprudenza: "...Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso." Se ad oggi è l'unico a farne richiesta, come ci si comporta? Compiere atti, cosa consiste? Infine, se il legislatore ha dedicato un art. proprio ed esclusivamente per le fonti rinnovabili private non debbo attuare l'art dedicato? e utilizzare l'art. 1102 per le disposizione generiche? "compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso." significa modificare il titolo ovvero acquistare quella parte (per acquistarla sarà necessario atto notarile firmato da tutti i condomini), per cui quella parte non essendo più comune diventerà privata ed il titolare potrà fare quello che vuole. Modificato 17 Marzo, 2019 da Tullio Ts
#7 Inviato 17 Marzo, 2019 ...ok per la norma in generale, ma nel caso di specie? pienamente d'accordo con te per tutte le altre casistiche previste dalla norma, ma vale anche per la posa in opera di impianto fotovoltaico privato su lastrico solare condominiale non accessibile (tetto piano)? Se così fosse a che pro l'art. 1122-bis? sarebbe un inciso normativo inutile.
#8 Inviato 17 Marzo, 2019 DarioPietro dice: ...ok per la norma in generale, ma nel caso di specie? pienamente d'accordo con te per tutte le altre casistiche previste dalla norma, ma vale anche per la posa in opera di impianto fotovoltaico privato su lastrico solare condominiale non accessibile (tetto piano)? Se così fosse a che pro l'art. 1122-bis? sarebbe un inciso normativo inutile. L'art. 1122 bis dice; È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Comunque sempre fermo restando l'art. 1102 cc, ovvero non ci si può appropriare del diritto degli altri condomini a fare la stessa identica cosa, se non oggi magari tra qualche anno, per cui lo spazio per gli altri deve essere sempre garantito.
#9 Inviato 17 Marzo, 2019 DarioPietro dice: ...ok per la norma in generale, ma nel caso di specie? pienamente d'accordo con te per tutte le altre casistiche previste dalla norma, ma vale anche per la posa in opera di impianto fotovoltaico privato su lastrico solare condominiale non accessibile (tetto piano)? Se così fosse a che pro l'art. 1122-bis? sarebbe un inciso normativo inutile. io dico che bisogna stabilire qual'è la porzione di lastrico solare utile per quello scopo a tutti i condòmini (un lato nord o all'ombra non è utilizzabile). poi dividere questo spazio tra tutti i condòmini così ognuno potrà utilizzare quello spazio senza impedire che altri facciano altrettanto (art. 1102).
#10 Inviato 17 Marzo, 2019 https://www.condominioweb.com/installazione-dellimpianto-fotovoltaico.15319 http://www.italianacondomini.it/pannelli-fotovoltaici-sul-tetto-condominiale/ https://www.lavorincasa.it/pannelli-fotovoltaici-individuali-in-condominio/ https://www.ideegreen.it/pannelli-fotovoltaici-sul-tetto-condominiale-88186.html https://www.condominio.it/2017/01/25/pannelli-solari-installazione-condominio.html Scusatemi però facendo riferimento agli articoli riportati risulterebbe che non risulterebbe un obbligo a monte, ma bensì bisogna attende la delibera in merito ad una eventuale ripartizione delle superfici. A voi è mai capitata questa casistica? 1
#11 Inviato 17 Marzo, 2019 DarioPietro dice: https://www.condominioweb.com/installazione-dellimpianto-fotovoltaico.15319 http://www.italianacondomini.it/pannelli-fotovoltaici-sul-tetto-condominiale/ https://www.lavorincasa.it/pannelli-fotovoltaici-individuali-in-condominio/ https://www.ideegreen.it/pannelli-fotovoltaici-sul-tetto-condominiale-88186.html https://www.condominio.it/2017/01/25/pannelli-solari-installazione-condominio.html Scusatemi però facendo riferimento agli articoli riportati risulterebbe che non risulterebbe un obbligo a monte, ma bensì bisogna attende la delibera in merito ad una eventuale ripartizione delle superfici. A voi è mai capitata questa casistica? Ma è normale che ci deve essere una partizione della superficie, non è mica che un qualsiasi condomino di sua iniziativa si posiziona come meglio crede ed occupa l'area (comune) di suo gradimento e grande come lui crede per installare un impianto fotovoltaico a suo personale beneficio. Modificato 17 Marzo, 2019 da Tullio Ts
#12 Inviato 19 Marzo, 2019 Non ho capito si può o no? In questi articoli esterni citati si evince che... Grazie all’articolo 1122-bis, il singolo condomino che vuole installare pannelli fotovoltaici sul tetto del condominio, può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea. L’unico caso in cui quest’ultima può negare tale intervento si verifica quando l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale possa compromettere la sicurezza dell’edificio oppure se ne altera il decoro architettonico. Modificato 19 Marzo, 2019 da frannie
#13 Inviato 19 Marzo, 2019 frannie dice: Non ho capito si può o no? In questi articoli esterni citati si evince che... Grazie all’articolo 1122-bis, il singolo condomino che vuole installare pannelli fotovoltaici sul tetto del condominio, può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea. L’unico caso in cui quest’ultima può negare tale intervento si verifica quando l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale possa compromettere la sicurezza dell’edificio oppure se ne altera il decoro architettonico. si può fare senza chiedere il permesso all'assemblea, ma sempre nel rispetto di altre regole quale l'art. 1102. 1
#14 Inviato 30 Novembre, 2019 Buongiorno a tutti, preso atto che ogni condòmino può utilizzare gli spazi comuni in proporzione ai propri millesimi, nel caso in questione (istallare un impianto fotovoltaico che occuperà uno spazio maggiore dei mq proporzionalmente corrispondenti ai propri millesimi), è possibile in qualche modo ottenere più millesimi facendoseli cedere in uso da un altro condòmino? Magari dando eventualmente dando la disponibilità a rimuovere i pannelli eccedenti in caso altri condòmini volessero istallare impianti fotovoltaici e non ci fosse più spazio. Qualcuno sa che procedura si potrebbe seguire? Grazie.
#15 Inviato 30 Novembre, 2019 Loreprima dice: Qualcuno sa che procedura si potrebbe seguire? Secondo me è meglio regolarizzare tutto inserendo una clausola nel regolamento di condominio dove ognuno può disporre di una certa superficie e che in condòmino può dare in uso la propria porzione. In pratica una turnazione come se si trattasse di turnare dei posti auto ma poichè immagino che non tutti i posti per pannelli solari abbiano la stessa esposizione, l'ideale sarebbe creare degli spazi per pannelli ed assegnarli in uso esclusivo ma per fare questo serve l'unanimità di 1.000 millesimi. S fate una turnazione a rotazione, spostare un pannello da nors a sud del lastrico non credi sia semplice come spostare un'auto da un posto all'altro.
#16 Inviato 12 Dicembre, 2019 DarioPietro dice: Ciao a tutti, un condòmino mi ha richiesto l'installazione di un impianto fotovoltaico di 35mq su lastrico solare condominiale di una superficie di 219mq. Ora considerando che gli appartamenti sono 15, come debbo calcolare l'ingombro per un pari uso? I millesimi non si considerano di questo si è certi e l'assemblea non può rifiutarsi alla posa dei pannelli, ovviamente il condòmino che li installa deve provvedere a quanto previsto dalla norma/giurisprudenza (decoro, sicurezze, ecc.). Il condòmino può installare i sui 35mq (quota di circa 2 appartamenti e mezzo) ? oppure occorre una sorte di cessione da parte di taluni altri condomini, che rinunciano ad una futura posa? Ho trovato vari articoli sul forum ma non sono riuscito a trovare un concetto esaustivo di calcolo. Grazie a tutti e buona domenica. Buongiorno, Leggendo questo quesito ho riscontrato una somiglianza con la mia situazione attuale... Attualmente io, dopo aver presentato per scrupolo e a solo titolo informativo il progetto di installazione all'assemblea, ho addirittura ricevuto una lettera di diffida da parte di tre condomini che ritengono lesi i propri diritti in quanto ritengono che la posizione sud del mio impianto impedisca loro in futuro di avere lo stesso rendimento ed esposizione ... quando lei dice che i millesimi non si contanto di questi si è certi e l'assemblea non può rifiutarsi in quale fonte lo ha letto ? Voi come avete proceduto? Ringrazio in anticipo per la risposta
#17 Inviato 12 Dicembre, 2019 Federico Allegrini dice: Buongiorno, Leggendo questo quesito ho riscontrato una somiglianza con la mia situazione attuale... Attualmente io, dopo aver presentato per scrupolo e a solo titolo informativo il progetto di installazione all'assemblea, ho addirittura ricevuto una lettera di diffida da parte di tre condomini che ritengono lesi i propri diritti in quanto ritengono che la posizione sud del mio impianto impedisca loro in futuro di avere lo stesso rendimento ed esposizione ... quando lei dice che i millesimi non si contanto di questi si è certi e l'assemblea non può rifiutarsi in quale fonte lo ha letto ? Voi come avete proceduto? Ringrazio in anticipo per la risposta la mia posizione la conosci se ha letto il mio post #9
#18 Inviato 13 Dicembre, 2019 paul_cayard dice: la mia posizione la conosci se ha letto il mio post #9 Sì, è una buonissima soluzione, o meglio la più diplomatica. Tuttavia non voglio scendere a compromessi con i condomini per varie ragioni, e ho bisogno di capire se proseguendo con l'installazione vado effettivamente a ledere i loro diritti o meno, se un eventuale sentenza in tribunale sia comunque in favore o meno. La complessità della materia ruota intorno all'anzidetto art.1102 e alla relativa interpretazione della nozione di "pari uso" sulla quale la Corte di Cassazione si espressa nei seguenti modi: a) "L'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare (ex multis, Sez. 2, n. 4617, 27/2/2007, Rv. 597449); b) la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine e nel tempo potrebbe importare un ingiustificato divieto per ogni condomino di fare un uso particolare o un uso a proprio esclusivo vantaggio" . Ovvero, la nozione di pari uso lungi dall'essere descritta come "uso uguale, potenziale, astratto e ipotetico" fa riferimento all'uso concreto e contingente dell'uso della cosa. Mi sembra di capire che se gli altri condomini vogliono fare anch'essi ADESSO un fotovoltaico è necessario perseguire una suddivisone del tetto e ridimensionare la mia richiesta altrimenti, se la loro rivendicazione fosse "in astratto" non sembra possa essere accolta. Modificato 13 Dicembre, 2019 da Federico Allegrini
#19 Inviato 13 Dicembre, 2019 Federico Allegrini dice: Sì, è una buonissima soluzione, o meglio la più diplomatica. Tuttavia non voglio scendere a compromessi con i condomini per varie ragioni, e ho bisogno di capire se proseguendo con l'installazione vado effettivamente a ledere i loro diritti o meno, se un eventuale sentenza in tribunale sia comunque in favore o meno. La complessità della materia ruota intorno all'anzidetto art.1102 e alla relativa interpretazione della nozione di "pari uso" sulla quale la Corte di Cassazione si espressa nei seguenti modi: a) "L'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare (ex multis, Sez. 2, n. 4617, 27/2/2007, Rv. 597449); b) la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine e nel tempo potrebbe importare un ingiustificato divieto per ogni condomino di fare un uso particolare o un uso a proprio esclusivo vantaggio" . Ovvero, la nozione di pari uso lungi dall'essere descritta come "uso uguale, potenziale, astratto e ipotetico" fa riferimento all'uso concreto e contingente dell'uso della cosa. Mi sembra di capire che se gli altri condomini vogliono fare anch'essi ADESSO un fotovoltaico è necessario perseguire una suddivisone del tetto e ridimensionare la mia richiesta altrimenti, se la loro rivendicazione fosse "in astratto" non sembra possa essere accolta. in base all'art. 1102 tu non devi impedire possibilità di trarre pari vantaggio dall'uso della cosa comune. pretenderai mica di obbligare gli altri a installare i pannelli quando decidi tu oppure perdono per sempre questa possibilità ...
#20 Inviato 13 Dicembre, 2019 paul_cayard dice: in base all'art. 1102 tu non devi impedire possibilità di trarre pari vantaggio dall'uso della cosa comune. pretenderai mica di obbligare gli altri a installare i pannelli quando decidi tu oppure perdono per sempre questa possibilità ... Se la normativa mi supporta, sì. Questo perché ho ricevuto il voltafaccia di questi tre condomini sebbene mi sia preoccupato di concordare con ciascuno di loro eventuali preferenze in merito all'installazione prima ancora di indire per scrupolo l'assemblea (che non ero nemmeno tenuto a canvocare). Il progetto presentato in assemblea era già il risultato di numerosi compromessi tanto che mi sono privato della parte migliore del tetto, quella piana, pur di accondiscendere per il quieto vivere alle preferenze di un condomine che "temeva infiltrazioni di acqua dal soffitto per via delle perforazioni". Le stesse persone si sono opposte anni fa all'installazione dell'ascensore che ad oggi ci permette di trasportare mia sorella disabile al quarto piano senza spezzarci la schiena come loro avrebbero preferito. Per tali motivi, in questo ginepraio di ignoranza in cui ritengo di essere già stato troppo buono, non voglio preoccuparmi di buon senso ma solo dei miei effettivi diritti. Modificato 13 Dicembre, 2019 da Federico Allegrini
#21 Inviato 14 Dicembre, 2019 se il criterio ispiratore è quello di rendere pan per focaccia allora è un tuo problema con relativa valutazione del da farsi, e in una eventuale lite instaurata ci sarà un giudice che valuterà e deciderà chi è nella ragione o nel torto. le leggi possono interpretarle tutti, ma è solo un giudice che darà una interpretazione "valida" e solo per quella fattispecie che gli sarà sottoposta. la norma è quella, le varie sentenze valgono per il caso trattato in quella sede. la mia opinione l'ho espressa.
#22 Inviato 24 Marzo, 2022 Buongiorno a tutti. Desidererei ricevere una risposta al seguente quesito: Tutti parlano dell’art. 1102 per l’utilizzo della cosa comune e va bene, ma per quanto riguarda l’installazione dell’impianto fotovoltaico privato sul lastrico condominiale, non credo si possa evocare. Un condomino proprietario dell’attico vuole installare i pannelli per l’impianto fotovoltaico privato sul lastrico solare, adducendo di averne diritto che possa farlo liberamente senza autorizzazione del condominio e mi sembra esagerato. Egli vivendo nell’attico pretende e dice di avere diritto ad installare i pannelli sul lastrico esattamente sopra la sua u.i. perché è molto conveniente per la sua posizione. I condomini gli si sono rivoltati contro affermando che tutti gli altri non avrebbero la possibilità di installare l’impianto sopra la propria testa per cui i costi sarebbero diversi a causa della distanza. Inoltre le donne, non avrebbero più la possibilità di utilizzare il lastrico per ste sere i panni, argomento non proprio trascurabile, dove li stenderebbero se tutto lo spazio venisse occupato dai pannelli? Non servirebbe l'accordo unanime in questi casi? C’è un’altro Problema: Lo stesso condomino ha un terrazzo ad uso esclusivo e potrebbe benissimo installare li i pannelli ma si rifiuta dicendo che non vuole coprire il suo terrazzo. Quindi sta emergendo una diatriba che porterà tutti in tribunale. Non hanno ragione i condomini a rifiutare? Grazie. Bruto
#23 Inviato 24 Marzo, 2022 bruto dice: Buongiorno a tutti. Desidererei ricevere una risposta al seguente quesito: Tutti parlano dell’art. 1102 per l’utilizzo della cosa comune e va bene, ma per quanto riguarda l’installazione dell’impianto fotovoltaico privato sul lastrico condominiale, non credo si possa evocare. Un condomino proprietario dell’attico vuole installare i pannelli per l’impianto fotovoltaico privato sul lastrico solare, adducendo di averne diritto che possa farlo liberamente senza autorizzazione del condominio e mi sembra esagerato. Egli vivendo nell’attico pretende e dice di avere diritto ad installare i pannelli sul lastrico esattamente sopra la sua u.i. perché è molto conveniente per la sua posizione. I condomini gli si sono rivoltati contro affermando che tutti gli altri non avrebbero la possibilità di installare l’impianto sopra la propria testa per cui i costi sarebbero diversi a causa della distanza. Inoltre le donne, non avrebbero più la possibilità di utilizzare il lastrico per ste sere i panni, argomento non proprio trascurabile, dove li stenderebbero se tutto lo spazio venisse occupato dai pannelli? Non servirebbe l'accordo unanime in questi casi? C’è un’altro Problema: Lo stesso condomino ha un terrazzo ad uso esclusivo e potrebbe benissimo installare li i pannelli ma si rifiuta dicendo che non vuole coprire il suo terrazzo. Quindi sta emergendo una diatriba che porterà tutti in tribunale. Non hanno ragione i condomini a rifiutare? Grazie. Bruto Mi orienterei su quanto stabilito dall'art. 1122 bis: L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. Riunitevi dunque in assemblea e deliberate con maggioranza di 2/3 dei millesimi (666,67) come suddividere lo spazio del lastrico, salvaguardando l'uso attuale per stendere i panni.
#24 Inviato 24 Marzo, 2022 Federico Allegrini dice: Sì, è una buonissima soluzione, o meglio la più diplomatica. Tuttavia non voglio scendere a compromessi con i condomini per varie ragioni, e ho bisogno di capire se proseguendo con l'installazione vado effettivamente a ledere i loro diritti o meno, se un eventuale sentenza in tribunale sia comunque in favore o meno. La complessità della materia ruota intorno all'anzidetto art.1102 e alla relativa interpretazione della nozione di "pari uso" sulla quale la Corte di Cassazione si espressa nei seguenti modi: a) "L'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare (ex multis, Sez. 2, n. 4617, 27/2/2007, Rv. 597449); b) la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine e nel tempo potrebbe importare un ingiustificato divieto per ogni condomino di fare un uso particolare o un uso a proprio esclusivo vantaggio" . Ovvero, la nozione di pari uso lungi dall'essere descritta come "uso uguale, potenziale, astratto e ipotetico" fa riferimento all'uso concreto e contingente dell'uso della cosa. Mi sembra di capire che se gli altri condomini vogliono fare anch'essi ADESSO un fotovoltaico è necessario perseguire una suddivisone del tetto e ridimensionare la mia richiesta altrimenti, se la loro rivendicazione fosse "in astratto" non sembra possa essere accolta. Se ancora interessasse dopo oltre 2 anni: ritengo anch'io il pari uso debba essere concreto e non astratto. Quindi se l'assemblea non provvede a ripartire il lastrico solare come da messaggio precedente, il singolo condomino che volesse installare dei pannelli potrebbe usare anche molto più della sua quota millesimale, in assenza di altri condomini che vogliano installare pure dei pannelli o necessitino cmq dello spazio disponibile. Ma l'art. 1102 non vale solo al momento dell'installazione, vale anche in ogni momento futuro. Nel caso in futuro altri volessero installare dei pannelli e non vi fosse più spazio disponibile, allora per ripristinare il pari uso il primo condomino dovrà disinstallare i pannelli in eccesso alla propria quota millesimale. Installare limitatamente alla propria quota non è quindi un obbligo, quanto una cautela per il futuro. Se uno fosse certo che gran parte degli altri condomini mai usufruiranno dello spazio sul tetto, allora può esagerare. 🙂 1
#25 Inviato 24 Marzo, 2022 bruto dice: Egli vivendo nell’attico pretende e dice di avere diritto ad installare i pannelli sul lastrico esattamente sopra la sua u.i. perché è molto conveniente per la sua posizione. Se non ho capito male, il proprietario del piano attico vuole installare i pannelli sul tetto (lastrico solare del suo attico. Quel tetto/lastrico solare e di proprietà o ad uso esclusivo oppure è condominiale?