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No alle telecamere del singolo condomino “grandangolari” sulla facciata

Le telecamere in questione per la loro collocazione e le loro caratteristiche tecniche sono risultate lesive del possesso di alcune condomine.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
5 Dic, 2022

Non vi è dubbio che il problema della sorveglianza di unità immobiliari facenti parti di un caseggiato e/o di spazi comuni rappresenti un tema di particolare interesse per i condomini che, per contrastare il crescente fenomeno dei furti od altri reati nelle proprietà private, decidono di installare impianti di videosorveglianza.

Si deve però sempre ricordare che la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente di ricorrere a sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Secondo la Suprema Corte, la ripresa delle parti comuni per accertare la commissione di atti illeciti non configura gli estremi dei reati di violazione di domicilio e di interferenza illecita nella vita privata altrui ex artt. 615 e 615-bis c.p. Non costituisce, cioè, una violazione della privacy dei condomini (Cass. pen. sez. V, 28/05/2021, n. 30191).

In ogni caso, anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione.

In altre parole la videosorveglianza apposta al di fuori della porta del proprio appartamento è possibile purché l'impianto sia proiettato solo ed esclusivamente verso l'ingresso, escludendo quindi le porte degli appartamenti vicini. In caso contrario la vittima potrebbe richiedere un risarcimento danni.

Da notare però che non qualsiasi tipo di danno è suscettibile di essere risarcito, essendo richiesto che lo stesso superi una soglia di rilevanza tale da renderlo effettivamente e concretamente lesivo della sfera esistenziale del soggetto.

Vi è una lesione del diritto alla riservatezza piuttosto lieve e non si può parlare di risarcimento danni, se la telecamera del condomino riprende solo il veicolo della vittima (con la relativa targa) in entrata ed in uscita dal box, con possibilità di "carpire" il ritratto, se non nel caso di passaggio a piedi ma senza un'apprezzabile vicinanza dell'inquadratura (Trib. Palermo 16 marzo 2021 n. 912). Si pone poi il problema delle riprese delle telecamere private puntate sulle parti comuni del caseggiato.

Recentemente il problema è stato affrontato dal Tribunale di Firenze nella recentissima sentenza n. 3334 del 28 novembre 2022.

Telecamere del singolo condomino "grandangolari" sulla facciata e lesione della privacy: la vicenda

In un caseggiato due condomini, senza consultare gli altri partecipanti al condominio, decidevano di installare sulla facciata condominiale prospiciente il giardino condominiale una serie di telecamere.

Alcune proprietarie di appartamenti al piano terra (vicino alla detta area verde comune) si rivolgevano al Tribunale per chiedere la rimozione delle telecamere, ritenute lesive della privacy degli utenti del giardino.

I due condomini resistevano al ricorso, esponendo che installazione degli apparecchi in questione era legittima in quanto volta a tutelare la sicurezza dei loro appartamenti.

Il Tribunale con apposita ordinanza, però, dava ragione alle ricorrenti, ordinando ai due condomini di rimuovere le telecamere posizionate sulla facciata dell'edificio condominiale o di orientarle esclusivamente verso spazi di loro proprietà esclusiva.

Il reclamo proposto avverso tale ordinanza veniva respinto.

I due condomini presentavano quindi istanza per la prosecuzione del giudizio di merito. La causa, dopo la consulenza tecnica, è stata quindi ritenuta in decisione.

Rimozione delle telecamere grandangolari per tutela della privacy condominiale

Il Tribunale ha dato ragione alle condomine del piano terra. Secondo lo stesso giudice la molestia al possesso degli altri condomini può dirsi cessata solo in presenza di telecamere per le quali sia impossibile la ripresa di parti condominiali. Questa situazione però non è risultata possibile.

Il CTU infatti ha sottolineato che le ottiche fisse di cui sono dotate le telecamere in questione sono dei grandangoli che non permettono una regolazione dell'angolo di ripresa; in altre parole questi strumenti di ripresa, per caratteristiche tecniche, non consentono di oscurare in modo selettivo le immagini delle parti condominiali e, comunque, l'eventuale oscuramento potrebbe essere rimosso in ogni momento.

Questo significa che in presenza di tali telecamere gli altri condomini non hanno alcuna garanzia di usufruire del giardino senza essere oggetto di riprese (e ciò costituisce certamente una molestia del possesso). Per quanto sopra è stata disposta la rimozione delle telecamere installate.

Del resto, in virtù delle caratteristiche delle telecamere, anche se l'installazione fosse stata autorizzata dall'assemblea, sarebbe evidente la sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata dei singoli condomini rispetto al godimento delle parti comuni che rientrano nel possibile angolo visuale delle riprese.

Sentenza
Scarica Trib. Firenze 28 novembre 2022 n. 3334
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