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Impianto fotovoltaico su pergolato, basta la CILA

Per non inficiare la CILA, l'impianto fotovoltaico non deve incidere sulla permeabilità del pergolato sottostante.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Chi possiede un giardino oppure una terrazza potrebbe essere interessato alla realizzazione di un pergolato. In questo modo si abbellirebbe la proprietà con una struttura attorno alla quale far crescere delle piante rampicanti.

Inoltre, se posto in giardino, il pergolato consentirebbe la sosta dell'auto in un'area ombreggiata e, perciò, al riparo dalla calura estiva; se costruito sul terrazzo, offrirebbe una fresca occasione per pranzare all'aperto.

Invece, nel caso esaminato dal Tar del Lazio, il pergolato di un cittadino romano ha svolto la funzione di sostegno ad un impianto fotovoltaico. Quest'ultimo, una volta installato, è diventato una sorta di copertura dell'opera sottostante.

I giudici amministrativi, quindi, con la sentenza n. 9457 del 01 settembre 2021, sono stati chiamati a stabilire se ciò sia ammissibile e, in particolare, se l'intervento in discussione possa essere legittimato da una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata (cosiddetta CILA).

Cerchiamo, perciò, di approfondire i fatti dai quali è scaturita la lite de quo.

L'impianto fotovoltaico su pergolato: il caso concreto

In un immobile ad uso commerciale, posto nell'abitato di Settebagni in Roma, il titolare di una ditta individuale aveva realizzato vari interventi di ristrutturazione. Tra questi era stato installato un impianto fotovoltaico su un pergolato in legno già esistente. Tale intervento era stato legittimato e preceduto da una semplice CILA.

A quanto pare, però, per questa e per le altre opere, il Comune di Roma aveva manifestato un palese dissenso, emanando un provvedimento di rimozione e demolizione degli interventi ritenuti abusivi.

Era stata, dunque, questa la ragione del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, il quale veniva chiamato a stabilire la legittimità o meno dell'azione dell'ente.

A tale scopo, i giudici disponevano una verifica dello stato dei luoghi. Al Verificatore era, perciò, conferito l'incarico di valutare, in concreto, le ragioni del ricorso intrapreso.

A quanto pare, le risultanze del perito hanno avuto esito positivo per la parte ricorrente. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso, ha annullato il provvedimento amministrativo impugnato, ma ha compensato le spese del procedimento.

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Pergolato: caratteristiche e titolo abilitativo

Il pergolato è una struttura, aperta su tre lati, realizzata all'esterno di un immobile, ad esempio in un giardino oppure su un terrazzo. La struttura è, generalmente, in legno, ma può essere costituita anche da un altro materiale leggero.

Questo manufatto, almeno in teoria, potrebbe rappresentare un aumento della volumetria dell'immobile cui accede. Se, infatti, debitamente coperto o chiuso ai lati, inevitabilmente diventerebbe uno spazio abitabile o potenzialmente tale.

Insomma, nel caso del pergolato, bisogna capire quali caratteristiche deve avere per poter essere realizzato legittimamente, senza ricorrere ad un vero e proprio permesso a costruire. In questa circostanza, infatti, le prescrizioni urbanistiche, difficilmente, ne consentirebbero la concessione.

Ebbene, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza in materia, il pergolato, per essere tale, oltre ad essere aperto su tre lati, deve svolgere una funzione ornamentale, deve essere costruito in materiale leggero e non essere ancorato al terreno con delle fondamenta.

Se queste sono le caratteristiche del manufatto de quo, la sua costruzione è possibile anche con una semplice comunicazione d'inizio lavori asseverata.

A questo punto, venendo al caso esaminato dal Tar, occorre soltanto chiarire consa accade al pergolato se sullo stesso, in funzione di sostegno, viene posto un impianto fotovoltaico.

In questo caso, l'installazione può essere considerata come una copertura dell'opera sottostante? In tale circostanza, agli effetti di legge, si verifica un aumento della volumetria dell'immobile a cui accede il pergolato oppure no?

Vediamo come ha risolto questi dubbi il Tar del Lazio

Impianto fotovoltaico: se il pergolato è permeabile basta la CILA

Con la sentenza in commento, i giudici amministrativi, nel solco delle decisioni espresse in precedenza sull'argomento, hanno confermato che la legittimità amministrativa di un impianto fotovoltaico installato su un pergolato può essere garantita da una semplice comunicazione d'inizio lavori asseverata.

Nel caso de quo, infatti, si tratta, comunque di un'installazione che non muta le caratteristiche del manufatto sottostante. Questo rimane, pertanto, di natura ornamentale, con struttura leggera e non ancorato al terreno con le fondamenta.

Pergola fotovoltaica, ci vuole un permesso?

Queste conclusioni sono contenute in quel passaggio della sentenza dove si afferma che «il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno.

La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua.

Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 07/01/2021, n.29)».

L'impianto in discussione, quindi, deve preservare la tipica permeabilità di un pergolato, altrimenti diventerebbe una copertura per la quale sarebbe, invece, necessario il permesso a costruire.

Sentenza
Scarica TAR Lazio 1 settembre 2021 n. 9457
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