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Grazie al DL. 17/2022 installare un impianto fotovoltaico è considerato intervento di manutenzione ordinaria

Le nuove semplificazioni urbanistico-normative per il fotovoltaico.
Redazione Condominioweb 

Merita di essere segnalato il recentissimo DL. 17/2022, pubblicato nella G.U. n.50 del 1 marzo 2022 e in vigore dal 2 marzo 2022, che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Le misure sono finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali.

Ne provvedimento all'articolo 9 sono previste anche "Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili". In particolare, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/ CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria (edilizia libera) e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati (ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice).

La semplificazione - si deve sottolineare - verrà applicata se l'impianto è installato su un edificio o anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici ed anche a tutte le opere da realizzare per connetterli alla rete elettrica (non riguarda perciò gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico come ville, parchi e giardini, centri storici per cui è sempre necessario richiedere il nulla osta paesaggistico).

Inoltre si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l'adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante (art 10).

In ogni caso entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del MITE saranno individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'art.25, comma 3, lettera a), del d.lgs. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'art.7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, come modificato dall'art.9 del presente decreto.

Conversione in legge del Decreto Semplificazioni e superbonus.

Scarica DL 1 marzo 2022 n. 17
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