La vicenda. Un condominio aveva dato mandato al suo amministratore di provvedere all'allacciamento alla rete elettrica e dunque all'attivazione dell'impianto fotovoltaico centralizzato di cui era dotato, sin dalla sua costruzione, l'edificio condominiale.
Tuttavia, nonostante i numerosi solleciti da parte dell'assemblea dei condomini, l'amministratore non provvedeva in alcun modo.
A causa di tale inerzia, veniva dunque citato in giudizio dal condominio, che ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti per non avere potuto approfittare degli incentivi vigenti all'epoca.
Attivando l'impianto fotovoltaico entro il 6 luglio 2013, il Condominio avrebbe infatti potuto usufruire delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 (cosiddetto Quinto Conto Energia) per un periodo di 20 anni.
A sua discolpa, costituitosi tardivamente in giudizio, l'amministratore convenuto negava che gli fosse mai stato conferito il compito di effettuare le opere di allacciamento e messa in funzione del fotovoltaico di cui, al contrario, avrebbe dovuto occuparsi l'impresa costruttrice dello stabile condominiale.
=> Il diniego all'installazione di un impianto fotovoltaico non può essere motivato genericamente.
La normativa. È principio giurisprudenziale ormai pacifico il fatto che l'amministrazione del condominio configuri un istituto di diritto privato paragonabile al mandato con rappresentanza e che, di conseguenza, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini siano applicabili le disposizioni dettate in materia di mandato [1].
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