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Superbonus e altri bonus edilizi: obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile. Una novità importante del DL 25 febbraio 2022, n. 13

Una misura per incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Quando si parla di bonus edilizi e cessione del credito o sconto in fattura in luogo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi si affronta un tema sul quale il Governo è (recentemente) intervenuto ripetutamente per cercare di contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle dello Stato.

Per tentare di risolvere il problema è stato introdotto il blocco delle "cessioni a catena" dei crediti, misura però che non è risultata la soluzione migliore. Il DL 25 febbraio 2022, n. 13 (Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili) è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento.

Così per uscire dalla "paralisi" venutasi a creare è stata ripristinata la possibilità di ulteriori cessioni dei crediti d'imposta, seppure con precisi paletti.

In particolare è ora previsto che detti crediti possono essere oggetto di ulteriori 2 cessioni, oltre la prima, a condizione che le stesse avvengano tra soggetti appartenenti al settore bancario / assicurativo.

L'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile

Merita di essere sottolineato però che per contrastare frodi e abusi è stato introdotto anche l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché per incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 4 del DL in esame integra l'art. 1, Legge Finanziaria 2022 (L. n. 234/2021) con il nuovo comma 43-bis.

Sulla base della nuova norma per i lavori edili di cui all'Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 di importo superiore a € 70.000, i benefici di cui agli artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito), DL n. 34/2020; all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. "Bonus mobili"); all'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. "Bonus verde"); all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. "Bonus facciate") sono riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Bisogna sottolineare che il contratto collettivo applicato, oltre che nell'atto di affidamento dei lavori condominiali, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

In ogni caso la nuova norma riguarda i lavori edili di cui all'Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008, cioè i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Verifiche e controlli

I soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97 al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In altre parole l'attività di controllo che la norma pone in capo all'Agenzia delle entrate è di tipo formale, in quanto si limita al mero riscontro formale dell'indicazione del contratto codicazione del contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture.

Pertanto la verifica potrà essere svolta nell'ambito delle ordinarie attività di controllo ex post sulla corretta fruizione dei benefici fiscali.

Per tale ragione si ritiene che la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da quando è operativa la norma

Tali obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27 maggio 2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data.

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Scarica Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13
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