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Bonus edilizi: non è più possibile fare cessioni di crediti di imposta a catena

Il Decreto Sostegni ter per contrastare altre frodi mette fine alla circolazione senza fine dei crediti di imposta da bonus edilizi.
Redazione Condominioweb 

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" (c.d. Decreto Sostegni-ter).

Queste nuove disposizioni - che entrano in funzione il 7 febbraio 2022 - limitano le cessioni del credito dei bonus edilizi (art. 121 del decreto Rilancio) e di quelli relativi ai bonus anti Covid (art. 122) ad un solo passaggio.

In particolare l'articolo 28 del c.d. Decreto Sostegni-ter (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche), apporta le seguenti modifiche all'articolo 121, comma 1:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, (con facoltà di successiva cessione del credito) cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

All'articolo 122, comma 1, dopo le parole altri intermediari finanziari sono inserite le seguenti: senza facoltà di successiva cessione.

Le nuove regole prevedono che:

  • in caso di cessione del credito, colui che lo riceve non potrà cederlo ulteriormente e, allo stesso modo,
  • in caso di sconto in fattura i fornitori che praticano lo sconto potranno cederlo ad altri soggetti (banche, Poste o finanziarie), ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.

I crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati già ceduti, potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione.

Scarica Decreto sostegni ter 27 gennaio 2022 n. 4
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