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Credito d'imposta locazioni commerciali: ultimi aggiornamenti

Credito d'imposta locazioni commerciali, la misura, le novità introdotte dal d.l. Rilancio e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Avv. Francesco Saverio Del Buono - Foro di Bari 
28 Ago, 2020

Il credito d'imposta sulle locazioni commerciali è stato introdotto in origine con l'art. 65 del Decreto legge n. 18 (Decreto Cura Italia) per i locali accatastati come C/1 (negozi e botteghe) per il solo mese di marzo; e poi esteso a tutte le locazioni ad uso non abitativo, con l'art. 28 del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio).

Credito d'imposta locazioni commerciali: in cosa consiste?

Consiste in un credito pari al 60% dei canoni di locazioni versati per i mesi di marzo - aprile - maggio 2020 (aprile - maggio - giugno 2020 per le strutture turistiche con attività solo stagionale), da utilizzare in compensazione con imposte e tributi, con possibilità anche di cessione al locatore quale parziale corrispettivo del canone di locazione stesso.

La finalità del beneficio fiscale è quella di attenuare le conseguenze devastanti del lockdown sulle attività produttive e commerciali, in particolare per le imprese che lavorano in immobili condotti in locazione, on in leasing, e spesso si sono trovate in difficoltà ad onorare puntualmente agli obblighi contrattuali a fronte di entrate molto ridotte o totalmente azzerate in quel periodo.

Infatti per accedere al beneficio il conduttore deve aver subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, pari ad almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del periodo di imposta precedente.

Il credito si applica anche ai contratti di fitto di azienda, se vi è compreso almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, agricola, artigianale, turistica e di lavoro autonomo; in questo caso però il beneficio opera nella misura del 30% del canone di locazione per i mesi su indicati

Credito d'imposta locazioni commerciali: le novità normative contenute nel d.l. Rilancio

L'istituto è stato oggetto in questi giorni di importanti aggiornamenti e di un intervento dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito alcune particolari situazioni.

L'aggiornamento normativo è arrivato con l'art. 77 del Decreto Legge 14.08.2020 n. 104 (Decreto Agosto), il quale, introducendo misure urgenti per il settore turistico, ha modificato l'art. 28 del Decreto 34/2020 nei seguenti termini:

  • proroga il credito d'imposta anche per i canoni di locazione del mese di giugno il credito d'imposta (luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale);
  • riconoscimento del credito anche alle strutture termali, escluse della prima formulazione (che parlava di attività alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, attività alle quali, si ricorda, non si applica il limite dei 5 milioni di euro di fatturato per il periodo d'imposta precedente a quello in corso a maggio 2020).

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Va ricordato che siamo comunque in presenza di un decreto legge, per cui si dovrà attendere la legge di conversione per verificare eventuali ulteriori modifiche alle disposizioni introdotte dal decreto.

Credito d'imposta locazioni commerciali: l'intervento dell'Agenzia delle entrate

Sempre sul credito d'imposta, come detto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25/E del 20 agosto, che tra i vari quesiti sull'applicazione del Decreto Rilancio cui risponde, affronta anche due questioni relative a questo argomento, molto specifiche in quanto afferenti a due particolari attività lavorative.

La prima (par. 1.3.1. della Circolare) affronta il tema dell'applicabilità del credito d'imposta per gli studi medici che svolgono attività intramoenia senza partita IVA.

La risposta ricorda come i compensi derivanti da prestazioni rese in regime di attività professionale intramuraria da soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del TUIR; l'attività intramoenia può essere realizzata sia all'interno («entro le mura») che all'esterno («fuori le mura») della struttura ospedaliera.

Il reddito prodotto con l'attività intramuraria viene calcolato nella misura pari al 75% dei compensi percepiti, operando pertanto un abbattimento forfetario del 25%, percentuale considerata quale costi di gestione sostenuti dal professionista per l'esercizio dell'attività (articolo 52, comma 1, lettera a-bis, TUIR).

Come detto, l'assimilazione di questi redditi a quelli da lavoro dipendente, permette di esercitare l'attività senza richiedere il numero di partita IVA; ma proprio tale assimilazione è l'elemento discriminante che non permettere di riconoscere il beneficio del credito d'imposta a tale attività, in quanto non è prevista tra quelle che possono fruirne.

Credito d'imposta locazioni commerciali: l'intervento dell'Agenzia delle entrate sui bed and breakfast

La seconda (par. 1.3.2) verte su un particolare aspetto, legato all'affitto di immobili per destinarlo a bed and breakfast svolto in maniera professionale.

La Circolare risponde al quesito se possa o meno usufruire del credito d'imposta il titolare di una attività di bed and breakfast svolto in forma imprenditoriale per i canoni di locazione (non abitativa) dell'immobile nel quale è svolta l'attività, avendo l'immobile una destinazione d'uso abitativa, in conformità alla normativa nazionale e regionale che richiede tale destinazione d'uso per l'immobile adibito a b&b.

Un mese di tempo (20 febbraio-20 marzo) per inviare le domande in via telematica

Nella risposta l'Agenzia afferma che il credito d'imposta è riconosciuto, come già affermato dalla precedente circolare n. 14/E del 06.06.2020, indipendentemente dalla categoria catastale purché l'immobile sia destinato allo svolgimento effettivo di una delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico (per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 28 del Decreto).

Pertanto il credito è fruibile anche per immobili, i quali anche se accatastati come abitativi, siano in realtà utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività in quanto immobili strumentali al loro esercizio.

Circolare n. 25 20 08 2020

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