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Sostenere il settore immobiliare, favorire la rigenerazione urbana ed applicare esenzione IMU e TASI. Analisi di una proposta di legge

La proposta di un gruppo di Deputati è volta principalmente a stabilizzare una serie di provvedimenti a favore del settore immobiliare.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

La proposta di un gruppo di Deputati è volta principalmente a stabilizzare una serie di provvedimenti a favore del settore immobiliare, dalla cessione del credito per le ristrutturazioni, alle detrazioni per efficientamento energetico, misure antisismiche, cedolare secca al 10%, esenzione IMU e TASI per alcune categorie immobiliari, ma anche a delegare al Governo la revisione delle norme urbanistiche al fine di agevolare la rigenerazione urbana.

È stato presentato presso la Camera, lo scorso 9 aprile 2019, la proposta di legge n. 1759 "Disposizioni per il sostegno del settore immobiliare e delega al Governo per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia e per favorire la rigenerazione urbana", con la quale un gruppo di deputati tenta di rilanciare uno dei settori più colpiti dalla crisi iniziata nel 2007 e che rappresenta uno dei compartimenti trainanti della nostra economia: il comparto dell'edilizia.

Anche le compravendite immobiliari hanno risentito della frenata dell'economia e il Disegno di legge presentato, vuole introdurre disposizioni specifiche volte proprio a rilanciare entrambi i settori, oltre che demandare al Governo la revisione della normativa urbanistica ed edilizia, finalizzandola ad una maggiore semplificazione, nonché a favorire la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente.

La proposta si compone di 10 articoli (l'ultimo disciplina la copertura finanziaria); vediamo per grandi linee cosa prevedono i 9 articoli, schematizzandoli nella tabella che segue

La proposta di legge n. 1759 per il settore edilizio e immobiliare

Art. 1

Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia: per gli interventi di ristrutturazione sugli immobili eseguiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in luogo della detrazione i beneficiari potranno optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati; ad oggi questa opportunità è riservata al sismabonus e all'ecobonus.

Art. 2

Disposizioni in materia di detrazioni per interventi di efficienza energetica: a partire dal prossimo anno (2020), l'ecobonus previsto per gli interventi di efficientamento energetico, sarà applicabile a ciascun immobile posseduto a qualsiasi titolo.

Art. 3

Messa a regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'adozione di misure antisismiche: i bonus previsti per le ristrutturazioni e per gli interventi volti all'efficientamento energetico (in scadenza il prossimo 31 dicembre 2019) e quelli inerenti le misure antisismiche (in scadenza il 31 dicembre 2021), andrebbero resi definitivi.

Art. 4

Stabilizzazione della cedolare secca al 10% ed estensione agli immobili in locazione: anche per questa formula fiscale, la si vorrebbe:

rendere stabile (e fissa al 10%) per qualunque tipo di immobile in locazione (a prescindere dalla destinazione d'uso);

applicabile anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione;

inoltre, per i contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca, la fideiussione prestata per il conduttore è esente da imposte di registro e di bollo.

Art. 5

Fruizione delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento: tutti coloro che, sulla base delle normative vigenti, per incapienza dell'imposta lorda (reddito), non hanno potuto usufruire della detrazione al termine del periodo decennale di ripartizione, potranno recuperarla nei periodi di imposta successivi, fino al loro esaurimento.

Art. 6

Esenzione dall'IMU e dalla TASI per particolari categorie di immobili: l'esenzione viene allargata ad una serie di ulteriori categorie immobiliari:

  • unità immobiliari di categoria catastale C1 (negozi e botteghe);
  • unità immobiliari impiegate nell'esercizio di attività imprenditoriale per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
  • aree di proprietà dell'impresa costruttrice destinate all'edificazione per la successiva vendita;
  • immobili costruiti o ristrutturati dalle imprese edili per la vendita, nonché le aree edificabili iscritte nel bilancio delle imprese fra le rimanenze e destinate alla vendita.

Il mancato introito per i Comuni, riveniente da queste esenzioni allargate, verrà colmato con un contributo annuo nel limite massimo di 400 milioni di euro.

Art. 7

Estensione del sisma bonus e cessione del credito per interventi eseguiti su unità immobiliari: viene rimodulato il sismabonus per quegli immobili a destinazione produttiva o commerciale o immobili strumentali; la spesa massima di 96.000 €, viene derogata consentendo di calcolare un valore pari a 200 € per metro quadrato relativamente alla superficie dell'immobile.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, le detrazioni ammesse sono del 75% per interventi che comportino il passaggio ad una classe inferiore del rischio sismico, e dell'85% per quegli interventi che riducano il rischio sismico di almeno due classi (detrazioni calcolate sull'ammontare di spesa non superiore a 96.000 € moltiplicato per ciascuna unità immobiliare del singolo edificio).

È concessa la possibilità per i beneficiari di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.

Infine, le detrazioni ammesse sono allargate anche agli immobili ricadenti in zone classificate a rischio sismico 2 (sismicità media) e 3 (sismicità bassa).

Art. 8

Semplificazioni edilizie: in merito al procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia (previsto dal D.Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), vengono ridotte le tempistiche o semplificate le procedure:

§ autorizzazione per interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di 90 gg. (e non più 120 gg.);

§ laddove il termine precedentemente indicato, decorre inutilmente, l'autorizzazione si intende acquisita.

Art. 9

Delega al Governo per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia e per favorire

la rigenerazione urbana: si demanda al Governo l'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, di decreti legislativi atti ad introdurre incentivi fiscali per:

promuovere il recupero, la riqualificazione il riuso del patrimonio edilizio esistente;

bonificare aree per il riuso edilizio e promuovere la riqualificazione urbana;

derogare i Patti di stabilità dei Comuni per favorire la rigenerazione urbana di aree degradate;

snellire e semplificare gli strumenti e le normative edilizie e urbanistiche;

ridurre le tempistiche per i rilasci dei permessi di costruire;

ridurre gli oneri di urbanizzazione, soprattutto per interventi di rigenerazione urbana;

ridurre le tassazioni sui beni immobili;

incentivare le energie rinnovabili locali e di piccole dimensioni, incentivando l'organizzazione fra privati per abbattere i costi di produzione e di trasporto energia.

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