Come (quasi) ogni anno, puntuale all'ultimo minuto, arriva la proroga per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute, nell'anno 2019, dal condominio, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni.
La trasmissione dei dati è slittata al 9 marzo.
La richiesta di un'associazione: più tempo per lavorare meglio
Nel testo del provvedimento protocollo n. 100083 del 28 febbraio 2020, a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, si legge che «un'associazione di categoria rappresentativa dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati in oggetto ha manifestato l'esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata».
Il riferimento pare essere ad un'associazione di amministratori comunque non espressamente menzionata.
La proroga anche in ragione di nuove modalità di trasmissione
Altra motivazione del rinvio del termine della trasmissione dei dati al 9 marzo 2020 è rappresentata dal fatto «che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto a quelle dell'anno precedente»
Le specifiche tecniche erano state modificate con provvedimento Prot. n. 1432213 del 20 dicembre 2019.
Pare tardiva, quindi, la comunicazione di proroga per questa ragione proprio l'ultimo giorno utile per l'invio. Più significativa per gli interessati sarebbe stata una comunicazione più tempestiva dello slittamento del termine.
Per comprendere quanto la posticipazione sia stata davvero utile sarebbe interessante, passato il 9 marzo, avere a disposizione il numero degli invii al 28 febbraio e quelli successivi.
Si comunicano le spese erogate dal condominio alle imprese e la quota millesimale dei condòmini
L'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 stabilì che gli amministratori di condominio trasmettessero all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Il decreto è tutt'ora in vigore e quasi annualmente le specifiche tecniche inerenti alle modalità d'invio dei dati sono oggetto di modifiche ed integrazioni.
È bene rammentare che ciò che conta ai fini del godimento delle detrazioni fiscali non sono le somme versate dai condòmini all'amministratore, ma quanto da questi versato alle imprese che hanno eseguito interventi manutentivi delle parti comuni entro il 31.12.2019.
Gli interventi che beneficiano della detrazione sono quelli indicati nell'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86 (così detto Testo Unico delle Imposte sui Redditi, T.U.I.R.), poi specificate e dettagliate nel corso degli anni dai vari provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Per l'anno la misura della detrazione è pari al 50% della spesa effettuata con un tetto di € 96.000,00 per condòmino.
=> Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e diritti del conduttore