#1 Inviato 29 Giugno, 2016 Buon giorno a tutti, un condomino si è intestardito che tutte le manutenzioni ordinarie godono della detrazione fiscale del 50% e mi ha girato il seguente testo: Manutenzione ordinaria Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile. Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Verificando non trovo una qualche indicazione che possa smontare chiaramente la tesi del condomino. Avete qualche suppurto da fornirmi così da mettere chiarezza? Grazie!!!
#2 Inviato 29 Giugno, 2016 mi ha girato il seguente testo: Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Da quello che ti riferisce sebra che le agevolazioni fiscali siano solo a esclusivo uso e consumo condominiale .......non credo che le cose siano proprio cosi. Se ho una villa singola, cosa succede non accedo alle agevolazioni ? Parlare genericamente di manutenzione ordinaria è troppo riduttivo, dipende dal tipo di intervento / lavori. Un riferimento lo trovi qui https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjIjIez5s3NAhWJMhoKHdwfB_UQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fwps%2Ffile%2FNsilib%2FNsi%2FAgenzia%2FAgenzia%2Bcomunica%2FProdotti%2Beditoriali%2FGuide%2BFiscali%2FAgenzia%2Binforma%2Fpdf%2Bguide%2Bagenzia%2Binforma%2FGuida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf&usg=AFQjCNEZhZaDS2pbAlGgq1HfGiqtsPghQg&cad=rja Dobe troverai molto interessante il punto 5.
#3 Inviato 29 Giugno, 2016 è così. le manutenzioni "ordinarie" sono detraibili solo se si riferiscono a lavori sulle parti comuni condominiali. vedi pagina 6 lettera B riquadro in evidenza del link postato da marcanto.
#4 Inviato 22 Settembre, 2018 Ciao , Non e' piu' disponibile il link Perciò tutti i canoni di manutenzione ordinaria degli impianti risultano essere detraibili? Canone manutenzione ed interventi su Ascensore,caldaia ed impianto di riscaldamento,impianto elettrico idrico sanitario ,cancello carrabile elettrico, ecc. Confermate che sono attività che si svolgono per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici ?