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Autorizzazione paesaggistica e termini di presentazione documentazione

Normativa di riferimento di cui all'art. 146 D.Lgs.n.42/20024, inerzia della Soprintendenza ed effetti traslativi del potere al Comune.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

La pendenza di pratiche con la Pubblica Amministrazione, quali la richiesta di condono, sovente, comporta lunghe, per non dire interminabili attese.

Tali situazioni appaiono ancora più gravose per il richiedente laddove siano interessate più Autorità, come la Soprintendenza deputata al rilascio del parere sotto il profilo paesaggistico, e si realizzi una condotta connotata da inerzia alle incombenze ed adempimenti a cui l'Ufficio dovrebbe attendere.

Quali diritti per l'utente?

La questione è stata oggetto della sentenza del TAR Campania (16 agosto 2021 n.5503) nella quale, è stato affermato che, qualora vi sia un empasse, nel dialogo procedurale tra le Autorità coinvolte, per cui decorra il termine di rilascio del parere previsto per l'inerzia dell'una, si verifica una fattispecie nella quale, come nel caso, il Comune acquisisce il potere di definire il procedimento e, quindi, da solo, di esprimere la cosiddetta "voluntas" provvedimentale sulla domanda di autorizzazione.

Autorizzazione paesaggistica: Iter Giudiziale

La presente vertenza ha origine dalla impugnazione della nota della Soprintendenza ricevuta dal richiedente il condono con la quale era stata invocata la integrazione della documentazione sul presupposto del mancato avvio dell'iter procedimentale di cui all'art. 146 D.Lgs n.42/2004.

Per una compiuta ricostruzione degli eventi nello loro giusta e rilevante collocazione temporale, in punto di fatto è utile precisare che, il 5 ottobre 2017 il Comune competente aveva rilasciato parere favorevole alla istanza di condono all'uopo inviando, solo sei giorni a seguire, il fascicolo alla Soprintendenza.

Ritenuto ormai il lungo trascorrere del tempo senza ricevere notizie, stante il decorso del termine indicato all'art. 146 commi 5 ed 8 del richiamato decreto legislativo, nel mese di marzo 2018, il richiedente ha sollecitato il Comune al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica evidenziando l'intervenuto spirare dei giorni previsti per l'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza.

Nell'aprile 2018 il Comune emanava il sospirato provvedimento.

Tuttavia, come sopra esposto, nel giugno 2018 la Soprintendenza rendeva la nota oggetto di gravame.

Tra più motivi, il ricorrente ha mosso espressa censura relativamente alla legittimità della richiesta di integrazione considerato che era stata formulata oltre il termine di 45 giorni stabilito dall'art. 146, commi 5 e 8, D.Lgs. n.42/2004 e, comunque, successivamente al rilascio della conclusione del procedimento con autorizzazione paesaggistica a firma del Comune.

Autorizzazione paesaggistica. Normativa di riferimento

La materia in esame è sottoposta alla disciplina di cui all'art. 146 D.Lgs. n.42/2004 in ragione della quale «I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione».

In aderenza al dettato di detta norma, pertanto, sui soggetti ivi indicati ricade l'obbligo di presentare agli uffici delle competenti amministrazioni il progetto delle opere che vorrebbero porre in essere unitamente alla debita documentazione con chiaro invito a non eseguire alcun intervento fino al rilascio della autorizzazione.

Ritenuto pacifico che l'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a costruire o, comunque, agli altri titoli abilitativi, il successivo comma 5 dell'articolo in esame stabilisce che sull'istanza promossa a tal fine deve essere acquisito il parere della Soprintendenza che interessa unicamente la compatibilità paesaggistica del progetto.

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A tal riguardo, il comma 8 prescrive che il parere di cui sopra sia rilasciato entro quarantacinque giorni dall'occorsa ricezione degli atti.

Posto ciò, non si può ignorare come, nonostante il tenore precettivo dell'art. 32 Legge n.47/1985 che richiede il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, detta disposizione non può avere una lettura e né una interpretazione rigida ma, al contrario, aperta ad attrarre a sé la disciplina temporalmente applicabile, ovvero l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Inerzia della Soprintendenza ed effetti traslativi del potere al Comune

Nella vicenda in esame, come documentato dal ricorrente, la Soprintendenza non ha espresso il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dalla intervenuta trasmissione del fascicolo al suo esame da parte del Comune.

Addirittura, ben oltre il suddetto lasso temporale e, in ogni caso, due mesi dopo il rilascio della autorizzazione paesaggistica a firma del Comune, la Soprintendenza ha avanzato domanda di integrazione dei documenti.

Ebbene, preso atto e contezza della normativa richiamata, appare indubbio che nella fattispecie sottoposta all'esame del TAR Campania, la Soprintendenza non ha reso il parere in ossequio al termine indicato al comma 8 dell'art. 146 e, neppure, entro il medesimo periodo, ha chiesto l'integrazione della documentazione.

Non vi è, dunque, incertezza alcuna sulla condotta palesemente inerte della Soprintendenza.

Quali sono le conseguenze di tale condotta?

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Ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 146, qualora siano decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente e non sia stato reso alcun parere da quest'ultimo, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Ne consegue che, rettamente, pertanto, il Comune ha provveduto al rilascio della autorizzazione in considerazione del potere devolutivo-traslativo rispetto alla Soprintendenza che la norma sopra citata gli attribuisce.

Ed ancora, non può esservi dubbio sulla circostanza per cui la eventuale richiesta di integrazione della documentazione non possa superare il termine concesso per il rilascio del parere essendo ingiustificata una domanda in tal senso ritenuto che ove vi siano delle lacune queste possono essere rilevate già al momento della ricezione degli atti dal Comune.

Sentenza
Scarica TAR Campania 16 agosto 2021 n. 5503
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