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Terrazza con veranda abusiva. Quando la volontà del privato si scontra con l'inerzia del Comune

Veranda abusiva. Se la Sopraintendenza obbliga il Comune alla demolizione l'ente non può rimanere inerte.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Come bisogna comportarsi se la sanatoria del terrazzo impone un ridimensionamento della volumetria e quindi anche l'abbattimento della sottostante veranda abusiva?

In questi casi il Comune, malgrado l'obbligo imposto dalla Sopraintendenza, può astenersi dall'ingiungere l'ordine di demolizione al proprietario della veranda solo perché quest'ultimo ha presentato una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per l'esecuzione dei lavori necessari?

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Una sentenza del Tar Campania, sez. VII,25.1.2017 n. 522 offre una risposta a tali domande evidenziando che spesso la volontà di regolarizzazione interventi edilizi realizzati abusivamente con relativo onere del soggetto interessato di richiedere il rilascio da parte dell'ente di una concessione in sanatoria, si scontra con una amministrazione locale inerte e poco consapevole del ruolo di vigilanza che gli enti locali devono esercitare sull'attività urbanistico edilizia.

Il caso. Tizio chiede la sanatoria di alcuni interventi edilizi eseguiti sul suo immobile, collocato in una zona sottoposta a vincolo, e consistenti in modesti ampliamenti e nella realizzazione di un terrazzo.

Considerata l'ubicazione dell'immobile in zona sottoposta a vincolo il Comune, prima del rilascio della sanatoria, acquisisce il parere della Sopraintendenza che, nel 2014, esprime parere favorevole precisando che il rilascio dell'autorizzazione era subordinato al ridimensionamento del terrazzo. Con la stessa nota, inoltre, la Sopraintendenza dopo aver verificato:

  1. che il terrazzo realizzato da Tizio era in comproprietà con altro condomino, poiché costituiva copertura della veranda appartenente all'unità immobiliare al piano sottostante,
  2. e che il proprietario della veranda era corresponsabile dell'abuso compiuto, in considerazione della non compatibilità paesaggistica di tale manufatto,
  3. ha imposto al Comune di ingiungere l'ordine di demolizione anche al proprietario della veranda abusiva.

Il Comune, però, non adotta alcun ordine di demolizione e di conseguenza Tizio ha le mani legate e non può procedere al ridimensionamento del suo terrazzo fino a quando l'ente non verificherà l' illegittimità dei lavori eseguiti dal proprietario della veranda.

Preso atto dell'inerzia dell' ente Tizio non si arrende e presenta una nota, debitamente corredata da documentazione della Sopraintendenza che ne attesta l'abusività, chiedendo all'ente di verificare la legittimità dei lavori in corso iniziati in seguito alla presentazione di C.i.l.a. da parte dal proprietario della veranda, puntualizzando che i lavori in questione non prevedano l'intero abbattimento di tale manufatto abusivo così come imposto dalla Sopraintendenza. [1]

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L'istanza resta priva di riscontro, ed a tal punto Tizio si rivolge al giudice amministrativo impugnando il silenzio e l'inerzia del Comune che non aveva dato seguito, entro il termine di trenta giorni, alla sua diffida e non aveva adottato alcun ordine di demolizione della veranda abusiva.

Instaurato il giudizio il Comune non si costituisce, mentre si costituisce il proprietario della veranda abusiva che ribadisce la volontà di procedere alla demolizione della veranda sottostante al terrazzo del ricorrente, sostenendo furbescamente che vi era la piena disponibilità di rimuovere la pannellatura in alluminio che copriva il terrazzo, e che per l'esecuzione di tali interventi, che prevedevano anche una parziale demolizione della veranda, aveva presentato una Cila.

Tizio controdeduce ribadendo che l'eliminazione delle pannellature in alluminio e la parziale demolizione della veranda non era un intervento risolutivo considerato che, come stabilito dalla Sopraintendenza, bisognava invece procedere all'intera demolizione di tale manufatto ed al ridimensionamento del soprastante terrazzo di sua proprietà.

La sentenza. Il Tar accogliendo il ricorso di Tizio ha stabilito che anche in caso di presentazione di Cila il Comune, in qualità di ente deputato al controllo del territorio ex art. 27 Dpr 380/2001, conserva il suo potere sanzionatorio e repressivo ove non sussistono le condizioni per l'effettuazione dei lavori tramite tale procedimento.

In pratica i giudici amministrativi evidenziano l'assoluta illegittimità dell'inerzia dell'ente che nonostante la diffida presentata dal ricorrente, corredata dalla documentazione della Sopraintendenza che imponeva la demolizione dell'intera veranda abusiva, non ha mai provveduto a verificare la legittimità dei lavori eseguiti tramite Cila ed ad adottare l'ordine di demolizione.

La sentenza, pertanto, condanna il Comune a dar seguito all'istanza presentata dal ricorrente ed ordina all'ente di adottare ordinanza di demolizione della veranda nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza ordinando che i due interventi, demolizione della veranda e del soprastante terrazzo, avvengano simultaneamente e nel rispetto delle prescrizione dell'ente. (Tar Campania, sez. VII,25.1.2017 n. 522)

I precedenti. La sentenza del Tar Campania si riporta ad un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in base al quale i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati e non richiedono alcuna valutazione delle ragioni di interesse pubblico o privato coinvolti.(Cons. Stato Sez. IV, 12-10-2016, n. 4205).

Sempre in tema di potere di vigilanza del Comune sull'attività edilizia e dell'obbligo di adottare l'ordine di demolizione, a prescindere dalla concorrente competenza sanzionatoria della Sopraintendenza, si segnala anche T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 01/06/2016, n. 2783 (ed in senso conforme T.A.R. Napoli (Campania) sez. IV 05 agosto 2009 n. 4735)


[1] L'art. 6 bis del Dpr 380/2001 disciplina quali sono gli interventi edilizi realizzabili tramite Comunicazione inizio lavori asseverata. La C.i.l.a deve essere presentata dal soggetto interessato per interventi di manutenzione straordinaria ed alla stessa viene allegata la dichiarazione asseverata di un tecnico.

Gli interventi edilizi che possono essere realizzati tramite Cila sono interventi minori come ad esempio l'apertura di porte interne, lo spostamento di pareti, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari.

I lavori eseguiti tramite Cila non possono interessare le parti strutturali dell'edificio e non possono comportare un aumento della volumetria complessiva.

Con la Cila, inoltre, il tecnico abilitato attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti.

Sentenza
Scarica Tar Campania, sez. VII, 25.1.2017 n. 522
  1. in evidenza

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