Il potere dell'amministrazione di intervenire e sanzionare deve ritenersi inesauribile. "Va abbattuto il piccolo manufatto realizzato chiudendo il balconcino della cucina senza permesso di costruire.
E ciò anche se il Comune ci ha messo tre anni per accorgersene: il titolo edilizio risulta necessario anche di fronte a un'opera di modeste dimensioni perché in campo urbanistico la nozione di pertinenza dell'immobile è più rigorosa rispetto a quella squisitamente civilistica, mentre il mero decorso del tempo dalla costruzione non può affatto sanare l'abuso; anzi, ne rafforza il carattere illecito."
Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia, sezione distaccata di Lecce, n. 1601 del 20 ottobre 2016 in merito alla rimozione della veranda.
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Quando la trasformazione della tettoia in veranda costituisce reato
I fatti di causa. Tizio, proprietario di un appartamento ubicato al terzo piano di un complesso condominiale, impugnava il provvedimento amministrativo emesso dal Comune di Lecce ove gli veniva ingiunta la demolizione dell'"opera abusivamente realizzata presso l'unità immobiliare" suddetta, in assenza del permesso di costruire, consistente nella "chiusura di un balconcino delle dimensioni di mt. 1.40 x 0.85, di altezza pari a mt. 3.00 circa, avente struttura in alluminio e vetri, situato in corrispondenza del vano cucina", su prospetto interno.
In particolare, il ricorrente evidenziava che stata errata applicazione del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 e ss ed eccesso di potere da parte della Pubblica Amministrazione.
Il permesso di costruire. Il permesso edilizio è un provvedimento amministrativo che viene rilasciato, su richiesta, dal Comune di competenza territoriale e che abilita all'esecuzione di un intervento edilizio.
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