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Opere abusive senza permesso di costruire. Il Comune può direttamente avviare l'iter di demolizione.

Realizzazione di opere senza il permesso di costruire, il comune può avviare direttamente l'iter di demolizione.
Leonarda Colucci 

Le opere realizzate senza permesso di costruire e in difformità dalla concessione edilizia possono essere prontamente demolite. Il Tar Lazio è stato chiaro: il tempo non regolarizza la violazione commessa, e non può neanche lamentare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, né tantomeno l'inosservanza dell'obbligo di motivazione nell'emissione dell'ordinanza di demolizione.

Una recentissima sentenza del Tar del Lazio, Roma, sentenza n. 2698 del 10 marzo 2014 si è pronunciata sul ricorso che impugna l'ordinanza di demolizione di un Comune per la rimozione di opere realizzate in assenza di permesso a costruire.

Ancora una volta il Tribunale amministrativo evidenzia che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di motivazione ed essendo atti di natura vincolata non implicano l'obbligo di procedere ad una comparazione fra interesse pubblico tutelato ed interesse privato sacrificato.

Il fatto. Dopo la realizzazione di opere senza permesso di costruire (pavimentazione esterna, muro di confine, e parte di una scala esterna al proprio fabbricato) i responsabili si vedono notificare, dopo qualche tempo, un'ordinanza di demolizione. A fronte dell'accaduto decidono di impugnare tale provvedimento dinanzi al competente Tribunale amministrativo.

I motivi del ricorso. Fra i motivi posti a fondamento del ricorso dei responsabili della violazione figurano: il difettoso accertamento della linea di confine fra la strada pubblica e la proprietà dei ricorrenti da parte della Pubblica amministrazione, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, e la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorso è stato dichiarato infondato dal Tar che con la sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi.

Le valutazioni del Tar Lazio. Dopo aver analizzato e dichiarato infondato il ricorso presentato dai due ricorrenti che impugnano l'ordinanza di demolizione delle opere appena citate, i giudici del Tribunale amministrativo laziale hanno puntualizzato che può non essere comunicato l'avvio dell'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento che ordina la demolizione del pavimento abusivo, in virtù della natura vincolata del provvedimento finale e del potere repressivo esercitato in questi casi dalla Pubblica amministrazione; situazione, questa, che comporta come conseguenza il fatto che nessun vantaggio può derivare dalla partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo che si conclude con l'ordinanza di demolizione. (Costruzione di una veranda. Quando è necessario il permesso di costruire?)

In merito al primo motivo di ricorso sostenuto dai ricorrenti, e cioè l'errata individuazione della linea di confine fra la strada pubblica ed il muro privato, il Comune resistente dal canto suo ha specificato che la Pubblica amministrazione ha conferito incarico ad un tecnico esterno che ha identificato la realizzazione del manufatto abusivo ( pavimentazione esterna, muro di confine, e parte di una scala esterna), nell'accertamento effettuato il tecnico ha correttamente constatato l'effettiva occupazione del suolo pubblico per una superficie di oltre 33 metri quadri.

In merito ad uno dei motivi posto a fondamento del ricorso e cioè quello secondo cui il decorso del tempo, a parere dei ricorrenti che hanno realizzato le opere abusive in questione, avrebbe determinato come effetto una presunta regolarizzazione delle stesse, la Corte Laziale senza lasciare spazio ad equivoci dal canto suo ha precisato che l'ordine di demolizione di opere abusive, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia poiché atto di natura vincolata non richiede alcuna valutazione in merito agli interessi pubblici coinvolti, così come non richiede una valutazione riguardante gli interessi privati che sono stati sacrificati.

Inoltre i giudici amministrativi nella sentenza in commento hanno contestato ai ricorrenti che nel caso di specie non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva ed il semplice decorso del tempo non ha alcun effetto sanante sulla violazione commessa (realizzazione di opere in assenza di permesso a costruire). (si segnala sul tema Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 28 gennaio 2013, n. 496).

Proprio in merito al decorso del tempo che intercorre fra le opere abusive realizzate e l'emissione da parte del Comune dell'ordine di demolizione, il Tar nell'ambito della sentenza in commento ha evidenziato che nessun valore può essere attributo ad uno dei motivi posti a fondamento del ricorso e cioè quello che lamenta la mancata adozione tempestiva da parte della Pubblica amministrazione resistente ( Comune) dei dovuti atti repressivi.

Per quanto riguarda, invece, il terzo motivo del ricorso e cioè quello che lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ha evidenziato che quando la pubblica amministrazione adotta provvedimenti repressivi in materia edilizia non vi è alcun obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti interessati.

In tal modo la sentenza in commento recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli anni. (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; Tar Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404).

In buona sostanza, quindi, attraverso le valutazioni compiute i giudici amministrativi hanno evidenziato, ancora una volta, qual è la natura vincolata dei provvedimenti repressivi in materia edilizia pertanto tale atto non richiede:

a) una specifica valutazione degli interessi pubblici coinvolti;

b) né una valutazione fra interesse pubblico tutelato ed interesse privato sacrificato;

c) ed ancor meno non vi è alcuna possibilità per i responsabili della violazione (opere realizzate senza permesso di costruire) di pensare di appellarsi alla conservazione di una situazione di fatto abusiva per effetto del semplice trascorrere del tempo.

Si evince chiaramente, quindi, dalla recentissima sentenza del Tar del Lazio l'assoluta inflessibilità dei giudici amministrativi nei confronti degli abusi edilizi che serve da monito a coloro che realizzano opere abusive che non possono pensare di farla franca ricorrendo ad espedienti di vario tipo.

Leggi anche È necessario il permesso di costruire per abbattere le barriere architettoniche?

Sentenza
Scarica Tar del Lazio, Roma, n. 2698 del 10 marzo 2014
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