Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Prima casa, il cambio di residenza deve avvenire nei diciotto mesi

Perché si possa fruire dei benefici prima casa il cambio di residenza non deve solo essere richiesto, ma deve anche avvenire entro i diciotto mesi, lo dice la Corte di Cassazione.
Avv. Valentina Papanice 

Per i benefici prima casa il cambio di residenza deve avvenire nei diciotto mesi

La sentenza n. 13104 della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dal contribuente, dà ragione all'Ufficio impositore ed afferma che affinché si possa continuare a fruire dei benefici prima casa, e dunque evitare le conseguenze previste dalla legge in caso di assenza dei requisiti, è necessario che il cambio di residenza previsto dalla norma sia non soltanto richiesto nei diciotto mesi, ma anche che avvenga.

Entriamo un po' nel dettaglio e prima di tutto ricordiamo cosa prevedono le norme sui benefici prima casa a proposito del requisito della residenza.

Benefici prima casa e residenza

Tra i requisiti richiesti per li riconoscimento dei benefici prima casa, il Testo Unico delle imposta di registro (D.P.R. n. 131/196) prevede la residenza; in particolare è richiesto che l'immobile acquistato si trovi nel comune dove l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dell'acquisto la residenza, oppure se diverso, nel comune dove l'acquirente svolge la propria attività ("ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano).

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa dall'acquirente, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.

Lo stesso T.U. prevede poi la perdita dei benefici prima casa in caso, per quanto qui strettamente interessa, di "dichiarazione mendace" (è questa l'espressione utilizzata dalla norma). In tal caso infatti sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Se la cessione è soggetta ad IVA, l'Agenzia delle Entrate deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.

Sono dovuti gli interessi di mora (di cui all'art. 55 co.4 dello stesso Testo Unico sull'imposta di registro).

Bonus prima casa

Mancato cambio di residenza e prima casa, le ragioni del contribuente

Nel giudizio deciso dalla sentenza n. 13104 in commento, risultano provate la richiesta del cambio di residenza e anche l'attivazione dell'utenza dell'energia elettrica.

Il contribuente si difende affermando, per quel che qui interessa, di avere fatto il suo e che il ritardo nell'attivazione del cambio di residenza, e della conclusione del relativo procedimento amministrativo, non può essergli addebitato, dipendendo dall'inerzia dell'ente comunale.

In secondo grado la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l'atto (di liquidazione delle maggiori imposte) dell'Agenzia delle Entrate perché, secondo quanto certificato dall'ufficio anagrafe, il contribuente non si era mai trasferito nel comune; "né risultava in atti la "presentazione di documenti utili ai fini della istruttoria del [...] trasferimento di residenza"".

La Corte di Cassazione, a sua volta, conferma la sentenza di appello, rammentando come sia stato già in un altro caso deciso che la presenza della sola richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile, "in assenza di un accertamento dell'esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all'anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina" non ha rilievo ai fini delle agevolazioni prima casa (v. Cass. n.14399/2010); analoga conclusione, osserva la Corte, deve raggiungersi nel caso de quo, nel quale il contribuente si è limitato ad "ad asserire la inerzia della pubblica amministrazione senza offrire la dimostrazione dell'accertamento della illegittimità del silenzio - inadempimento".

Osservazioni

Si osserva in conclusione che è bene tenere a mente che la sentenza in commento si riferisce ad un caso di cambio di residenza ante 2012, infatti la sentenza di primo grado, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale è stata messa nell'anno 2012.

Proprio a partire dal 2012 importanti modifiche hanno interessato le norme sul cambio di residenza e tra queste abbiamo proprio il cosiddetto cambio di residenza in tempo reale ed il silenzio assenso della pubblica amministrazione.

Dunque, la lettura della sentenza qui in commento, peraltro piuttosto scarna nella motivazione, dev'essere integrata dalla lettura delle norme sul cambio di residenza attualmente contenute nel D.P.R. n. 223/1989.

Al di là di ulteriori considerazioni che quindi vanno fatte sul tema specifico e a seconda del caso reale, resta però in ogni caso il principio generale, più volte affermato dalla giurisprudenza in materia di conservazione dei benefici fiscali prima casa e segnatamente sul tema del cambio di residenza: è necessario che l'eventuale perdita o non acquisizione dei requisiti richiesti dipenda da fattori incontrollabili per il contribuente, cioè da causa di forza maggiore.

Benefici fiscali anche se il mancato trasferimento della residenza è dovuto a causa di forza maggiore.

Sentenza
Scarica Ord. Civile Sez. 5 Num. 13104 del 30/06/2020
  1. in evidenza

Dello stesso argomento