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Prima casa. Per ottenere l'agevolazione, basta la residenza effettiva

Nessuna forza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR Lombardia aveva respinto l'appello proposto contro la decisione della CTP di Lodi che aveva accolto il ricorso contro due avvisi di liquidazione di imposta e irrogazione delle sanzioni.

Con il primo, veniva disposto il recupero della maggiore imposta di registro in conseguenza dell'intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (art. 1 Tariffa parte prima allegati al DPR n. 131/86), per non aver trasferito nel termine di legge di 18 mesi dalla stipula dell'atto di acquisto la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile; con il secondo, veniva disposta la revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a prima casa, non ricorrendo le condizioni di cui alla nota Il-bis dell'art. 1 della stessa Tariffa sopra citata).

La Corte di Cassazione, con sentenza 31 ottobre 2019, n. 28061, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La questione. È rilevante o no la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione ai fini di evitare la decadenza dal termine di diciotto mesi previsto dalla legge per il trasferimento residenza nel comune di ubicazione dell'immobile?

Gli Ermellini rispondono alla domanda precisando anzitutto che l'art. 1 citato subordina il riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione sin trovi nei Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nei Comune in cui si trova l'abitazione entro ii termine di diciotto mesi dall'acquisto.

Trattasi, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie. La disposizione è di favore perché permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi l'immobile non possa essere ancora abitato.

Per conservare il beneficio basta semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato.

L'agevolazione prima casa è estesa anche al nudo proprietario

È evidente, quindi, che la normativa vigente subordina il diritto all'agevolazione all'effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, a nulla rilevando il fatto che l'immobile sia effettivamente abitabile.

La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile.

La decisione. Nel caso di specie, non può ritenersi conforme alla normativa vigente la decisione adottata dalla CTR della Lombardia che, in effetti, sembra confondere la situazione derivante dalla mancata utilizzazione dell'immobile acquistato come abitazione principale (rispetto alla quale potrebbe operare ove dimostrato nella competente sede di merito un impedimento derivante da forza maggiore) con il mancato trasferimento della residenza rispetto alla quale, come già accennato, nessuna forza ostativa può riconoscersi al dedotto mancato completamento dei lavori di ristrutturazione.

Anche con la semplice residenza temporanea si ha diritto al beneficio fiscale sulla prima casa

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione 31 ottobre 2019, n. 28061
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