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L'esenzione ICI, si applica anche all'abitazione principale costituita da due appartamenti distinti ma contigui

Non rileva il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. Il Comune disconosceva l'agevolazione ICI per l'abitazione principale, dopo aver accertato che la stessa abitazione, costituita da due appartamenti distinti ma contigui, era adibita dal contribuente a residenza familiare. Il contribuente si opponeva agli avvisi di accertamento emessi dal Comune; ricorso accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno. Contro la decisione della CTP il Comune ha proposto appello.

Secondo l'ente locale, la Commissione avrebbe fondato la propria decisione sul recepimento di precedenti pronunce della Suprema Corte non applicabili al caso concreto, evidenziando che l'appellata ed il marito sono proprietari di due unità immobiliari contigue ma non comunicanti tra loto ed accatastate separatamente.

Ecco perché non basta la semplice dichiarazione di adibire l'immobile ad abitazione principale.

Il contribuente sostiene invece che i due appartamenti in questione, pur essendo accatastati separatamente, sono utilizzati come abitazione principale contemporaneamente, come documentato con la produzione delle fatture relative alle utenze di gas, acqua luce e rifiuti solidi urbani, ad essa intestate.

La Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sentenza n. 779 del 22 ottobre 2019, ha respinto l'appello del Comune.

Accatastamento irrilevante. Le sentenze della Cassazione cui si fa riferimento sono la n. 25902/2008 e la n. 25731/2009 e n. 12269/2010.

In quei provvedimenti si afferma che: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformata in totale esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art. 1 a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal D.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità".

Agevolazioni prima casa. La semplice dichiarazione dell'intento di adibire l'immobile ad abitazione principale non basta

La legge favorisce il regime fiscale della prima casa. Con le sentenze richiamate, la Suprema Corte ha ritenuto che il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come "abitazione principale" non costituisce ostacolo all'applicazione dell'aliquota prevista per "l'abitazione principale" ed ha fatto discendere tale principio dal favore del legislatore per "l'abitazione principale", a prescindere dall'identificazione catastale.

La decisione. Secondo la CTR Marche, la situazione di fatto esaminata favorevolmente nelle sentenze della Cassazione corrisponde esattamente a quella di cui all'accertamento impugnato, atteso che i due appartamenti sono entrambi destinati ad abitazione principale della famiglia.

Per contro, l'eccezione del Comune - che contrasta tale destinazione adducendo che i due appartamenti non sono comunicanti - non è affatto dirimente, assumendo invece rilievo, nella particolarità di tale situazione di fatto (cioè una residenza familiare distribuita su due appartamenti distinti e contigui), l'effettiva e non contestata destinazione di essi ad abitazione principale della famiglia, secondo l'indirizzo interpretativo affermato dalla Suprema Corte.

La sentenza impugnata va pertanto confermata, con condanna del comune alle spese processuali.

Il principio. Non paga l'Ici il contribuente che usa contemporaneamente come abitazione principale due appartamenti contigui ma non comunicanti: è irrilevante che le unità immobiliari siano accatastate separatamente, ciò che conta è soltanto l'utilizzo come prima casa dimostrato dalle utenze domestiche.

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