L'imposta comunale sugli immobili. Meglio nota con l'acronimo ICI, è stato un tributo comunale che aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica Italiana.
Era un'imposta gravante sul patrimonio immobiliare; non era progressiva come le imposte sul reddito, ma gravava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con un'apposita delibera del consiglio comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.
Un elenco aggiornato di queste delibere è disponibile sul sito dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
L'ICI Ha sostituito l'INVIM (imposta sull'incremento di valore degli immobili) ed è stata sostituita nel 2012 dall'Imposta municipale unica (IMU).
La vicenda. Tizio e Caio avevano impugnato la sentenza della CTR della Toscana, sezione di Livorno, relativa ad alcuni avvisi d'accertamento ICI per il 2008-2010, per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale.
I ricorrenti deducevano il vizio di violazione di legge in quanto, i giudici d'appello avevano ritenuto bastevole un solo elemento presuntivo, quello relativo alla esiguità dei consumi elettrici, per non riconoscere ai fini ICI il diritto all'agevolazione prevista per l'abitazione principale, pur in presenza di residenza anagrafica presso l'immobile oggetto di controversi. Per i motivi esposti, i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento in cassazione.
Il ragionamento della Cassazione. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno osservato che in tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito. (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17).
Premesso quanto innanzi esposto, in merito alla questione in esame, la Cassazione ha evidenziato che giudici d'appello avevano correttamente ritenuto che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell'Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale.
Conclusione. Per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Pertanto "se i consumi elettrici sono bassi, l'amministrazione comunale può disconoscere l'agevolazione Ici per l'abitazione principale.
Difatti la presunzione di residenza effettiva in un comune, certificata dai dati anagrafici, può essere superata dai consumi elettrici se ritenuti modesti" (Corte di Cassazione ordinanza n. 14793 del 7 giugno 2018).