#1 Inviato 23 Dicembre, 2016 Gent.mi, Vi scrivo per avere una delucidazione. A Marzo 2013 ho acquistato un immobile nel comune di Sesto San Giovanni con le agevolazioni fiscali per la prima casa e a Maggio vi ho ottenuto la residenza. Da Marzo 2017 (quattro anni dopo l'acquisto) dovrei spostarmi e andare in affitto in un altro comune, indi per cui vorrei mettere in affitto l'appartamento sito a Sesto San Giovanni (prima casa), spostando in contemporanea la mia residenza. Posso affittare l'immobile senza perdere le agevolazioni ottenute per l'acquisto della prima casa sebbene non siano passati i cinque anni di cui sento sempre parlare? Grazie mille
#2 Inviato 23 Dicembre, 2016 Sarebbe più saggio preferibile consigliato conservare residenza e disponibilità dell'immobile fino al compimento del 5° anno (a decorrere dalla data del rogito); in pratica resta dove sei fino a marzo 2018. Se cambi la residenza o se cedi in locazione prima di quella data l'Erario poi provvederà al recupero fiscale delle agevolazioni di cui ti sei indebitamente avvalso. Quindi recupero dei risparmi realizzati sull'acquisto (differenziale IVA e differenziale imposta catastale) e rivisitazione delle tue dichiarazioni dei redditi coinvolte; il tutto sarà maggiorato da sanzione del 30% ed interessi legali. Se ti metti a fare un botto di conti, diventano eurini fitti... Nulla ti impedisce di procedere come hai pensato o secondo le tue necessità; l'importante è che tu sia perfettamente cosciente a cosa vai incontro.
#4 Inviato 5 Gennaio, 2017 Intanto grazie mille per le celeri risposte! In altre sedi mi hanno invece riferito posso tranquillamente spostare la residenza senza incorrere in penali varie...Per caso avete della giurisprudenza di riferimento da consigliarmi? ognuno la vede differentemente e non riesco a cavarne un ragno dal buco purtroppo! Grazie mille ancora!
#5 Inviato 5 Gennaio, 2017 La residenza la puoi spostare, purchè rimanga all'interno del medesimo comune della "prima casa": è un requisito essenziale. http://www.tasse-fisco.com/case/prima-casa-2010-agevolazioni-fiscali-imposta-registrochi-come-quando-quanto-vale/1944/
#6 Inviato 6 Gennaio, 2017 Posso affittare l'immobile senza perdere le agevolazioni ottenute per l'acquisto della prima casa sebbene non siano passati i cinque anni di cui sento sempre parlare? I cinque anni di cui senti sempre parlare riguardano il trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile agevolato, salvo riacquisto infrannuale di altra casa di abitazione, non la locazione dell’unità abitativa “agevolata”. Nel caso prospettato interviene la locazione, non la vendita, e la locazione non esclude la “prima casa”, vale a dire che non rientra tra le cause di decadenza del beneficio. La locazione dell’intera abitazione costituisce, però, circostanza incompatibile con la dimora abituale del locatore, e comporta il pagamento dell’IMU e (se dovuta) della TASI: in sostanza, l’immobile non è più abitazione principale esente da IMU e TASI. Se hai già ottenuto la residenza nell’immobile “agevolato” entro i termini richiesti dalla norma (18 mesi dall’acquisto), il requisito oggettivo “residenza” è già stato soddisfatto, e, una volta che il presupposto della residenza si è verificato, non vi è alcuna previsione normativa che ti imponga il mantenimento della stessa nell’alloggio “agevolato” per un periodo minimo.
#7 Inviato 6 Gennaio, 2017 @ lorek Leggo sempre molto volentieri i tuoi interventi, per altro puntualmente esaustivi sulla tematica proposta. Questa volta però ho di che dissentire: Nel caso prospettato interviene la locazione, non la vendita, e la locazione non esclude la “prima casa”, vale a dire che non rientra tra le cause di decadenza del beneficio. La locazione dell’intera abitazione costituisce, però, circostanza incompatibile con la dimora abituale del locatore, e comporta il pagamento dell’IMU e (se dovuta) della TASI: in sostanza, l’immobile non è più abitazione principale esente da IMU e TASI. Il dissenso non è sulla tua esposizione, ma deriva dall'interpretazione della norma ben più estensiva che diverse dipendenze AdE hanno già realmente contestato a più contribuenti: infatti ci sono dipendenze che vogliono rispettati i vincoli richiesti per le agevolazioni "prima casa" per l'intero periodo che copre i primi 5 anni dalla data del rogito. Giusto? Sbagliato? Non so. Di certo so che non è salutare per il contribuente inimicarsi la dipendenza AdE competente. La locazione integrale dell'unità immobiliare fa decadere la residenza del proprietario e se egli non la conserva per almeno 5 anni nel medesimo comune dell'immobile agevolato, può diventare (come è già accaduto a diversi contribuenti) destinatario di accertamento ad opera di AdE con recupero delle agevolazioni di cui il proprietario si è già avvalso e decadenza delle residue agevolazioni future. Poi dal confronto con la dipendenza AdE tutto potrà accadere (nel bene o nel male)... ma a mio avviso questo potenziale pericolo va prospettato e non nascosto all'interessato.
#8 Inviato 6 Gennaio, 2017 Intanto grazie mille per le celeri risposte!In altre sedi mi hanno invece riferito posso tranquillamente spostare la residenza senza incorrere in penali varie...Per caso avete della giurisprudenza di riferimento da consigliarmi? ognuno la vede differentemente e non riesco a cavarne un ragno dal buco purtroppo! Grazie mille ancora! la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione non comporta la decadenza della stessa, in quanto, non si ha la perdita del possessodell’immobile. Fonte, pag 13: --link_rimosso--
#9 Inviato 6 Gennaio, 2017 @ lorekLeggo sempre molto volentieri i tuoi interventi, per altro puntualmente esaustivi sulla tematica proposta. Questa volta però ho di che dissentire: Il dissenso non è sulla tua esposizione, ma deriva dall'interpretazione della norma ben più estensiva che diverse dipendenze AdE hanno già realmente contestato a più contribuenti: infatti ci sono dipendenze che vogliono rispettati i vincoli richiesti per le agevolazioni "prima casa" per l'intero periodo che copre i primi 5 anni dalla data del rogito. Giusto? Sbagliato? Non so. Di certo so che non è salutare per il contribuente inimicarsi la dipendenza AdE competente. La locazione integrale dell'unità immobiliare fa decadere la residenza del proprietario e se egli non la conserva per almeno 5 anni nel medesimo comune dell'immobile agevolato, può diventare (come è già accaduto a diversi contribuenti) destinatario di accertamento ad opera di AdE con recupero delle agevolazioni di cui il proprietario si è già avvalso e decadenza delle residue agevolazioni future. Poi dal confronto con la dipendenza AdE tutto potrà accadere (nel bene o nel male)... ma a mio avviso questo potenziale pericolo va prospettato e non nascosto all'interessato. Innanzitutto, grazie per l’apprezzamento e le gentili parole. Non metto in dubbio quello che scrivi, albano, ma questa cosa mi giunge veramente nuova, credi. Non sono a conoscenza di “dipendenze che vogliono rispettati i vincoli richiesti per le agevolazioni "prima casa" per l'intero periodo che copre i primi 5 anni dalla data del rogito” né tantomeno di commissioni tributarie che si siano espresse (finora) a favore di tale (discutibile) tesi. Quello che, invece, so per certo è che, in dottrina, alcuni interpreti (i più rigorosi) suggeriscono prudenzialmente di mantenere la residenza per tutto il periodo precedente alla prescrizione triennale dell’accertamento, di cui all’art.76 del DPR 131/1986, accertamento che – secondo Cass. sez. trib. n.12988/2003; Cass. SS. UU. n.1196/2000; risoluzione n.192/E/2003 - decorre a partire dalla data in cui può essere emesso e, cioè, dal giorno della registrazione dell’atto se il beneficio non spettava ed il contribuente ne ha goduto in base ad una falsa dichiarazione o, in caso contrario, dal giorno in cui i suoi presupposti sono venuti meno o divenuti irrealizzabili e, cioè, dalla scadenza dei 18 mesi dall’atto senza trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile “agevolato”. Posso comprendere la tesi cautelativa sopra evidenziata, anche se personalmente non la condivido per un motivo molto semplice: perché né il legislatore né l’Agenzia delle Entrate hanno mai stabilito con precisione per quanto tempo debba essere mantenuta la residenza. Colui che acquista, beneficiando del regime agevolato, una porzione di fabbricato abitativo nel Comune in cui risiede e, a posteriori, si trasferisce altrove, agisce nel pieno rispetto della norma qualora soddisfi tre requisiti: 1. abbia comprato nel Comune in cui risiede o ivi trasferisca la residenza entro i termini previsti; 2. non abbia altri immobili nel territorio comunale interessato; 3. non abbia utilizzato le agevolazioni in oggetto. La ricostruzione di legge gli impone un solo onere: quello di non acquisire successivamente un altro bene usufruendo delle agevolazioni, almeno fino a quando non venda l’immobile, ma non gli impedisce di trasferirsi, successivamente all’acquisto, in un altro Comune. Spostare la residenza non è espressamente annoverata tra le cause di revoca dei benefici in discorso: nella Guida fiscale “Fisco e Casa: Acquisto e Vendita” dell’Agenzia delle Entrate richiamata da Patrizia, a pag.13, “Casi particolari” si legge che “la locazione dell’immobile acquistato con agevolazione non comporta la decadenza della stessa, in quanto non si ha la perdita del possesso del’immobile”, presupposto, quest’ultimo, che rileva in altro ambito, la vendita, non la locazione. Infatti, a pag.9 della succitata Guida, “Quando si perdono i benefici fiscali” si legge che le agevolazioni tributarie possono essere perse quando? Quando si loca parzialmente o integralmente l’immobile “agevolato”? Quando si trasferisce la residenza? No, “Quando l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale”.
#10 Inviato 15 Gennaio, 2017 buongiorno, avrei un quesito simile a quello seguito in questa pagina: IMU si può non pagare? appartamento bilocale acquistato come prima casa con il mutuo, io ho spostato la residenza subito, per il fatto che l'imu seconda casa parte dopo 15 giorni senza avere la residenza; dopodiche io ho affittato con canone concordato cedolare secca. DOMANDA COSA AVVIENE IN QUESTI CASI?: 1- l'inquilino non mette la residenza 2- l'inquilino mette la residenza compilando che non fà parte del mio nucleo familiare agli uffici della cgil avevo spiegato la questione e mi avevano detto che in questo caso non ero tenuto a pagare l'imu, ora quando ci sarà da fare la dichiarazione dei redditi ritornerò alla cgil per la compilazione e vedere se devo pagare l'imu come seconda casa oppure nò. cosa nè pensate? grazie mas
#11 Inviato 16 Gennaio, 2017 Se una persona prende in locazione un immobile e ci vive, ha dimora abituale deve prendere la residenza. Tu avrai la residenza dove di fatto vivi, e se non è in quella casa che hai locato, questa diventa seconda casa. Se invece vivi davvero in quella casa, e ne affitti una parte, non hai problemi Io non ho capito dove vai a vivere tu, se resti lì oppure no.. Non è che su un forum si possono venire a chiedere sotterfugi per non pagare le tasse...scusa la franchezza.
#12 Inviato 16 Gennaio, 2017 buonasera, grazie SisterOfNight, io mi stavo informando. il fatto è che affitto a stagisti dell'ospedale il quale rimangono alli'incirca un anno come ho capito, e a mè va bene, il fatto è che dopo mi può capitare di lasciare l'appartamento non affittato anche per qualche quadrimestre; io nel frattempo lò uso di solito d'estate. questo tipo di inquilini non vogliono metterci la residenza, perchè hanno già casa sua in un'altra città. poi nel mio caso, ho un'altro appartamento affittato 4+4 in cui pago imu seconda casa. grazie
#13 Inviato 17 Gennaio, 2017 Se non vivi in quella casa che di tanto in tanto affitti, non dovresti avere la residenza La residenza non è tanto una scelta quando un obbligo di legge: la devi chiedere nel comune in cui hai la dimora abituale, il centro della tua vita Se l'inquilino ci sposta o meno la residenza non è che a te riguardi molto... nel contratto di locazione scrivi sempre che agli effetti del contratto il conduttore elegge domicilio nell'appartamento che vai ad affittare... che farà poi lui con la residenza lo vedrà il conduttore.