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Agevolazione prima casa. È sufficiente che il contribuente trasferisca la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato, non già che esso venga adibito a propria abitazione

Agevolazione prima casa e trasferimento della residenza.
Redazione Condominioweb.com 

La fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di forza maggiore sopravvenuta.

La vicenda. I giudici del territorio avevano ritenuto sussistere l'esimente della forza maggiore, con riferimento alla necessaria condizione del trasferimento nei diciotto mesi dall'atto di acquisto.

In proposito, secondo i giudici di legittimità, per forza maggiore deve intendersi un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto; un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.

E, nel caso di specie, l'ostacolo dell'inabitabilità, per mancato completamento dell'immobile acquistato, non integra tale fattispecie, perché non rientrante tra i fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune.

In conclusione, in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. (Corte di Cassazione, sez. VI., Trib.8 novembre 2019, n. 28838).

Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell'esimente nel fatto costituito dal rigetto, da parte degli uffici comunali, del cambio di residenza a seguito della constatata inabitabilità dell'immobile acquistato per suo mancato completamento.

Altro precedente. In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la circostanza che l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che l'art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune (Corte di Cassazione, sez. trib. 28 giugno 2016, n. 13346).

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