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Donazione. Il trasferimento di nuda proprietà della casa coniugale è assoggetto alla tassazione ordinaria

La donazione viene considerata dal codice civile come una sorta di anticipo di successione e dà luogo, pertanto, a collazione tra coeredi, testamentari o legittima.
Redazione Condominioweb.com 

Il quesito. Il contribuente sposato in regime di separazione dei beni vuole assicurare alla moglie, attraverso il trasferimento del diritto di nuda proprietà della casa in cui vivono, i mezzi patrimoniali necessari a un'esistenza dignitosa.

Detto ciò, secondo il contribuente, in tale situazione la donazione scaturisce da un dovere morale e sociale e deve essere intesa come adempimento di una obbligazione naturale in considerazione del fatto che fin dall'inizio della vita coniugale la moglie ha prestato assistenza e servizi a suo favore per consentirgli di dedicare tutti i suoi sforzi, anche economici, alla propria attività lavorativa.

Premesso ciò, secondo l'istante, il trasferimento della nuda proprietà dovrebbe essere tassata nella misura agevolata del 3% ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima allegata al Tuir.

Ritiene, infatti, che il trasferimento dell'immobile non avviene per spirito di liberalità, ai sensi degli articoli 769 e seguenti del Codice Civile e non costituisce né una donazione remuneratoria o liberalità d'uso ex articolo 770 del Codice Civile, né una liberalità indiretta ex articolo 809 del Codice Civile.

Risposta dell'Agenzia dell'Entrate. Il Fisco, con la risposta n. 444 del 29 ottobre 2019, contrariamente alla tesi dell'istante, ha evidenziato che l'atto con il quale l'interpellante intende trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie "in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza" rientri nello schema tipico della donazione rimuneratoria di cui al citato articolo 770 del codice civile.

Pertanto, all'atto oggetto dell'interpello qualificabile come donazione remuneratoria, dovrà applicarsi l'ordinario regime fiscale dell'imposta sulle donazioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.

In conclusione, il trasferimento va tassato in maniera ordinaria, essendo la cessione qualificabile come donazione remuneratoria.

Per doveri sociali e morali (che farebbero propendere per l'obbligazione naturale), secondo i tecnici dell'Agenzia, vanno intesi i valori condivisi dalla generalità dei consociati; non rientrano in tale concetto, perciò, i doveri derivanti dalla morale individuale o quelli di una collettività verso la quale non è riconoscibile il carattere della generalità.

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