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Colonnine elettriche in condominio: chi paga il consumo?

Si può usare la presa elettrica che c'è nel garage o nel box auto per caricare il proprio veicolo elettrico? Quando c'è reato di furto aggravato?
Avv. Mariano Acquaviva 

L'utilizzo delle colonnine elettriche in condominio è spesso oggetto di dibattito. Oltre al problema della loro installazione, il quesito maggiore riguarda la corretta ripartizione della spesa derivante dal loro utilizzo: è chiaro, infatti, che solo chi se ne avvale dovrebbe sostenere i costi del prelievo di energia elettrica.

Da questa semplice constatazione sorge il seguente interrogativo: chi paga il consumo delle colonnine elettriche in condominio? Cerchiamo di fare chiarezza.

Le colonnine elettriche sono obbligatorie in condominio?

L'installazione di almeno una colonnina elettrica è obbligatoria per gli stabili residenziali di nuova costruzione dal 2020, se hanno più di dieci unità abitative.

Ma non solo: la legge stabilisce l'obbligo di inserire tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici presso tutti gli edifici:

  • di nuova costruzione;
  • sottoposti a ristrutturazione importante;
  • non residenziali, dotati di più di dieci posti auto.

Con che maggioranza si approva l'installazione delle colonnine?

Secondo l'art. 17-quinquies, comma secondo, del d.l. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012), «Le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, primo, secondo e terzo comma, del Codice civile».

Quindi, in seconda convocazione, per deliberare l'installazione di colonnine è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio, in deroga alle norme sui quorum previsti dal codice per le innovazioni e le spese straordinarie.

Resta comunque valido l'obbligo di costituire un fondo speciale, trattandosi comunque di opera di straordinaria manutenzione.

Colonnine elettriche: può installarle il singolo condomino?

Secondo il sopracitato art. 17-quinquies, nel caso in cui l'assemblea rifiuti di installare una colonnina per le auto elettriche, oppure non deliberi entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il singolo condomino potrà provvedervi autonomamente, a proprie spese, in ossequio al disposto di cui all'art. 1102 c.c.

Come accade per l'installazione di un ascensore, poi, se qualcuno che non ha partecipato alla spesa inizialmente volesse in futuro utilizzare la colonnina di ricarica potrebbe avvalersi dell'articolo 17- quinquies che rinvia espressamente all'articolo 1121, terzo comma, c.c., per cui «i condòmini e i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».

Chi paga il consumo delle colonnine elettriche condominiali?

Una volta deliberata l'installazione occorrerà procedere a regolamentarne l'uso, ad esempio stabilendo l'utilizzo turnario nel caso in cui siano insufficienti per tutti i condòmini.

Il problema maggiore riguarda sicuramente l'individuazione di un criterio di imputazione e misurazione dei costi della ricarica che poi l'amministratore addebiterà ai singoli utilizzatore utilizzatori.

Se infatti il proprietario si avvale delle colonnine elettriche condominiali, occorrerà installare un dispositivo che consenta di conteggiare il consumo attribuendolo a chi effettivamente ne beneficia.

Sarebbe infatti ingiusto suddividere i costi tra tutti i proprietari, in ragione dei millesimi, coinvolgendo così anche coloro che non se ne avvalgono (ad esempio, perché non hanno veicoli elettrici da ricaricare).

Solitamente, le colonnine sono infatti fornite di contabilizzatori del consumo, che consentono di imputare lo stesso a ciascun condomino in proporzione dell'uso.

In alternativa, per ottenere tale risultato è possibile avvalersi di altri strumenti, come ad esempio dei contatori a defalco, che consentono di ripartire le spese in base ai consumi effettivi.

In ogni caso, è possibile utilizzare qualsiasi tipo di strumento che permetta di monitorare i consumi di ogni utente; in questo modo, ogni condomino pagherà esclusivamente per l'energia che ha realmente consumato per ricaricare la propria auto.

Sarà ovviamente compito dell'amministratore addebitare il consumo effettivo a ciascun condomino, chiedendone il pagamento.

I chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 32/E/201

Ricarica dell'auto: si può usare la presa elettrica del box?

In assenza di colonnine comuni, il singolo condomino potrebbe pensare di ricaricare il proprio veicolo utilizzando la presa elettrica che si trova nel suo box o garage.

Orbene, se questa è collegata direttamente al proprio contatore personale, nulla quaestio; se però, come spesso accade, la linea di energia elettrica che arriva nel box dovesse derivare da un impianto comune, allora potrebbe perfino integrarsi il reato di furto aggravato.

Per tale ragione non si può utilizzare la presa elettrica presente nel box o nel garage: solitamente, infatti, questa è collegata all'impianto elettrico comune.

Se invece si utilizza direttamente la corrente del box per ricaricare la propria auto che derivi direttamente dal contatore dell'abitazione, condividendo il carico con tutte le utenze di casa, oppure realizzando ex novo un impianto elettrico indipendente (ovviamente, privato e non comune), allora non ci saranno problemi.

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