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Colonnine di ricarica auto elettriche. Quando è possibile ottenere gli incentivi fiscali.

I chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 32/E/201
Avv. Riccardo Malvestiti Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

Con l'articolo 1, comma 1039, della legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha introdotto alcuni nuovi incentivi che consentono di detrarre le spese per l'acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Tra i chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 32/E/2019 segnaliamo che il punto di ricarica "non accessibile al pubblico" può essere installato presso un'abitazione, una sua pertinenza o all'interno di una recinzione.

=> Parti comuni condominiali e veicoli elettrici: installazione di colonnine di ricarica agevolata al 50%

L'incentivo. Con legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha introdotto tre agevolazioni che consentono la fruizione di un beneficio fiscale a favore di coloro che acquistano veicoli a basse emissioni o installano strutture che consentono la ricarica di veicoli elettrici. Viene inoltre prevista, specularmente, una maggiorazione a carico di coloro che acquistano veicoli nuovi inquinanti.

Coloro che intendono installare impianti di ricarica (a partire dal 01.03.2019 e fino al 31.12.2021) possono beneficiare di una detrazione pari al 50% del costo sostenuto in 10 rate annuali di pari importo, con un massimale di spesa di 3.000 euro. Il legislatore specifica che l'agevolazione trova applicazione anche con riferimento all'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, nel limite della parte rimasta a carico del contribuente. Per effetto di tale previsione, quindi, i condomini potranno accedere all'incentivo.

Spazi condominiali, auto elettriche e colonnine dedicate alla ricarica. Quali soluzioni?

I chiarimenti della Risoluzione n. 32/E/2019. Con Risoluzione n. 32/E del 28.02.2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alle agevolazioni introdotte dalla legge n. 145/2018 specificando alcune delle condizioni previste ai fini della detrazione delle spese sostenute per l'installazione e la posa in opera delle colonnine di ricarica.

Con il provvedimento in commento l'Agenzia delle Entrate specifica che per "punti di ricarica non accessibili al pubblico devono intendersi", ai sensi della lettera h) dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 257/2016:

  • un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  • un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità (come nel caso dei condomini);
  • un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Tali specificazioni confermano la possibilità di installare le colonnine anche nelle parti comuni condominiali, a condizione che sia preclusa l'accessibilità al pubblico delle aree di ricarica.

Rispetto ai dati tecnici delle strutture, viene specificato che i punti di ricarica devono consentire il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22kW (si distinguono poi punti di ricarica lenta e accelerata a seconda che sia consentita una ricarica con potenza pari o inferiore a 7,4 kW, oppure superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW).

L'Agenzia delle Entrate non ha invece specificato se ai contribuenti è consentito beneficiare della detrazione sia per le installazioni effettuate sulla proprietà esclusiva, sia sulle spese riferite alle parti comuni condominiali.

A tal proposito segnaliamo che con riferimento al c.d. "Bonus verde" l'Agenzia delle Entrate ha ammesso alla detrazione le spese sostenute, contemporaneamente, per gli interventi effettuati sulla proprietà privata e sulle parti comuni condominiali (applicando separati limiti alle fattispecie).

=> Auto elettriche, saranno agevolati i proprietari di immobili che installano le colonnine

Le altre agevolazioni previste dalla legge n. 145/2018.Come anticipato in premessa, viene introdotto un contributo a favore dell'acquirente di veicoli elettrici /ibrido nuovi di fabbrica di potenza pari o superiore a 11kW, appartenenti alle categorie L1 e L3, con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie.

Il contributo è pari al 30% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria euro 0, 1 o 2.

La risoluzione n. 32/E/2019 precisa che le imprese costruttrici o importatrici, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, sono tenute a conservare: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, in originale, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

Agevolazione sull'acquisto di macchine a base emissioni. La legge n. 145/2018 introduce infine un contributo a favore di coloro che acquistano un veicolo di categoria M1 (trasporto fino a 8 persone) a basse emissioni con un prezzo risultante da listino inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa). In particolare, viene riconosciuto:

  • nel caso di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria euro 1, 2, 3 o 4, un contributo di 6.000 euro per i veicoli con emissioni contenute a 20 CO2 g/km e di 2.500 per emissioni fino a 70 CO2 g/km;
  • nel caso in cui non venga rottamato alcun veicolo, i contributi precedentemente illustrati vengono ridotti, rispettivamente, di 2000 e di 1.000 euro.

La risoluzione specifica che, se contestualmente all'acquisto viene rottamato un veicolo della medesima categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell'estratto cronologico e l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione.

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