Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Punti di ricarica per veicoli elettrici in condominio: ecco come procedere

I punti di ricarica per veicoli elettrici sono una realtà e la loro installazione negli edifici condominiali diventerà una prerogativa imprescindibile.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Le norme che prevedono l'installazione. In tal senso, il D.Lgs. 257/2016 (Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), entrato in vigore il 14 gennaio 2017, ha fissato, tra le altre misure, anche i requisiti minimi per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, compreso i punti di ricarica per i veicoli elettrici. All'art. 4 in particolare (Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto), il decreto stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 dovrà realizzarsi un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani.

Il numero dei punti di ricarica è fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro la fine del 2020, delle raccomandazioni a livello europeo e delle esigenze legate all'installazione nelle stazioni di trasporto pubblico.

Per far sì che i punti di ricarica potessero installarsi in numero sempre maggiore, il decreto aveva fissato il termine del 31.12.2017 per l'adeguamento dei Regolamenti edilizi da parte dei Comuni, che avrebbero dovuto prevedere la predisposizione obbligatoria all'allaccio di infrastrutture di ricarica elettriche negli spazi a parcheggio coperto o scoperto e in ciascun box per auto (pertinenziali o no), ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio per tutti gli edifici di nuova costruzione (sia residenziale con almeno 10 unità abitative, che non).

Mobilità elettrica. Le ESCO possono favorirne lo sviluppo a livello condominiale

Altre disposizioni normative sono indicate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2017 (Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché' degli elaborati tecnici da presentare a corredo della SCIA per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), in base al quale (art. 1, co. 3) la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private (anche aperte ad uso pubblico) resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a SCIA se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

  • il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;
  • il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
  • l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
  • l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.

Infine, anche il Glossario dell'Edilizia Libera, nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, relativamente alla parte impiantistica ha inserito fra le attività consentite senza alcun titolo abilitativo, l'installazione (e/o riparazione/sostituzione/messa a norma) dei punti di ricarica per veicoli elettrici.

Spazi condominiali, auto elettriche e colonnine dedicate alla ricarica. Quali soluzioni?

L'ambito condominiale

. L'amministratore svolge un ruolo fondamentale in termini di promozione delle politiche innovative e di efficienza energetica in ambito condominiale e una delle nuove sfide da raccogliere è proprio quella relativa all'installazione delle colonnine di ricarica per l'e-mobility. Partendo dal presupposto che l'installazione di questi dispositivi può avvenire:

  • o in maniera autonoma (singolo proprietario di un box, che ne dà comunicazione all'amministratore), prevedendo il montaggio di un contabilizzatore a monte dell'impianto, che ne determini le spese relative;
  • o comune, con diversi stalli nell'area condominiale;

sono possibili cinque tipologie di interventi infrastrutturali per i condomini:

  • box privato (colonnina a lenta ricarica);
  • stallo comune con ricarica lenta (con potenza dai 3 ai 22 kw);
  • stallo comune con ricarica veloce (con potenza oltre i 22 kw);
  • ecostazione, dotata di più colonnine ultrarapide (potenza superiore ai 22 kw), che può anche essere aperta a veicoli estranei al condominio (con ritorno economico per lo stesso);
  • sistema abbinato, con possibilità di prevedere la connessione dell'impianto rinnovabile condominiale con quello di ricarica elettrica.

La richiesta di uno o più condomini di collocare in condominio un punto di ricarica elettrica, dovrà sottoporsi all'assemblea condominiale la quale, tuttavia, non potrà vietarne l'installazione ma potrà comunque indicarne le modalità di installazione affinchè vengano rispettati i diritti degli altri condòmini (art. 1102 c.c.), non pregiudichi la sicurezza e il decoro dell'immobile (art. 1120 c.c.) e esoneri dalle spese i condomini che non intendono trarne vantaggio (art. 1121 c.c.).

Le Linee Guida dei Vigili del Fuoco. In base alle Linee Guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici del 5 novembre 2018, emesse dal Ministero dell'Interno (Dip. VV.FF., Soccorso Pubblico e Difesa Civile), questi dispositivi non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'All. I del D.P.R. 151/2011(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, co. 4-quater, D.L. 78/2010, conv. con modificazioni, dalla L. 122/2010).

Laddove, invece, l'installazione avvenga in un'attività soggetta al controllo dei VV.FF. (vedasi, ad es. un'autorimessa privata di superficie maggiore ai 300 mq.), essa può rivelarsi:

  • o installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida (o poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee Guida, ma realizzate a regola d'arte e adeguate alle nuove misure previste dalle Linee Guida, sez. 5), che va considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: si applicano dunque le procedure di cui all'art. 4, co. 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l'obbligo, da parte del responsabile dell'attività, dell'acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell'installazione stessa (tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei Vigili del Fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio);
  • o installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente, che va considerata, invece, modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4, co. 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: dovranno dunque eseguirsi i controlli e le visite tecniche da parte dei Vigili del Fuoco volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento