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Installazione delle colonnine ricarica per auto elettriche anche nei box privati: ecco come fare

Compito dell'amministratore è verificare se l'impianto sia stato realizzato nel rispetto delle normative vigenti.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Il mercato dell'auto elettrica cresce un po' a rilento anche a causa della scarsa diffusione degli impianti di ricarica, nonostante le politiche europee, i decreti nazionali, le agevolazioni fiscali per acquisto e installazione di colonnine di ricarica e la possibilità di prevedere queste infrastrutture anche nelle aree condominiali e nei box privati.

I chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 32/E/201

La normativa. Nel rispetto delle normative europee, anche l'Italia ha adottato una politica di incentivazione e sviluppo della mobilità sostenibile e con il D.Lgs. 257/2016 (Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) ha posto l'obiettivo di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, fissando i requisiti minimi per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, compreso i punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Nello specifico si è fissato il termine del 31.12.2020 per la realizzazione di un numero adeguato di punti di ricarica sul territorio nazionale rapportato al numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro la fine del 2020.

In tal senso era previsto entro il 2017 l'adeguamento dei Regolamenti edilizi, da parte dei Comuni, per la predisposizione obbligatoria all'allaccio di infrastrutture di ricarica elettriche negli spazi a parcheggio coperto o scoperto e in ciascun box per auto (pertinenziali o no), ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio per tutti gli edifici di nuova costruzione (sia residenziale con almeno 10 unità abitative, che non).

Le colonnine di ricarica. Le colonnine sono il punto chiave dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici. La caratteristica più importante è la loro interoperabilità, cioè la possibilità per un utente di utilizzare un punto di ricarica qualsiasi, a prescindere dal distributore proprietario.

La colonnina, infatti, può essere appositamente installata nel box di casa o messa a disposizione su suolo pubblico/privato.

Punti di ricarica per veicoli elettrici in condominio: ecco come procedere

Il numero di questi dispositivi tuttavia, è ancora piuttosto ridotto e sul territorio nazionale vi è una distribuzione alquanto disomogenea dei punti di ricarica pubblici.

Gli obiettivi puntano ad una diffusione sempre maggiore di queste infrastrutture nei condomini e soprattutto nei box privati.

Installazione in box privati. Come detto, le infrastrutture di ricarica in ambito condominiale possono installarsi:

  • o autonomamente, con il singolo proprietario di un box che ne dà comunicazione all'amministratore (non servono particolari autorizzazioni), prevedendo il montaggio di un contabilizzatore a monte dell'impianto, che ne determini le spese relative; in tal caso sarà compito dell'amministratore verificare che l'impianto sia realizzato nel rispetto delle normative vigenti, dei diritti degli altri condomini, della sicurezza e del decoro dell'immobile; inoltre dovrà stabilire, a carico del condomino privato, il costo e l'eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi;
  • negli spazi comuni, con diversi stalli nell'area condominiale.

Relativamente ai box privati, installare una colonnina non comporta particolari differenze rispetto ai normali elettrodomestici casalinghi in termini di assorbimento energetico; se la potenza al contatore è limitata (ad esempio 3 kW), si possono utilizzare stazioni di ricarica con la corrente regolabile, oppure ricaricare durante la notte quando non vi sono altre utenze elettriche in funzione. Non è necessaria una contabilizzazione separata laddove il contatore sia privato, né alcuna autorizzazione o permesso speciale per ricaricare. Laddove fosse necessario, è sufficiente chiedere un aumento di potenza del contatore al proprio gestore energetico.

In termini di normativa antincendio, in base alle Linee Guida dei Vigili del Fuoco pubblicate nel novembre 2018, questi dispositivi di ricarica non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'All. I del D.P.R. 151/2011; diverso è se la loro installazione avviene in un'attività soggetta al controllo dei VV.FF. (vedasi, ad es. un'autorimessa privata di superficie maggiore ai 300 mq.). In tal caso ci possono essere due casi:

  • o installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida che va considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio (si prevede in tal senso l'obbligo, da parte del responsabile dell'attività, di acquisizione della documentazione di conformità dell'installazione stessa che dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei Vigili del Fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio);
  • o installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente, che va considerata, invece, modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio (dovranno in tal caso eseguirsi i controlli e le visite tecniche da parte dei Vigili del Fuoco al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio).

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