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Cambio residenza, serve il consenso del proprietario?

Se e quando è obbligatorio il cambio di residenza e in base a quali presupposti è possibile legittimarlo.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Stai per sposarti e, nell'occasione, devi lasciare la casa dei tuoi genitori. Per questo motivi vorresti eleggere la residenza nell'appartamento che hai appena affittato per destinarlo come casa coniugale.

Oppure, unitamente alla tua compagna, vorresti trasferirti nella casa che tua madre ti ha messo a disposizione a titolo di comodato gratuito. Per tale ragione vorresti recarti al comune per effettuare il cambio di residenza.

Nelle circostanze anzidette, del tutto esemplificative, i soggetti interessati devono modificare la propria posizione anagrafica.

Essi, però, non sono padroni dell'immobile in cui intendono trasferirsi. Pertanto, è importante capire quando è indispensabile compiere questa attività, se è necessario dimostrare a che titolo si occupa l'immobile e se, pertanto, è fondamentale il consenso del proprietario dell'abitazione.

Non ti resta, quindi, che proseguire nella lettura di questo approfondimento per dirimere i tuoi dubbi sull'argomento.

Cambio di residenza, quando è obbligatorio?

La legge in materia afferma che «fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza (art. 2 Legge 1228/1954)».

Nel contempo, il codice civile, sull'ipotesi in esame, sancisce che «La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 co. 2 cod. civ.)».

L'insieme delle citate disposizioni dimostra che ogniqualvolta fissiamo la dimora abituale, cioè il posto dove soggiorniamo solitamente e non occasionalmente, in un luogo diverso da quello in cui abbiamo originariamente fissato la nostra residenza anagrafica, abbiamo il dovere di comunicarlo al Comune di competenza.

Nonostante ciò, siamo obbligati a dimostrare il titolo in base al quale andiamo ad occupare un immobile diverso da quello precedente. Vediamo, quindi, cosa afferma la legge a questo proposito.

Occupazione immobile e cambio di residenza, cosa dice la legge?

Secondo la normativa in materia non si può stabilire la fissa dimora in un immobile senza avere un titolo giuridico per farlo.

In caso contrario, sarebbe un'occupazione abusiva, non sarebbe consentito eleggere la residenza anagrafica e sarebbe, altresì, impossibile ottenere gli allacciamenti delle indispensabili forniture (acqua, luce, gas e telefono).

Cambio di residenza senza avvisare l'amministratore?

Tali affermazioni si ricavano da quella disposizione secondo la quale «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Art. 5 co. 1 Dl. 47/2014)».

Pertanto, la produzione del contratto di locazione o di comodato consentirà al richiedente di dimostrare il titolo idoneo per eleggere, validamente, la propria residenza anagrafica all'interno dell'abitazione interessata.

Invece, in assenza di un titolo registrato, quale potrebbe essere un comodato gratuito verbale tra i genitori e il richiedente residenza, per legittimare il trasferimento sarà inevitabile il consenso del proprietario dell'immobile.

Residenza in caso di contratto di comodato

Cambio di residenza e consenso del proprietario, l'ipotesi della sublocazione

Di solito il contratto tra il proprietario e il conduttore non consente la sublocazione. Pertanto, l'occupazione dell'immobile ad opera di un soggetto diverso dal nucleo familiare dell'inquilino non può avvenire legittimamente.

A tale riguardo, sappi che secondo la legge «Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti con carattere transitorio" (art. 21, comma 1, L. 23 maggio 1950, n. 253)».

Pertanto, in un caso come quello appena prospettato, oltre a violare gli obblighi contrattuali, manca il titolo per giustificare il cambio di residenza. In tale circostanza, senza il consenso del proprietario non è possibile ottenere la residenza anagrafica nell'abitazione in questione.

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