Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Cassette postali: comode per il postino e con la targhetta per l'ufficiale giudiziario

Alcuni aspetti problematici legati alle cassette postali condominiali.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il compito di decidere sulla collocazione delle cassette postali nelle "parti comuni" spetta all'assemblea dei condomini. Nella scelta del luogo si dovrebbe tenere conto della normativa di settore che richiede uno spazio condominiale accessibile all'operatore postale

L'ubicazione corretta delle cassette postali

Le cassette postali trovano disciplina nel Decreto del 9 aprile 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n 95 del 24/04/2001, del Ministero delle Comunicazioni avente oggetto "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale", oltre che nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico, datato 1 ottobre 2008 (che sostanzialmente ne ripropone il contenuto), nonché in una delibera del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Quanto alla relativa ubicazione si precisa che le stesse devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

Nel caso, in particolare, del condominio negli edifici (viene definito edificio plurifamiliari), si prevede che le cassette delle lettere debbano essere raggruppate in un unico punto di accesso (art 46 Decreto del 9 aprile 2001).

Va, infine, detto che nel caso in cui la ubicazione delle cassette risulti in un punto di difficile accesso ad un postino, può trovare applicazione l'articolo 48 del Decreto n. 95/91, il quale prevede che i titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane debbano provvedere ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.

In ogni caso, sempre con l'evidente scopo di agevolare il postino, lo scomparto di deposito delle cassette postali, per la forma e le dimensioni dell'apertura, devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli "invii" senza difficoltà particolari, previa indicazione visibile del nome dell'intestatario (art 45 Decreto del 9 aprile 2001).

Quando manca il nome sulla cassetta: il problema "notifiche atti giudiziari"

La mancanza del nominativo sulle cassette postali o sul citofono potrebbero avere spiacevoli conseguenze. A tale proposito merita di essere illustrata una recente vicenda sottoposta all'attenzione della Cassazione.

Nel caso esaminato un Tribunale, nella dichiarata contumacia della convenuta, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocando l'assegno di mantenimento stabilito, a carico del marito, dalla sentenza di separazione personale dei coniugi.

La donna - che si rivolgeva alla Corte di Appello - sosteneva però che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione d'udienza innanzi al Tribunale effettuata nei suoi confronti era nulla.

Secondo il giudice di secondo grado invece la notifica era valida e l'ufficiale giudiziario, avendo personalmente accertato, in occasione di un precedente tentativo di notifica (di due mesi prima), che il nominativo dell'appellante non figurava "sui campanelli né sulle cassette postali" dell'indirizzo di residenza, aveva correttamente dichiarato l'irreperibilità della destinataria.

La donna ricorreva in cassazione, sostenendo come, ai fini dell'accertamento della irreperibilità, la mancanza del nominativo di un soggetto sul citofono o sulla cassetta postale del luogo di abitazione non fosse sufficiente, dovendo comunque l'ufficiale giudiziario raccogliere informazioni da altre persone presenti in loco.

Mancanza del nome sulla cassetta e irreperibilità del destinatario della notifica: una recente decisione della Cassazione

La Cassazione ha dato ragione alla ricorrente.

Secondo i giudici supremi l'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento della sua attività (Cass. civ., sez. I, 27/01/2022 n.2530).

Il principio è già stato affermato dalla Cassazione che in una decisione ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto regolare la notifica semplicemente sulla base dell'assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura "famiglia" seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito (Cass. civ., sez. VI - 3, 03/04/2017, n. 8638).

In un'altra decisione più recente sempre i giudici supremi avevano considerato corretta la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario il cui nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali: in tal caso infatti l'ufficiale giudiziario aveva attestato di aver raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati (Cass. civ., sez. I - 31/07/2017, n. 19012).

Sentenza
Scarica Cass. 27 gennaio 2022 n. 2530
  1. in evidenza

Dello stesso argomento