In ogni condominio nel quale è stato nominato un amministratore deve essere presente una targhetta che ne consenta la facile identificazione e individuazione.
La targhetta, in buona sostanza, deve dire chi è l'amministratore e dove questo ha uno studio.
Solamente?
Non proprio, il codice civile specifica qual è il contenuto di questo documento e quale debba essere la sua collocazione in condominio.
Vedremo, quindi, quali sono le conseguenze dell'omesso posizionamento della targhetta e quali le conseguenze per l'omessa sostituzione nel caso di cambio della persona dell'amministratore.
Contenuto della targhetta dell'amministratore di condominio
Norma di riferimento è rappresentata dall'art. 1129 del codice civile e più nello specifico del quinto comma del testé menzionato articolo a mente del quale, la targhetta deve contenere l'indicazione dei seguenti dati dell'amministratore di condominio:
- generalità;
- domicilio;
- recapiti, anche telefonici.
Sebbene non sia richiesta, è bene specificare la denominazione del condominio, in quanto consente una più completa identificazione della compagine unitamente al proprio amministratore.
Che cosa bisogna intendere per generalità? Con questo termine si fa riferimento a quegli elementi che identificano una persona.
In sostanza nome, cognome e data di nascita. Ad avviso di chi scrive, non è obbligatorio indicare la data di nascita, potendosi indicare oltre al nome ed al cognome il codice fiscale, che consente certamente l'identificazione della persona essendo un riferimento univoco.
Oltre alle predette generalità, è richiesto il domicilio, con questo dovendosi intendere lo studio dell'amministratore e in ragione di quanto specificato dalla Corte di Cassazione (2 settembre 2015 n. 17474) esso va considerato il domicilio del condominio, salvo esistenza nell'edificio di appositi locali, ad esempio quello del portiere, idonei a consentire la notifica di atti e provvedimenti vari.
Fondamentale i recapiti, con ciò intendendosi l'indirizzo di una persona, cioè il luogo ove inviare la corrispondenza (quasi una ripetizione, ma non necessariamente, rispetto al domicilio, in quanto specie per le società la sede legale potrebbe differire rispetto a quella operativa).
Per recapiti, facendosi riferimenti anche a quelli telefonici, bisogna intendere quanto meno il numero telefonico della sede dell'amministratore. Non è obbligatorio indicare il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail. Ricordiamo che l'amministratore, in quanto tale, non è obbligato all'apertura di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Posizionamento della targhetta dell'amministratore di condominio
Dove va posizionata la targhetta dell'amministratore?
Sempre il quinto comma dell'art. 1129 c.c., proprio nel suo incipit specifica che la targhetta dell'amministratore di condominio deve essere posizionata nel «luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi».
Importante l'accessibilità, evidentemente libera, anche a terzi. Ciò fa capire che la funzione della targhetta dell'amministratore è principalmente quella di dare notizia di chi è la persona dell'amministratore.
I luoghi più comuni di posizionamento sono:
- le cassette postali esterne all'edificio;
- la zona dedicata ai citofoni;
- il portone esterno nel caso di cortile che si frappone tra l'edificio e la strada;
- i pilastri dei portici nel caso di condominio con porticato aperto o chiuso al pubblico transito.
Conseguenze per l'omessa esposizione della targhetta dell'amministratore di condominio
Che cosa succede se l'amministratore di condominio non espone la targa?
Secondo la giurisprudenza rintracciata in materia, nulla. In tal senso, in un provvedimento reso sul finire dell'anno 2014, il Tribunale di Firenze ha avuto modo di affermare che «la mancata installazione della targhetta identificativa dei dati dell'amministratore di condominio non costituisce grave irregolarità, suscettibile di giustificarne la revoca giudiziale» (Trib. Firenze 15 dicembre 2014, in Archivio delle locazioni 2015, 2, 196).
Si badi: sebbene questa presa di posizione abbia una sua rilevanza, non è detto che in specifici casi, valutati nel complesso della loro specificità, si possa giungere a differenti conclusioni. Non essendo comunque prevista alcuna esplicita sanzione dalla normativa nazionale, l'applicazione della disposizione di in esame soffre della mancanza di un potere coercitivo che la rende effettivamente attuata.
Bisogna, comunque, tenere conto di quanto dispongono in materia di targhetta dell'amministratore di condominio i regolamenti comunali.
Il regolamento edilizio di Milano ha fatto scuola, ma sono tantissimi i comuni che prevedono l'esposizione della targa e delle sanzioni per l'inosservanza della specifica disposizione.
Conseguenza per l'esposizione della targhetta dell'amministratore di condominio con dati parziali
Stesso discorso per quanto riguarda la parziale omissione di dati. Si pensi alla targhetta dell'amministratore di condominio che non contenga i recapiti o il domicilio.
In questi casi, nel silenzio della legge nazionale, possono essere le norme locali a prevedere sanzioni, ove le stesse norme, però, prevedano l'obbligo di installazione della targhetta.
Conseguenze per l'omessa sostituzione della targhetta dell'amministratore di condominio
Se l'amministratore subentrato non provvede a fare sostituire la targa con i dati del suo predecessore?
Il problema può riguardare la comunicazione e notificazione di documenti ed atti. L'amministratore uscente potrà certamente rifiutarli, perché non più legale rappresentante, oppure, ove non consegnati a mano, rispedirli al mittente indicandone la ragione.
Purtroppo la mancanza di specifiche coercizioni non consentono di imporre la sostituzione, che comunque potrebbe avvenire quanto meno con eliminazione da parte dell'amministratore uscente della targhetta contenente i suoi dati.
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