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Targhe professionali degli amministratori di condominio: attenzione ai vincoli e alle sanzioni previste dalle norme comunali

Ma esistono delle sanzioni applicabili in caso di mancata affissione della targa di reperibilità?
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

In ambito condominiale è noto che l'amministratore soggiace all'obbligo di essere un professionista qualificato, aggiornato e soprattutto reperibile dai condòmini e dai terzi estranei al condominio.

In termini di reperibilità è l'art. 1129 quarto comma c.c. a stabilire che l'amministratore di condominio deve affiggere su uno spazio condominiale, accessibile anche ai terzi, una targa, con l'indicazione delle proprie generalità, del suo domicilio e pure dei suoi recapiti telefonici.

Tale targa di reperibilità, che il comma quinto dello stesso art. 1129 c.c. ritiene obbligatoria anche per coloro che svolgono funzioni simili a quelle dell'amministratore, nei fatti è più utile ai terzi che non ai condòmini.

La ratio della norma sembra essere proprio quella di consentire l'identificazione immediata del legale rappresentante del fabbricato condominiale da parte di soggetti estranei al condominio, tipo agenti delle forze dell'ordine, vigili del fuoco ed incaricati preposti al controllo del territorio.

D'altronde i condòmini sono già a conoscenza delle generalità e dei recapiti telefonici dell'amministratore che, ai sensi dell'art. 1129 secondo comma c.c., è tenuto a comunicare ai condòmini i propri dati e recapiti contestualmente all'accettazione dell'incarico e ad ogni rinnovo del mandato ad amministrare il condominio.

Purtroppo, nonostante l'importanza della norma citata, sono ancora in tanti a credere che la targa professionale rappresenti una forma di pubblicità dell'amministratore, che forse ne farebbe volentieri a meno, per evitare di ricevere gli scherzi telefonici dei "soliti ignoti", magati pure notturni, o le telefonate di coloro che chiedono ripetutamente se si vendono o si fittano immobili in quel fabbricato e così via.

In ogni caso è indubbio che la scelta del legislatore di imporre l'affissione della targa professionale agli amministratori sia da considerare assolutamente utile, sebbene non possa essere valutata come una scelta innovativa.

Ciò in quanto il legislatore della riforma sul condominio non ha fatto altro che recepire le prescrizioni vigenti nelle ordinanze e nei regolamenti di molti comuni italiani, già prima dell'anno 2012.

Basti pensare che nel Comune di Milano l'obbligo della targa è stato introdotto fin dal 1999, con il Regolamento edilizio.

Ma esistono delle sanzioni applicabili in caso di mancata affissione della targa di reperibilità?

In proposito c'è chi ritiene, in senso assoluto, che non sussista alcuna sanzione corrispondente alla mancata affissione della targa c.d. di reperibilità, di cui all'art. 1129 c.c., in quanto la stessa norma non la prescrive.

Tale tesi restrittiva non è condivisibile, perché omette di considerare che l'ambito di applicazione della norma in questione non può prescindere dall'applicazione delle norme comunali identiche per funzioni e finalità.

Nello specifico il codice civile, che ha introdotto l'obbligo di affissione della targa e non la relativa sanzione, di fatto ha demandato la disciplina sanzionatoria agli organi comunali.

Tra le norme di rango inferiore, applicabili in ambito condominiale, una particolare rilevanza la assumono i regolamenti comunali e le ordinanze dei sindaci, che hanno l'obiettivo di rendere facilmente reperibile l'amministratore da parte dei cittadini in genere e dell'amministrazione comunale nei casi di emergenza.

L'elenco delle norme comunali che fissano sanzioni pecuniarie per la mancata affissione delle targhe degli amministratori sui fabbricati condominiali sono davvero numerose.

In generale le sanzioni applicate dai comuni di tutta Italia, per omissione dell'obbligo di affissione da parte degli amministratori di condominio, vanno da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, come previsto dall'art. 7 bis "sanzioni amministrative" di cui al D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il comune di Prato, per esempio, già nel 2010, con apposita ordinanza del Sindaco, la n. 57 del 15 Marzo, prevedeva che in caso di inottemperanza all'obbligo dell'amministratore di apporre la propria targhetta, veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 euro, di cui all'art. 7 bis del citato D.Lgs. n.267/2000.

Ma esistono anche prescrizioni riferite alle dimensioni ed ai materiali delle targhe da affiggere?

Al di là di eventuali limiti imposti dai regolamenti condominiali, si registrano numerosi regolamenti comunali che dettano dimensioni e addirittura scelta dei materiali. Il comune di Milano, per esempio, all'art. 79 del Regolamento edilizio ha stabilito le dimensioni delle targhe degli amministratori in 15x20 cm, da apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio, mentre il comune di Bologna, che ha previsto dimensioni di circa 29x21 cm, ha obbligato anche a riportare il logo dello stesso Comune di Bologna, il nome del condominio ed il codice fiscale dello stesso condominio.

Nel comune di Arezzo, invece, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana, gli amministratori di condominio sono tenuti e obbligati ad affiggere una targhetta, di dimensioni di mm. 190 x 130, da eseguirsi in plexiglass trasparente o ottone per il centro storico e in alluminio per la rimanente parte del territorio comunale visibile dalla pubblica via riportante il codice fiscale del condominio, i dati dell'amministratore pro-tempore e finanche l'indicazione e i recapiti dell'eventuale associazione di riferimento.

Pertanto l'amministratore di condominio, senza chiedere l'avvallo dell'assemblea, ha l'onere di apporre sul fabbricato condominiale amministrato la sua targa c.d. di reperibilità, nel rispetto delle norme comunali vigenti, laddove esistenti, e deve farsi carico delle eventuali sanzioni elevate dalla Polizia Locale al condominio, per mancata esposizione della suddetta targa.

In altri termini è l'amministratore che deve pagare direttamente la sanzione elevata per omissione dell'obbligo di affissione della propria targa e non il condominio, che è tenuto a pagare, pro quota millesimale di proprietà, soltanto le spese di fornitura e posa in opera della stessa targa.

In conclusione, a scanso di equivoci, va specificato che l'amministratore deve comunicare i propri recapiti, ai condòmini e ai terzi, per essere rintracciato in caso di bisogno, ma non può essere considerato per questo un dipendete del condominio restando sempre e soltanto un prestatore d'opera professionale.

Breve focus sulla targa condominiale

Avv. Michele Orefice

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