Il Tribunale di Larino, con sentenza del 7 maggio 2016, ha stabilito che il condominio è responsabile dei danni causati dall'ascensore difettoso ex art. 2051 c.c. anche se per i lavori di manutenzione dell'impianto è stata individuata una ditta specializzata.
Il caso. Due inquilini di un edificio condominiale, titolari di un regolare contratto di locazione, restano coinvolti in un incidente. Costoro, infatti, dopo essere entrati nell'ascensore del loro stabile a causa del cattivo funzionamento dell'impianto che determina una vertiginosa e spaventosa discesa verso i piani inferiori fino a bloccarsi, riportano una serie di lesioni tanto da essere sottoposti alle cure mediche del pronto soccorso che diagnosticava trami discorsivi al rachide cervicale ed alla zona lombare.
A fronte dell'accaduto gli inquilini citano in giudizio il condominio ritenendolo responsabile ex art. 2051 c.c. e di non aver segnalato adeguatamente il cattivo funzionamento dell'ascensore, chiedendo il risarcimento dei danni patiti patrimoniali e non patrimoniali sopportati.
A sostegno delle loro pretese gli inquilini sostengono che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva del condominio il quale, in qualità di custode, aveva l'onere di segnalare adeguatamente le insidie della res.
Il condominio convenuto, invece, dal suo canto ha precisato:
a) che nessuna responsabilità si profilava a suo carico in quanto responsabile dell'accaduto era unicamente la ditta addetta alla manutenzione dell'impianto di ascensore,
b) che l'ascensore poteva essere utilizzato esclusivamente dai condomini ai quali erano state consegnate le chiavi di accesso,
c) che la targhetta all'interno dell'ascensore indicava chiaramente il peso massimo che poteva essere trasportato (240 kg), provvedendo alla chiamata in garanzia dell'assicurazione.
La sentenza. Il Tribunale, dopo aver evidenziato quali sono le peculiarità che contraddistinguono la responsabilità da cose in custodia, ha chiarito che tale fattispecie ricorre nelle ipotesi di danni causati dalle cose in custodia del condominio.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il conferimento dell'incarico di manutenzione dell'ascensore ad una ditta esterna non esonera l'amministratore di condominio dal potere-dovere di esercitare il controllo del corretto funzionamento dell'impianto " e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso… Tali conclusioni sono essenziali al fine di evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni e servizi comuni ad un impresa specializzata ove quest'ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione".(Cass. civ. 16.10.2008 n. 25251)
Pertanto il Tribunale di Larino, una volta accertato che gravava sul condominio l'obbligo di custodia e di vigilanza sul corretto funzionamento dell'ascensore, a nulla rilevando il conferimento della manutenzione dell'impianto ad una ditta esterna, non ha potuto far altro che condannare il condominio al pagamento dei danni sopportati dagli inquilini per il sinistro verificatosi a causa del cattivo funzionamento dell'ascensore.
E' chiaro che permane sul condominio l'obbligo di verificare il buon funzionamento degli impianti condominiali nell'esercizio del dovere di vigilanza che scaturisce proprio dall'essere custode dei beni e dei servizi comuni.