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Arricchimento senza causa, la questione alle Sezioni Unite. Cosa può cambiare per il condominio?

La perdita di un'azione contro il condominio per prescrizione potrebbe non essere più un problema, salvo poi la prescrizione dell'azione in esame.
Avv. Alessandro Gallucci 

In che modo l'eventuale risoluzione del contrasto sull'azione di arricchimento senza causa potrebbe cambiare le sorti delle controversie condominiali? Per comprenderlo è utile soffermarsi su una questione controversa e rispetto alla quale si è chiesto di valutare l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 20 febbraio 2023 ha rimesso una causa pendente sul suo ruolo al Primo Presidente. L'ordinanza di remissione è la n. 5222/2023.

Motivo di questa richiesta: per la Sezione remittente esiste un contrasto sulla natura della residualità in astratto ovvero in concreto dell'azione di cui trattasi.

Prima di entrare nel dettaglio è importante evidenziare un aspetto: non è detto che la controversia finisca dinanzi alla massima espressione della Corte nomofilattica, in quanto il Primo Presidente potrebbe ritenere che la questione non sia tale da necessitare la trattazione da parte di quel consesso.

Cionondimeno ne verrebbero spiegate le ragioni, ossia per quale motivo non sussiste alcun reale contrasto. Tanto successe qualche anno fa, per restare al condominio, per la querelle tra presunzione di condominialità e proprietà condominiale dei beni di cui all'art. 1117 c.c. Tanto premesso è prima di ogni cosa utile comprendere le caratteristiche fondamentali dell'azione di arricchimento.

Azione di arricchimento, natura e presupposti

L'art. 1173 c.c. nell'indicare le fonti delle obbligazioni fa riferimento, infine, ad "ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico"; tale formula di chiusura contiene un riferimento implicito all'obbligazione che sorge dall'arricchimento ingiustificato in danno di un soggetto in danno di un'altra persona.

Si tratta, ai fini della classificazione, di un'obbligazione di reazione, che si unisce a quelle di scambio (i contratti) e quelle di tutela (le obbligazioni risarcitorie).

L'esistenza di questo tipo di obbligazione è dovuta alla doverosa causalità da cui devono essere giustificati gli spostamenti patrimoniali tra persone. La vendita, la locazione, l'appalto, la donazione, ecc. sono tutti negozi giuridici che hanno un elemento che gli accomuna, la causa, mancando la quale non avrebbero ragion d'essere.

In disparte ogni considerazione su questo complicato argomento, è utile soffermarsi sulle norme che disciplinano l'azione de quo al fine della individuazione dei presupposti e della natura.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2041 c.c. "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale". Il secondo comma precisa che se oggetto dell'arricchimento è una cosa determinata, questa deve essere restituita.

Fondamentale, ai fini che ci occupano, è l'art. 2042 c.c. a mente del quale "l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito".

Tali coordinate normative portano, da sempre, dottrina e giurisprudenza ad affermare che quella di arricchimento indebito è un'azione residuale, che può essere proposta sono se non ve ne siano altre. Il punctum dolens oggetto del contendere è la natura del concetto di residualità.

Azione di arricchimento, un esempio ed il contrasto

Si supponga che Tizio nell'erronea convinzione in merito alla proprietà di un muro esegua opere di manutenzione sul manufatto del proprio vicino, Caio. Non c'era un contratto, che prevedesse quest'azione, né c'è un fatto illecito.

C'è un arricchimento del vicino di Tizio, che si avvantaggia del lavoro altrui a costo di quest'ultimo.

In tal caso, ove Caio non volesse versare spontaneamente le somme a Tizio, questi potrebbe agire in giudizio ex art. 2041 c.c. Motivo: quest'azione rappresenta l'unica azione esperibile per recuperare le somme spese per eseguire un'opera non dovuta.

Caio dovrebbe rifondere il vicino della diminuzione patrimoniale subita, in sostanza dovrebbe versare una somma per ristabilire l'equilibrio patrimoniale nello status quo ante.

Causa contro condominio: chi paga l'avvocato del fabbricato?

Il contrasto sorge sul concetto di unica azione esperibile. Per parte della giurisprudenza tale residualità va valutata in astratto, cioè considerando l'ipotesi teorica di altre azioni specificamente previste per il caso de quo. Tale presa di posizione è stata giustificata principalmente in ragione della necessità di evitare il rischio di duplicazioni di azioni che possano ingenerare l'opposto effetto dell'arricchimento indebito del depauperato.

Per altro orientamento, invece, l'azione esperibile è quella concretamente perseguibile qualora altre fossero andate perse.

Così, ad esempio, se in un'ipotesi di danno da fatto illecito, ex art. 2043 e ss. c.c., il danneggiato si lasciasse sfuggire per prescrizione l'azione risarcitoria, sulla scorta di tale orientamento avrebbe diritto all'azione di arricchimento.

Tale filone interpretativo giustifica la presa di posizione sulla necessità di dare giustizia sostanziale al depauperato ed evitare che si possano consolidare spostamenti patrimoniali non giustificati dall'ordinamento.

In questo contesto si inserisce un orientamento eccentrico in ragione del quale l'azione di arricchimento indebito si considera impossibile se esiste una specifica azione prevista dalla legge o dal contratto e non ove l'azione sia prevista da clausole generali (es. azione risarcitoria).

Azione di arricchimento, quali gli effetti sul condominio

È evidente che la differente impostazione è in grado di riverberare i propri effetti anche in relazione ai rapporti giuridici dei quali è parte il condominio.

Aderendo alla prima tesi, quella dell'azione residuale in astratto, bisognerebbe valutare se per la tutela del diritto fosse possibile un'altra azione, in tal caso quella di arricchimento sarebbe vietata. In ambito condominiale un'ipotesi di difficile realizzazione, salvo ad esempio il caso riportato in precedenza.

Per la tesi della residualità in concreto, invece, l'azione sarebbe data tutte quelle volte in cui quella tipica non fosse più percorribile. Si pensi all'ipotesi dell'amministratore che ex art. 2956 c.c. vedesse spirare il termine di prescrizione inerente ai propri crediti: a lui sarebbe data azione ex art. 2041 c.c. Idem in tutti quei casi di azione per risarcimento del danno da infiltrazioni non tempestivamente esercitata, per quanto in questa ultima ipotesi già oggi l'ultima delle tre tesi esposte non sia marginale.

Giova, infine, rammentare che l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. si prescrive in dieci anni.

Non resta che aspettare, dunque, per comprendere se in che modo si avrà chiarezza sulla questione trattata.

Sentenza
Scarica Cass 20 febbraio 2023 n5222
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