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In cosa consiste l'azione negatoria?

Una sentenza del Tribunale di Latina sul tema “azione negatoria”.
Avv. Anna Nicola 

Se si domanda il riconoscimento di diritti reali in contrasto all'affermata usucapione altrui sul medesimo bene, nella prima sono insite le richieste di negazione di altrui diritti. Quindi la domanda si qualifica come azione negatoria.

Questa è l'osservazione del Tribunale di Latina n. 600 del 26 marzo 2022.

La vicenda specifica concerne la proprietà ed altri diritti reali, uso ed abitazione, in capo al coniuge ed ai figli di un soggetto deceduto. La domanda è un ricorso promosso ai sensi dell'art. 670 c.p.c. per ottenere il sequestro degli immobili provenienti dall'eredità del marito di una e padre delle restanti parti, alla luce delle rivendicazioni effettuate dai convenuti, in ordine ad un presunto acquisto, da parte loro, del diritto di proprietà, a titolo di usucapione, sugli immobili caduti in successione.

Azione negatoria

Osserva il Tribunale come, nel caso di specie, la domanda di parte attrice sia da qualificarsi ai sensi dell'art 949 c.c., in termini di azione negatoria, laddove anche gli accertamenti richiesti in via diretta (in ordine allo stato di comproprietà su "tutti" gli immobili e all'esistenza del diritto di uso e abitazione in favore del coniuge superstite) risultano, più che altro, connessi a quello negativo, avente ad oggetto l'inesistenza dell'usucapione invocata da parte convenuta (e per il cui accertamento è stata, anzi, spiegata domanda riconvenzionale).

Sotto il profilo dell'ammissibilità della tutela, si osserva come il proprietario possa agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

L'azione negatoria - che deriva dall'originaria negatoria servitutis con cui il proprietario mirava a far accertare l'inesistenza di diritti di servitù vantati da terzi sul suo fondo - è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa.

È, in particolare, un'azione di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto; ad esempio, quando il proprietario del fondo vicino ha costruito ad una distanza inferiore a quella legale con il rischio che si consolidi nel tempo una situazione di asservimento (in tal senso, cfr. C. 13186/1992; C. 5949/1986, in tema di azione del condomino per accertare l'uso anormale della cosa comune da parte di altro partecipante).

Legittimato attivo ad intentare l'azione negatoria è il proprietario (con necessità di partecipazione al processo di tutti i proprietari, quali litisconsorti necessari nel caso che si chieda, oltre alla dichiarazione di insussistenza del diritto reale vantato dal terzo, anche la rimozione delle opere: C. 26769/2014; C. 4901/1989).

L'azione è anche concessa all'usufruttuario (art. 1012, 2° co.). Si ritiene che siano legittimati attivi anche l'enfiteuta e l'usuario nonché i titolari di un diritto reale di godimento sul fondo servente (C. 12169/2002).

Quanto alla legittimazione passiva, recentemente la Suprema Corte ha affermato che l'azione negatoria può essere esercitata non solo contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena, ma anche contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso (C. 1778/2009).

Uso ed abitazione del coniuge superstite

Tanto premesso, nel caso di specie va osservato come sussistesse l'interesse ad agire in negatoria, in capo alla titolare del diritto di uso e di abitazione sulla casa coniugale (oltre che in qualità di coerede e comproprietaria dei beni caduti in successione).

Sebbene, infatti, fosse incontestato che l'immobile avesse costituito casa coniugale, in quanto tale, oggetto del diritto di uso e abitazione, in favore del coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 c.c., i convenuti hanno comunque ammesso di essersi opposti all'iniziativa della madre, volta a conseguire il possesso esclusivo dell'immobile, mediante il cambio della serratura.

In proposito, deve sottolinearsi come, ai sensi dell'art. 540 co. 2 c.p.c., al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, siano riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

I diritti di abitazione e di uso sono incedibili, per loro natura, e la loro durata è commisurata a quella della vita del titolare, risultando applicabile la disciplina propria degli artt. 1021 ss.

L'uso, in particolare, è un diritto reale che conferisce la possibilità di usare una cosa altrui o una cosa nullius e tutti i terzi, compreso il proprietario, sono tenuti ad astenersi da ingerenze nella cosa contrarie a tale uso. Stesse considerazioni valgono per il diritto di abitazione.

Attingendo dalla disciplina generale del diritto d'uso e di abitazione (la quale a sua volta rinvia, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell'usufrutto: art. 1026 c.c.) si è affermato che anche laddove il coniuge superstite, successivamente all'apertura della successione, muti la propria residenza, trasferendola dall'immobile sul quale ha il diritto di abitazione, ad un altro e ulteriore immobile, non verrà meno il diritto di abitazione medesimo sulla "casa familiare", giacché le norme che disciplinano l'estinzione (dell'usufrutto e del) diritto di abitazione non menzionano la tacita rinunzia quale causa di estinzione.

Inoltre, il coniuge superstite, titolare dei suddetti diritti, è legittimato ad escludere i terzi (ivi compresi i comproprietari/coeredi) dal relativo godimento, finché dura il diritto.

Di conseguenza, era ammissibile l'esperimento dell'actio negatoria, laddove i convenuti, opponendosi all'iniziativa della madre, relativa al cambio della serratura dell'immobile costituente la casa coniugale, avevano, di fatto, degradato la posizione della stessa a quella di mero comproprietario/coerede, così negando l'esistenza dell'abitazione e dell'uso, nella loro specifica connotazione di diritti reali opponibili erga omnes e, dunque, anche nei confronti dei nudi proprietari.

Ad ogni modo, va qui rilevato come, per effetto della morte della madre, nelle more del processo, i suddetti diritti si siano estinti (alla luce della relativa intrasmissibilità) sicché è cessata la materia del contendere in ordine alle connesse domande di accertamento.

In tal senso, la fondatezza delle stesse va verificata ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese di lite (considerato che due figlie si sono costituite anche quali eredi della madre deceduta, succedendo nella relativa posizione processuale).

Quanto alle altre parti (in proprio e quali eredi) non può dubitarsi dell'interesse ad agire in negatoria per l'accertamento dell'inesistenza dell'intervenuto acquisto, in favore di parte convenuta, di un diritto di proprietà esclusivo, a titolo di usucapione sui terreni caduti in successione.

Conclusioni del caso di specie

Ciò premesso, in ordine all'ammissibilità delle domande spiegate dalle attrici, le stesse risultano nel merito infondate (considerazione quest'ultima rilevante ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale, quanto all'accertamento del diritto di uso e abitazione dell'Andreotti, come anticipato).

Il Tribunale, invero, non ignora il principio secondo cui nella proposizione dell'azione di rivendica, l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; nella negatoria, invece, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua. Sicché, nella prima azione l'attore, dato il carattere rivendicativo e restitutorio della sua pretesa, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, mentre nella seconda, essendo l'azione di accertamento negativo di diritti reali di terzi sul proprio fondo, l'attore deve dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (Cass. civ. Sez. II, 11/01/2017, n. 472). Peraltro, se il convenuto eccepisce di essere egli stesso proprietario (o comproprietario: C. 1409/2007) del fondo, l'accertamento della proprietà ha mero valore strumentale, per cui l'onere probatorio dell'attore, in caso di insufficienza dei titoli, può essere assolto con ogni mezzo, anche con presunzioni (C. 2982/1999).

Si osserva, tuttavia, come dagli atti di causa non risultino neppure elementi indiziari in ordine all'appartenenza degli immobili alla comunione ereditaria.

nessun rilievo assumono le dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni, risultando indimostrata (sia pur ai fini sopra indicati) la stessa proprietà dei beni oggetto della domanda principale e della riconvenzionale.

In ragione della reciproca soccombenza tra tutte le parti costituite, va disposta la compensazione delle spese di lite.

Differenza tra proprietà, detenzione e possesso

Sentenza
Scarica Trib. Latina 26 marzo 2022 n. 600
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