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È legale inserire la tubazione di scarico di un servizio igienico all'interno del solaio di calpestio dell'unità immobiliare del piano inferiore?

Il Tribunale, con la sentenza n. 747 del 15 febbraio 2022, ha accolto la domanda di rimozione di parte attrice.
Avv. Mariano Acquaviva 

Ai sensi dell'art. 1027 c.c., «La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario». Una delle principali servitù contemplate dalla legge è sicuramente quella di scarico delle acque, attraverso la quale è possibile far passare le tubazioni attraverso la proprietà altrui affinché raggiungano l'impianto fognario.

Con questo articolo approfitteremo di un caso giurisprudenziale per stabilire quali sono i requisiti dell'azione negatoria.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 747 del 15 febbraio 2022, ha affrontato un caso di servitù di scarico riguardante due appartamenti condominiali, l'uno sovrastante l'altro. Come si dirà, il proprietario del piano inferiore agiva con un'actio negatoria servitutis per ottenere la rimozione delle tubazioni che passavano per il proprio solaio per poi giungere sino all'impianto fognario.

Qual è stata la decisione del giudice? Quali sono i requisiti dell'azione negatoria? Scopriamolo insieme.

Servitù di scarico: la domanda di rimozione

Agiva in tribunale il proprietario di un'abitazione lamentando che il titolare del piano superiore avesse installato una tubazione per il convoglio di acque reflue che passava proprio all'interno del solaio di calpestio, collegandola alla tubazione già esistente affinché confluisse nell'impianto fognario di proprietà dell'attore. L'azione giudiziaria era quindi volta a ottenere la rimozione della tubazione abusiva.

Servitù di scarico: la domanda di usucapione o di servitù coattiva

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice, sottolineando che lo scarico terminasse in un impianto fognario condominiale e non privato, come invece sosteneva controparte.

Inoltre, si chiedeva in via riconvenzionale:

  • l'usucapione dello scarico ex art. 1158 c.c., per uso ventennale della servitù apparente;
  • in subordine, la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1043 c.c., a mente del quale è possibile imporre al proprietario limitrofo il passaggio dello scarico delle proprie acque se non v'è alcun altro modo di raggiungere la rete fognaria, oppure se questo modo c'è ma sarebbe eccessivamente dispendioso o creerebbe troppo disagio.

Actio negatoria servitutis: presupposti

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 747 del 15 febbraio 2022, ha innanzitutto ricordato quali sono i requisiti per l'actio negatoria servitutis, cioè per l'azione promossa dall'attore.

L'art. 949 c.c., rubricato azione negatoria, stabilisce al primo comma che «Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio»; all'interno del capoverso viene invece statuito «Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno».

I presupposti dell'azione sono quindi due, e cioè che:

  • venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce;
  • il pericolo sia attuale e concreto.

Secondo pacifica giurisprudenza, l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell'usucapione, l'inesistenza della servitù.

Azione negatoria servitutis e confessoria servitutis, quali differenze?

Azione negatoria: la decisione

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 747 del 15 febbraio 2022 in commento, ha accolto la domanda di rimozione di parte attrice, rigettando al contempo le avverse pretese.

Per il tribunale siciliano, nella fattispecie concreta sussistono i citati presupposti giuridici: e infatti, a seguito di regolare ctu era stato verificato come parte convenuta avesse illegittimamente realizzato un servizio igienico la cui tubazione di scarico era stata inserita all'interno del solaio di calpestio dell'unità immobiliare della parte attrice, per poi farla confluire nell'impianto fognario che si trova all'interno dell'altra unità immobiliare.

Vanno poi rigettate le domande riconvenzionali. In primo luogo è infondata la domanda riconvenzionale di usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.; infatti, alla stregua delle risultanze peritali, è stato ritenuto che lo scarico fognario de quo non fosse stato realizzato da più di venti anni.

Ciò trova conferma anche nell'atto pubblico di compravendita dell'immobile da parte della convenuta, ove viene espressamente esclusa la presenza di servizio igienico.

In secondo luogo, è infondata la domanda riconvenzionale diretta a dichiarare che la fossa settica fosse condominiale; il consulente tecnico d'ufficio aveva infatti accertato che la natura della fossa settica fosse di tipo privato e ubicata nella proprietà dell'attrice, risultando irrilevante che in detta fossa settica scaricassero, oltre ai servizi degli immobili soprastanti di esclusiva proprietà di parte attrice, anche i servizi del locale del primo piano di proprietà dell'Asl.

Infine, è infondata la domanda riconvenzionale diretta alla costituzione di una servitù coattiva di scarico: infatti, l'art. 1033 c.c., richiamato dall'art. 1043 c.c. sulla servitù di scarico coattiva, stabilisce al secondo comma che «Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti». Non è dunque possibile imporre una servitù di acquedotto o di scarico all'interno di un'abitazione.

Sentenza
Scarica Trib. Catania 15 febbraio 2022 n. 747
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