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Azione negatoria servitutis e confessoria servitutis, quali differenze?

Le caratteristiche di queste azioni legali nonché la prova da raggiungere per ottenere l'accoglimento della domanda.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

L'antichissimo diritto di proprietà trova il suo riconoscimento sia nel codice civile che nella Costituzione. Appare logico, pertanto, che la legge consenta al proprietario di tutelarsi con delle particolari azioni legali definite, tecnicamente, petitorie.

Tra queste, la più famosa è quella di rivendicazione, dove il padrone del bene, spossessato del medesimo, dimostrando di essere l'effettivo proprietario, agisce per averlo in restituzione.

Viceversa, un'altra azione petitoria, forse meno conosciuta, ma altrettanto importante, è quella negatoria. In questa, infatti, l'obiettivo dell'attore non è mirato a dimostrare la titolarità o a recuperare il bene, ma ha lo scopo di far accertare che sullo stesso non possa esservi alcuna pretesa della controparte.

Infine, in senso contrario, va segnalata l'azione confessoria, specificatamente prevista a tutela della servitù e che ha lo scopo di opporsi a colui che ne contrasta e ne molesta l'esercizio.

Avrai, quindi, capito qual è l'argomento di questa pubblicazione. Si tratta dell'azione negatoria servitutis e dell'azione confessoria servitutis: ma quali sono le differenze tra le due fattispecie

Si è occupata di rispondere alla domanda una recente sentenza della Cassazione (sent. 11440 del 15 giugno 2020). Per la verità, in questa occasione, gli Ermellini non hanno aggiunto nulla di nuovo a quanto era già stato espresso in merito circa tre anni fa. Ad ogni modo, è sempre utile accertare cosa è stato detto dalla Suprema Corte.

Azione negatoria servitutis: cos'è?

Come anticipato in premessa, la negatoria è una tipica azione di accertamento (art. 949 c.c.). Può accadere che l'attore tema che una terza persona possa avanzare pretese sul proprio bene.

Si tratta di una circostanza che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio pregiudizio per il proprietario.

Per queste ragioni, la legge attribuisce al titolare interessato la facoltà di ottenere un provvedimento giudiziale che accerti l'inesistenza di qualsivoglia peso.

In particolare si tratta di un'azione petitoria, diretta a tutela della proprietà, solitamente esercitata al preciso scopo di contrastare il presunto quanto indebito esercizio di una servitù a carico del proprio bene.

È stato così, ad esempio, nella vicenda esaminata da una recente Cassazione, dove l'attore ha voluto contrastare un peso a carico del proprio fondo e consistente nell'indebito sgocciolare dei panni del vicino nel proprio cortile (Cass. civ. sent. n. 11823/2018).

Oppure, l'azione negatoria è stata promossa in un caso, anch'esso finito al terzo grado di giudizio, dove l'apposizione di un cancello in prossimità del proprio terreno, aveva fatto temere a questi che potessi consolidarsi una servitù di passaggio a proprio danno (Cass. civ. sent. n. 31382/2018).

Non è però sempre così poiché, l'azione negatoria potrebbe semplicemente tutelare il diritto di proprietà da una potenziale pretesa altrui, non necessariamente identificabile con un diritto di servitù: è quello che è successo nella sentenza qui analizzata, come sarà meglio approfondito in seguito.

Azione confessoria servitutis: cos'è?

La confessoria è, indubbiamente, un'azione riservata a tutela di chi desidera proteggere il proprio diritto di servitù dall'opposizione altrui (art. 1079 c.c.).

Infatti, il proprietario del fondo dominante oppure, ad esempio, colui che è titolare di un altro diritto reale minore quale l'enfiteusi o l'usufrutto, sta subendo una contestazione in tal senso e, altresì, potrebbe essere vittima di molestie e turbative nell'esercizio del proprio diritto.

Per questa ragione, va in giudizio allo scopo di far accertare le proprie facoltà e inibire ogni attività della controparte diretta in senso contrario.

Con l'azione confessoria servitutis, l'attore ha, altresì, la possibilità di far eliminare le opere che ostacolano l'esercizio della servitù nonché la facoltà di chiedere ed ottenere l'eventuale risarcimento del danno.

A questo punto, valutate le definizioni e le caratteristiche delle due azioni legali qui in esame non resta che approfondire l'aspetto delle differenze tra le medesime. In parte, leggendo le considerazioni sin qui espresse, la risposta potrebbe essere già arrivata.

Tuttavia, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11440 del 15 giugno 2020 ci offre la possibilità di chiarire l'argomento anche sotto un aspetto meramente processuale.

Si tratta della prova che l'attore deve raggiungere affinché la propria domanda possa essere accolta, Non ci resta, pertanto, che valutare il caso concreto.

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Azione negatoria e confessoria: cosa va provato?

Nel caso sottoposto al vaglio degli Ermellini, era in contestazione il compossesso di un immobile. L'attore, pertanto, aveva avviato il giudizio di primo grado con un'azione negatoria allo scopo di accertare l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale in capo al convenuto. Sia il primo che il secondo grado si erano conclusi negativamente.

Erano state, altresì, respinte le domande in riconvenzionale proposte dalla parte citata in giudizio.

La Cassazione, nel chiudere definitivamente la questione, ha avuto modo di ribadire la sostanziale differenza tra l'azione negatoria e quella confessoria, non senza rapportare le medesime alla più nota azione di rivendicazione della proprietà.

Più esattamente è stato affermato che «l'azione "negatoria servitutis", diversamente da quella di rivendica e dalla "confessoria servitutis" è proposta quando l'attore, assume essere proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi.

Di converso, con la seconda l'attore si afferma proprietario della cosa di cui però non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione.

Infine, con la terza l'attore dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù.

Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, allorché, invece, agisca in rivendica deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cit. Cass. civ. sent. n. 472/2017)».

La corrente citazione appare molto esplicita e non necessità di ulteriori spiegazioni. La Corte, infatti, chiarisce le caratteristiche delle singole azioni e, soprattutto, specifica come vanno condotte per ottenere lo scopo prefissato.

Appare questo, quindi, l'aspetto più importante della sentenza appena richiamata, visto che inquadra, con precisione, lo scopo di queste azioni legali, la prova a sostegno della domanda nonché la modalità con cui questa deve essere raggiunta.

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Sentenza
Scarica Cass. 15 giugno 2020 n. 11440
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