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Quietanza del preliminare di vendita. Se viene rilasciata dal marito non ha valenza per la moglie.

Compravendita, la quietanza di pagamento vale solo per chi la firma.
Avv. Leonarda Colucci 

La quietanza, con la quale il marito dichiara di aver ricevuto la somma dal promissario acquirente, in virtù del contratto preliminare stipulato dall'altro coniuge, non ha alcun valore probatorio nei confronti della moglie. Il valore confessorio non si estende a soggetti estranei alla dichiarazione

Dopo la stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile, il promissario acquirente, che nel frattempo aveva consegnato l' importo pattuito al marito della venditrice, cita in giudizio quest'ultima al fine di ottenere un sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento dell'immobile acquistato.

A tal fine precisava il promissario acquirente, a riprova della legittimità del suo operato, che la venditrice aveva autorizzato il marito a ricevere il pagamento del prezzo di vendita dell'immobile oggetto di preliminare e che di conseguenza, avendo adempiuto al suo obbligo ( pagamento del prezzo) altro non restava da fare se non procedere al trasferimento dell'immobile.

Parte convenuta ( promittente venditrice) si costituiva opponendosi a tale ricostruzione sottolineando la valenza confessoria della quietanza rilasciata dal marito, evidenziando che la confessione è un atto riservato esclusivamente al titolare del diritto.

Le sentenze di primo e secondo grado si concludono con l'accoglimento delle richieste del promissario acquirente.

Proprio in merito alla quietanza di pagamento la sentenza di secondo grado ha evidenziato che questa ha natura di confessione stragiudiziale revocabile solo per errore o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c..

Tale circostanza comporta che il creditore che ha emesso la quietanza, ove non disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto a meno che non dimostri che "la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza".

Quando nel contratto preliminare ci si dimentica di individuare il posto auto cosa succede?

In particolare la sentenza di secondo grado evidenzia che i fatti di causa avevano ampiamente dimostrato che la promissaria venditrice aveva autorizzato il marito a ricevere i pagamenti, e tale circostanza confermava la legittimità del pagamento effettuato dall'acquirente che aveva versato il prezzo dell'immobile al marito della promittente venditrice il quale aveva rilasciato relativa quietanza.

In base a tale ricostruzione, quindi, le pronuncia di primo grado aveva accolto la richiesta dell'acquirente protesa ad ottenere una sentenza che disponesse il trasferimento dell'immobile, e la sentenza della Corte d'appello aveva confermato la decisione del giudice di prime cure.

Non soddisfatta di tale interpretazione della vicenda la promittente venditrice ricorre in Cassazione impugnando la sentenza della Corte d'appello che, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto le richieste del promissario acquirente: il quale avendo versato il prezzo chiedeva ora una sentenza che avrebbe prodotto gli effetti del contratto non concluso e cioè: il trasferimento dell'immobile acquistato.

Secondo la ricorrente ( promittente venditrice) la sentenza di secondo grado andava censurata poiché " aveva ritenuto la valenza confessoria della quietanza rilasciata dal marito" anche nei suoi confronti.

La seconda sezione civile della Cassazione, accogliendo tale motivo di ricorso e riformando parzialmente la sentenza impugnata, ha puntualizzato che "La confessione stragiudiziale di un fatto svantaggioso resa da una parte non può avere valenza probatoria nei confronti di un soggetto rimasto estraneo a quella dichiarazione, posto che la confessione postula la disponibilità del diritto da parte del confidente che non può evidentemente disporre dei diritti altrui…"

In base a tale valutazione la Cassazione ha ritenuto inefficace la dichiarazione stragiudiziale contenuta nella quietanza rilasciata dal marito, considerando quest'ultima priva di qualsiasi valore probatorio nei confronti della moglie.

Preliminare di vendita, per esercitare il recesso, l'inadempimento deve essere "di non scarsa importanza"

Sentenza
Scarica Cass.civ., Sez.II, 12.11.2015 n. 23128
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