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Videosorveglianza e telecamere private, l'eterna disputa

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali ha emanato le proprie Linee - guida in materia di Videosorveglianza.
Avv. Caterina Tosatti 

Oggi esamineremo una sentenza della Corte d'Appello di Catania (App. Catania 15 febbraio 2022 n. 317) circa un caso di telecamere installate da un privato e opposizione del condominio in virtù di una presunta violazione della privacy degli altri condòmini.

La pronuncia in oggetto, peraltro, apre non pochi dubbi in ordine ad alcuni passaggi dove si affronta il tema dell'integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata e dell'essenza di dato personale di un'immagine.

Vediamo perché, partendo, come sempre, dalla narrazione del fatto.

Videosorveglianza e telecamere private: la pronuncia

Tre condòmini domandavano al Tribunale di Catania di accertare il loro diritto di apporre telecamere di sorveglianza per tutelare i beni immobili agli stessi appartenenti e i relativi accessi - immobili facenti parte di un condominio.

Comprendiamo, leggendo la narrativa della sentenza, che vi era stata una fase cautelare ove il condominio aveva chiesto ed ottenuto la rimozione delle telecamere installate dai tre condòmini, i quali pertanto agiscono per ottenerne la declaratoria di liceità e la possibilità di ripristinare lo status quo ante.

Il Tribunale respinge la domanda dei tre condòmini, i quali appellano dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania.

Per quello che qui ci interessa, oltre ad eccezioni di rito svolte dalle parti, i tre condòmini lamentavano in particolare che le telecamere da loro installate fossero perfettamente in linea con il dettato dell'art. 5 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (la causa prendeva le mosse prima del 25 maggio 2018, data di avvio dell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR, quindi sotto la vigenza del vecchio Codice Privacy), che, secondo gli appellanti, «è inteso ad evitare la diffusione dei dati allorquando essi sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

Inoltre, che è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale, in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le video riprese di un pianerottolo e l'ingresso di un garage condominiale».

Sostengono altresì gli appellanti che il Tribunale avrebbe errato ritenendo applicabile l'art. 1122 ter c.c., in quanto non si trattava di impianto installato per volontà ed iniziativa condominiale, bensì di impianto privato installato a beneficio del singolo condòmino.

La Corte d'Appello di Catania, avendo respinto le citate diverse eccezioni, accoglie questi due motivi di appello, con le seguenti motivazioni.

Il Collegio, facendo ricognizione dello stato di fatto dei luoghi di causa, evidenzia che:

«la conformazione dei luoghi pone chiaramente in evidenza che le botteghe, a tutela delle quali sono state istallate le due telecamere, contrapposte, ai lati degli ingressi delle botteghe medesime, si trovano, tutte, su un lato dell'edificio, dotate pure di un ingresso autonomo, seppure non esclusivo né unico, distinto dagli altri due, uno pedonale e l'altro carrabile, serventi tutte le unità immobiliari.

Ciò si evince, ictu oculi, sia dalla planimetria che dalle foto prodotte dagli odierni appellanti, dalle quali ultime si può, anche, notare che le telecamere, del tipo "fisso", sono "puntate" in posizione praticamente parallela alla facciata, quindi sugli ingressi delle botteghe, senza "allargare" la visione a spazi distanti.

Ciò è confermato dal verbale manoscritto di sopralluogo in atti, del 3.10.2016, corredato da tre foto timbrate del Corpo della polizia municipale di Catania.

Inoltre, tutte le botteghe insistono su un lato del perimetro condominiale, in posizione decentrata e distinta rispetto agli ingressi delle altre unità condominiali, in zona poco frequentata, delimitata da una recinzione in ferro.

Inoltre, altra circostanza pure rilevante, osserva ancora la Corte, è costituita dalla sentenza del Tribunale di Catania, n. 3813/2002, in atti, supportata da CTU, la quale ha accertato che lo spazio immediatamente frontistante le botteghe in esame, seppure di proprietà condominiale, per la sua consistenza non è destinato a parcheggio dei condomini, ma costituisce un'area libera, che primariamente, seppur non esclusivamente, serve da accesso alle botteghe.

Siffatta circostanza rafforza, ed è compatibile, a mente del Collegio, con l'istallazione delle due telecamere "de qua"».

E, fin qui, nulla quaestio: infatti, dovendo stare a quanto accertato dai giudici di merito di I° e confermato dal II°, nonché dalla CTU eseguita, dobbiamo ritenere che le telecamere inizialmente installate dai tre condòmini avessero un c.d. angolo di visuale (zona inquadrata) tale per cui le zone riprese e, così, le persone che qui vi transitavano, fossero unicamente la aree antistanti le botteghe ed i loro avventori e non anche gli accessi al condominio e così tutti i condòmini o i terzi che li utilizzavano.

Non è condivisibile, tuttavia, quanto viene affermato nel seguito della pronuncia in esame, perché, a sommesso avviso di chi scrive, non si tratta di rilievi dirimenti rispetto alla contestata violazione della privacy degli altri condòmini e, per quanto si vedrà, si rischia di 'confondere' i diversi ambiti che vengono in gioco in materia di VS, così arrivando a risultati contrapposti ed a diverse interpretazioni.

Si sostiene infatti che, a mente di arresti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), in particolare la sentenza 11 dicembre 2019, n. 708, le legislazioni nazionali ben possano autorizzare «la messa in opera di un sistema di videosorveglianza (come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo) al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso di altri»

Come abbiamo più volte spiegato su questo portale (ed anche riportato nell'ebook "Privacy e Condominio", Condominioweb), in data 10 luglio 2019 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (o European Data Protection Board - EDPB) ha emanato le proprie Linee - guida in materia di Videosorveglianza, rese poi definitive, in seguito alla pubblica consultazione, in data 29 gennaio 2020, quindi ben prima che la sentenza di I° e quella di appello fossero redatte e pubblicate.

Nella Linee - guida sulla VS dell'EDPB si fa chiaramente cenno alla Base Giuridica del trattamento relativa alla VS, cioè della condizione fondamentale che ogni trattamento di dati personali deve avere per soddisfare il requisito di liceità posto dall'art. 5 del GDPR.

Secondo l'EDPB, la VS eseguita per motivi di tutela del patrimonio immobiliare e delle persone che qui vi dimorano ha come Base Giuridica l'Interesse Legittimo del Titolare.

Come noto, spetta al Titolare (colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali), in ragione della propria accountability (sempre art. 5 GDPR) determinare quale Base Giuridica sia applicabile al proprio trattamento e renderla nota all'Interessato (la persona dei cui dati si tratta) tramite le Informative di cui agli artt. 13 e 14 GDPR e tramite l'Informativa di primo e secondo livello da fornire relativamente allo specifico trattamento della VS (cartello sul luogo oggetto di ripresa ed informativa estesa a disposizione dell'Interessato, in analogico o digitale).

Come altrettanto noto, l'art. 6 GDPR individua le Basi Giuridiche tra le quali il Titolare può scegliere per determinare quale meglio si attagli al trattamento dallo stesso eseguito. Ovviamente, laddove sia intervenuto un provvedimento, a carattere generale o specifico oppure sia stata emanata una linea di indirizzo da parte delle Data Protection Authorities o Autorità Nazionali di protezione dei dati o dall'EDPB, che le raggruppa tutte, il Titolare farà bene ad adeguarsi a detto indirizzo, potendosene discostare solamente a fronte di robusta e documentata argomentazione ove egli dimostri che detto indirizzo non è a lui applicabile.

Ed ecco allora che in questo solco si muove la sentenza della CGUE, appena citata e menzionata dalla Corte d'Appello di Catania, cioè affermando che la VS eseguita dal condominio su parti comuni ha come base giuridica l'Interesse legittimo del condominio, titolare di detto trattamento, e non il consenso - in questo caso, di tutti coloro che vengono ripresi.

Non si può applicare questo medesimo ragionamento alla VS eseguita dal privato, la quale, in quanto «attività a carattere esclusivamente personale o domestico» è esclusa dall'ambito di applicazione del GDPR e della normativa privacy in genere (così l'art. 2 (2), lett. c) GDPR ed il Considerando 18 del medesimo GDPR).

Ciò significa che il privato, a differenza del condominio - Titolare del trattamento di VS sulle parti comuni, non deve premurarsi di eseguire tutte quelle attività che il GDPR impone al titolare, tra le quali l'Informativa layered (cartello e informativa estesa) a coloro che entrano nell'angolo di visuale delle sue telecamere, né tantomeno deve individuare la base giuridica di detta VS, perché, lo rammentiamo, la stessa, in quanto attività privata, domestica e personale, non è ritenuta un trattamento di dati personali o meglio, non è un trattamento sottoposto al GDPR.

Ciò non toglie che il privato, nell'eseguire la VS tramite le telecamere dallo stesso installate, debba rispettare comunque la proprietà privata e la riservatezza altrui, pena il rimprovero del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all'art. 615 bis c.p.

E da questo spunto prendiamo le mosse per esaminare il secondo argomento menzionato dalla Corte d'Appello di Catania, in ordine al quale siamo perplessi.

È dato leggere nella sentenza:

«la Corte osserva che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che è escluso che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p. (Cass. penale, V, 30/05/2017 n.34151 e 21.10. 2008 n. 44156; Cass. civile, I, 03/01/2013, n.71)».

La giurisprudenza citata dalla Corte d'Appello di Catania, relativa al reato di interferenze illecite nella vita privata, ha stabilito che detto reato non sia integrato dal condominio o dal singolo condòmino che videosorvegli spazi comuni condominiali, in quanto detti spazi comuni non rientrano nel concetto di "privata dimora o domicilio" che costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato.

Non risulta, pertanto, congruo utilizzare le categorie del diritto penale, che viaggiano su altri binari, per tentare di giustificare un comportamento che, nel contesto del giudizio civile in doppio grado in parola, andava valutato alla stregua di ben altre disposizioni dell'ordinamento, quali quelle relative alla determinazione di ciò che è comune e ciò che è privato e quelle relative al trattamento dei dati personali.

A volerla dire ancora più chiaramente, qualora anche il giudice penale dovesse ritenere, in un determinato caso di VS, di non ravvisare gli estremi del reato citato, non è detto che il Garante Privacy, o il giudice civile, adito ai sensi dell'art. 79 GDPR, ritengano detto medesimo trattamento di VS lecito, ai sensi del GDPR.

Temiamo invece che riprodurre argomentazioni del tipo di quelle appena lette induca i lettori e così i cittadini a ritenere di poter tranquillamente installare telecamere che riprendano pianerottoli, scale e parcheggi condominiali, quando così non è.

Peraltro, detta argomentazione risulta ridondante, laddove, come visto, il giudice di I° aveva già accertato che l'angolo di visuale delle telecamere installate dai tre condòmini non riprendeva zone condominiali, così eliminando anche questo motivo di contestazione.

Rammentiamo, come fatto più volte su questa rivista, che sia l'EDPB, nelle Linee - guida citate, sia il Garante Privacy, nei propri provvedimenti in materia di VS (si vedano, da ultimo, le FAQs pubblicate sul sito del Garante nel dicembre 2020 e la nuova Infografica disponibile sul medesimo sito, sintesi rispetto alla posizione del Garante rispetto ai privati, pubblicata il 20.01.2022), hanno più volte rammentato che, in virtù del principio di liceità e minimizzazione del trattamento dei dati personali, l'angolo di visuale delle telecamere deve essere tale da riprendere unicamente le zone di esclusiva pertinenza di colui che installa le telecamere ed evitare di riprendere altre zone limitrofe, di pertinenza di altri soggetti e comunque non necessarie al raggiungimento della finalità che colui che installa la VS si propone.

Nel caso del condòmino che installa telecamere che riprendono aree comuni, sebbene non sussista il reato di interferenze illecite in quanto le aree comuni non sono privata dimora, pur tuttavia detta VS sarebbe ritenuta illegittima e sanzionata, in quanto eseguita in violazione dei principi di liceità sul trattamento dei dati.

Infatti, il condòmino, come privato, può unicamente videosorvegliare le aree di sua pertinenza, senza sforare nella VS 'di massa' di aree comuni condominiali o addirittura di aree pubbliche (giardini, parchi, vie, strade, etc.).

Non solo: nella Infografica citata, del 20 gennaio 2022, dedicata in particolare alla VS eseguita da persone fisiche - con ciò intendendosi i privati ed anche i condominii - si esplicita che:

«nei casi in cui sulle aree di ripresa insista una servitù di passaggio in capo a terzi sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto».

Ebbene, come abbiamo letto nella descrizione dello stato dei luoghi, quell'area, antistante le botteghe, che il Tribunale di Catania aveva accertato di proprietà condominiale, sebbene in uso esclusivo alle medesime botteghe per il loro accesso, avrebbe forse meritato maggiore approfondimento, proprio perché, in quanto proprietà condominiale, non si potrebbe escludere a priori che i condòmini vi possano transitare.

Ed ancora: è dato leggere nella pronuncia in commento:

«Inoltre, osserva la Corte, l'immagine di una persona, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, non costituisce un "dato personale" ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), come indicano specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999, 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), e lo stesso Codice della privacy prevede un bilanciamento di interessi tra tutela della riservatezza e legittimo interesse di un terzo laddove non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali».

Tralasciando ogni altra considerazione circa l'interpretazione del contenuto dell'attualmente abrogato art. 4 del Codice Privacy, ci limiteremo qui ad evidenziare che i provvedimenti citati a sostegno della tesi per cui l'immagine non sarebbe dato personale non contengono indicazioni in tal senso.

Basti esaminare il più recente tra quelli elencati, cioè il provvedimento del 18 giugno 2009, n. 1623306, il quale si conclude con la declaratoria di illiceità del trattamento eseguito da un fotografo che aveva scattato fotografie di un noto personaggio politico e di altre persone comuni mentre si trovavano all'interno di un parco pubblico e nelle aree di privata dimore ad esso connesse; è evidente, pertanto, che mai il Garante Privacy abbia sostenuto che l'immagine di una persona fisica non costituisca dato personale e come tale non sia soggetta alla legislazione in materia.

Peraltro, non regge l'argomentazione, sopra riportata per cui, da un lato si sostiene che l'immagine non è dato personale, mentre subito dopo si rammenta che il Codice Privacy prevede un bilanciamento di interessi tra tutela della riservatezza e legittimo interesse di un terzo, in quanto delle due l'una: o l'immagine non è un dato e allora non le si applica la disciplina privacy, quindi non è nemmeno necessario darsi pena a cercare di bilanciare legittimo interesse e tutela della riservatezza; oppure l'immagine è dato personale ed allora rientra in gioca la disciplina privacy.

Insomma, nel caso di specie, sembra potersi affermare che effettivamente i tre condòmini avevano installato telecamere per eseguire una VS che sfugge all'applicazione del GDPR, in quanto attività personale e domestica e che ciò derivi dal fatto che l'angolo di visuale delle telecamere inquadrava solamente aree di pertinenza privata degli installatori, senza, in tal modo, ledere la riservatezza degli altri condòmini, per cui, su questo punto, bene ha fatto la Corte d'Appello catanese a riformare la sentenza di I°.

Tuttavia, esprimersi come sopra su altre questioni, assai complesse e delicate, fa sì che si creino precedenti giurisprudenziali in contrasto o distonia rispetto al generale sistema normativo e di soft law (linee - guida, provvedimenti generali o specifici, indirizzi, etc.) delle autorità amministrative specializzate in materia, con evidente imbarazzo e difficoltà degli interpreti e dei titolari e Responsabili del trattamento, sui quali incombe la responsabilità di adeguarsi al GDPR e di adottare misure di garanzia adeguate.

Questo preoccupa ancora di più se si pensa che, in virtù dell'art. 79 GDPR, il Giudice civile potrebbe essere investito di una controversia avviata dall'Interessato (la persona dei cui dati si tratta) contro il titolare e il responsabile, ove l'Interessato lamenta che i suoi diritti di cui al GDPR siano stati lesi, ritrovandosi così il Giudice a dover fare applicazione di tutte le regole poste dal GDPR, con esiti potenzialmente contrastanti rispetto all'intero panorama cui ci siamo sino ad oggi abituati leggendo la produzione, di indirizzo e provvedimentale, delle Autorità Nazionali, con eventuale lesione del principio della certezza del diritto dinnanzi ad esiti così divaricati.

Via libera alla videosorveglianza delle aree private

Sentenza
Scarica App. Catania 15 febbraio 2022 n. 317
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