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Via libera alla videosorveglianza delle aree private

Occorre però adottare una serie di accorgimenti per evitare di riprendere le zone di proprietà comune o di terzi.
Avv. Gianfranco Di Rago 
26 Gen, 2022

La sicurezza delle unità immobiliari facenti parti di un edificio condominiale rappresenta un tema di sempre maggiore interesse per i condòmini che, per contrastare il crescente fenomeno dei furti e degli altri reati nelle proprietà private, non esitano a ricorrere a sistemi di videosorveglianza.

Tuttavia non si può ignorare la necessità di contemperare le legittime esigenze di prevenzione e contrasto del crimine con quelle altrettanto legittime di privacy e riservatezza di quanti vengono ripresi dalle telecamere.

Del resto, nell'era di Internet, il problema si manifesta in tutta la sua gravità, per la possibilità consentita dagli attuali apparati tecnologici di acquisire un filmato e di trasmetterlo in tutto il mondo, anche in tempo reale.

Si è quindi posta l'esigenza di dettare delle regole che evitino gli abusi: il problema non è il proliferare in sé dei sistemi di videosorveglianza, quanto il cattivo uso che qualcuno potrebbe farne.

Videosorveglianza e tutela della privacy.

Per prevenire abusi il Garante della privacy già nel 2000 ha emanato un primo provvedimento generale, una sorta di decalogo volto a indicare gli adempimenti, le garanzie e le tutele necessarie per l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel rispetto dei principi della legge sulla protezione dei dati personali.

Nel 2004 e poi ancora nel 2010 sono stati quindi emanati nuovi provvedimenti che, tra l'altro, hanno fissato regole e garanzie precise sull'installazione di telecamere in ambito condominiale.

Nei giorni scorsi l'Authority è ritornata sul tema con la pubblicazione di un'infografica sui sistemi di videosorveglianza installati dalle persone fisiche (consultabile sul sito internet istituzionale, www.garanteprivacy.it).

Prima di analizzarne il contenuto è utile ricordare che secondo la Suprema Corte non è lecito collocare una telecamera in una posizione non immediatamente visibile dagli estranei, anche se finta (ad esempio un contenitore avente l'aspetto di una telecamera con un led e una lampadina al suo interno), in direzione della proprietà del vicino, perché una siffatta iniziativa non può avere la finalità di scoraggiare eventuali malintenzionati, ma l'esclusivo scopo di recare molestia allo stesso: in tale ipotesi non vi è dubbio che ricorrano gli estremi dell'atto emulativo, illegittimo ex art. 833 c.c..

Chi intende installare un sistema di videosorveglianza all'interno del condominio deve anche considerare quanto stabilito dall'art. 615-bis del codice penale, secondo cui chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente immagini attinenti alla vita privata catturate nell'abitazione altrui o locali pertinenziali alle stesse è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Videosorveglianza, ieri e oggi

Il recente intervento del Garante della privacy in materia di sistemi di videosorveglianza installati dalle persone fisiche.

Per i motivi di cui sopra nei giorni scorsi il Garante privacy ha ribadito che, nel caso di installazione di un impianto di videosorveglianza privato a fini esclusivamente personali, quindi essenzialmente per la tutela della sicurezza personale e della propria abitazione, la disciplina del Codice privacy non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi.

In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati e all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Benché non trovi applicazione la disciplina del D.Lgs. 196/2003, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, deve in primo luogo farsi attenzione a che l'angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, box) o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Così, ad esempio, il singolo partecipante al condominio potrà controllare la serranda del proprio box auto, ma non l'intera corsia di marcia, ovvero potrà sorvegliare la porta d'ingresso alla propria abitazione, ma non l'intero pianerottolo di disimpegno o la tromba delle scale o l'ascensore.

Lo stesso discorso vale per le aree pubbliche o aperte al pubblico, di modo che non è possibile riprendere una pubblica via o un giardino aperto al pubblico. Ove venga ripresa un'area sulla quale insista il diritto di passaggio di un soggetto terzo, occorrerà acquisire preventivamente il consenso di quest'ultimo (ovviamente si tratterà di acquisirlo una sola volta, ma occorre considerare che il terzo conserva comunque il diritto di revocarlo).

Tuttavia, ove per la conformazione dei luoghi o per altri motivi oggettivi sia impossibile evitare che l'angolo visuale sia rivolto anche verso proprietà comuni o di terzi, il proprietario dell'impianto dovrà individuare e porre in essere delle soluzioni tecniche che consentano di oscurare la porzione di immagine relativa a dette aree.

Ovviamente, come detto, le immagini in tal modo acquisite devono rimanere di uso privato e non vanno mai comunicate a terzi e meno che mai diffuse, ossia portate a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti (ad esempio tramite la pubblicazione sui social media).

Nel caso in cui le immagini possano essere utili a perseguire gli autori di un illecito le stesse potranno comunque essere comunicate alle Forze dell'Ordine o utilizzate in sede giudiziaria per la tutela dei propri interessi.

A queste condizioni, come confermato dall'Autorità Garante, l'installazione di un impianto di sorveglianza davanti alla propria abitazione o davanti a un bene pertinenziale (giardino, posto auto, box), si può quindi considerare del tutto lecita e non necessita di alcuna autorizzazione preliminare da parte della medesima Authority.

Quando la privacy precede il diritto

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