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Danni da allagamento e concorso di colpa del danneggiato

Il Tribunale capitolino ha valutato la prevedibilità dell'evento dannoso.
Avv. Caterina Tosatti 

In virtù del dovere generale di ragionevole cautela, precipitato dell'Art. 2 della Costituzione e del principio di solidarietà qui posto, ogni soggetto è tenuto ad adottare nel suo agire delle cautele.

Il livello di dette cautele è quello derivante da ciò che normalmente ed in rapporto alle circostanze è dato attendersi che accada: tanto più è probabile che un determinato evento accada, tanto maggiori dovranno essere le cautele poste in campo dal soggetto potenziale danneggiato e tanto maggiore, quindi, sarà l'incidenza del suo comportamento non prudente sul danno, fino addirittura ad escluderlo, in applicazione dell'art. 1227, 1° comma, c.c.

La sentenza n. 6199 del 18 aprile 2023 del Tribunale di Roma affronta un caso di concorso di colpa nel contesto di un danno da allagamento di un locale originato da parti comuni condominiali.

Danni da allagamento: il concorso di colpa. Fatto e decisione

Caio, proprietario di un box sito in un condominio, cita lo stesso per ottenere il risarcimento del danno occorsogli a causa della rottura di una tubazione di pertinenza condominiale che aveva determinato l'allagamento del box e il danneggiamento del contenuto.

Il condominio, costituitosi, eccepiva il concorso di colpa di Caio nel conservare i beni mobili danneggiati (nella fattispecie, quadri) sul suolo del box, anziché appesi alle pareti o in posizione superiore rispetto al suolo e domandava la chiamata in manleva della Alfa Spa, compagnia assicurativa del condominio.

La Alfa Spa costituitasi eccepiva l'inoperatività della polizza per avere il condominio denunziato il danno a distanza di 13 giorni da quanto era accaduto l'evento originatore.

Dopo aver assunto testimoni ed espletato CTU, il Tribunale di Roma accoglie la domanda, liquidando il residuo del danno materiale rispetto a quanto già percepito da Caio e corrisposto dalla Alfa Spa, mentre liquida il danno al contenuto del box, nei limiti di quanto provato ed accertato in CTU, nonché le spese legali, nelle quali vengono espressamente incluse le "spese per la mediazione", che il Giudice pone a carico del condominio "che non vi ha preso parte senza giustificato motivo".

Considerazioni conclusive

Dirimente ai fini del decidere è risultato essere il rapporto tra il contegno di Caio nella conservazione delle suppellettili presenti nel proprio locale box e il danno originatosi dalla tubazione condominiale.

Fermo il punto di partenza comune a molte pronunce in materia, ovvero la definizione degli oneri rispettivi di danneggiante e danneggiato - quest'ultimo deve provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra lo stesso danno e il bene oggetto di custodia (inteso, nel nostro caso, come la tubazione di pertinenza condominiale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.), mentre il primo, per liberarsi, può unicamente invocare e deve quindi dare prova del caso fortuito, cioè dell'interruzione del nesso di causalità determinato o da elementi esterni o dal fatto del terzo, incluso il danneggiato - il Giudice analizza funditus la condotta del danneggiato rispetto al sinistro per dirimere l'invocato concorso di colpa di Caio nella provocazione del danno ai suoi beni conservati nel box.

Non avendo le parti fatto oggetto di contestazione l'an del danno, inteso come l'evento di allagamento del box, la data in cui si verificò e l'imputabilità dello stesso alla rottura di tubazione idrica all'interno del muro condominiale a servizio del c.d. appartamento del portiere, il Giudice ritiene provato il danno e la sua riconducibilità alla responsabilità del custode (il condominio).

Esclude invece il concorso invocato dal condominio a titolo di componente del caso fortuito atta ad elidere il nesso di causalità, perché "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. n. 724/2022, citata in sentenza).

Nella specie l'allagamento di una cantina deve ritenersi evenienza tutt'altro che ragionevole e presumibile, con la conseguenza che non poteva ascriversi a Caio alcun onere comportamentale afferente alla custodia delle opere su ripiani, anziché per terra.

Interessante poi il punto della sentenza in cui il magistrato risponde alle eccezioni sollevate dalla Alfa Spa, compagnia assicuratrice, circa la propria chiamata in manleva.

Respinta l'eccezione di inoperatività della polizza in relazione all'oggetto, in quanto, come visto sopra, il Giudice ha ritenuto accertato che il danno avesse avuto origine da tubazione di proprietà del condominio, viene ritenuta priva di pregio anche l'eccepita vetustà dell'impianto, perché il magistrato osserva che la circostanza che la tubazione fosse in disuso non determina alcuna presunzione in ordine alla vetustà ovvero al deterioramento della medesima, tale poter configurare una condotta colpevole del condominio assicurato come causa dell'allagamento.

Circa invece l'eccezione di tardività della denunzia del sinistro, esaminando il combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c. circa l'onere di avviso all'assicuratore e le conseguenze della sua omissione, il Giudice rammenta che il Codice prevede la decadenza dell'assicurato in caso di omissione dolosa, mentre l'omissione colposa determina unicamente il diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

In entrambi i casi, la prova del dolo nell'omissione o nel ritardo dell'avviso da parte dell'assicurato spetta all'assicuratore; in difetto, l'inadempimento, quindi sia l'omissione dell'avviso sia il ritardo si presumono colposi e scatta unicamente il diritto dell'assicuratore a ridurre l'indennità, come visto sopra, in base al pregiudizio effettivamente subìto, quindi spetterà sempre all'assicuratore dare la prova del pregiudizio e della sua entità onde poter vantare il diritto alla riduzione di quanto dovrà liquidare al terzo per conto dell'assicurato (Cassaz. n. 24210/2019 citata in sentenza).

Siccome, nel caso di specie, Alfa Spa non aveva provato né il dolo del condominio, né il pregiudizio effettivamente subito dal ritardo di 13 giorni nella denunzia del sinistro, il condominio conserva integro il proprio diritto all'indennità.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 18 aprile 2023 n. 6199
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