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Ascensore mal funzionante. Il risarcimento è dimezzato se la condomina esce dall'abitacolo camminando all'indietro.

Risarcimento danni ridotto del 50% per il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Una condomina, mentre si accingeva ad uscire dall'abitacolo dell'ascensore, tirando i due sportelli di chiusura, non si accorgeva che lo stesso si era fermato al di sotto del livello del piano, creando un dislivello di circa 20 cm, contro il quale inciampava cadendo rovinosamente all'indietro.

A seguito della caduta, la condomina riportava lesioni che richiedevano cure, visite specialistiche, neurochirurgiche e cicli di fisioterapia.

La condomina agiva quindi contro il Condominio per il risarcimento di tutti i danni subiti, dovendosi ritenere lo stesso Condominio responsabile quale proprietario custode dell'ascensore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Il Condomino si opponeva alla domanda, ritenendo tra l'altro il sinistro causato dalla condotta imprudente della condomina stessa, caduta mentre usciva dall'ascensore camminando all'indietro.

In ogni caso, il Condomino chiamava in giudizio la società incarica della manutenzione dell'impianto, ritenendola esclusiva responsabile dell'accaduto.

Il condominio risarcisce il danno a causa della caduta per la presenza di una macchia d'olio vicino all'ascensore

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3118 del 12 febbraio 2019, ha accolto la domanda e condannato il condominio al risarcimento dei danni, ridotti del 50% per il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.

Vediamo il ragionamento seguito dal giudice per giungere a tale decisione.

 Continua [...]

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Scarica Sentenza n.3118 del 12/02/2019
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