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E se mi viene impedito di esercitare il diritto di passaggio sulla rampa di accesso al garage condominiale? come posso reagire?

Nel caso esaminato dalla Cassazione è emerso che il condomino aveva soltanto la disponibilità del piano interrato e dell'autorimessa.
Avv. Adriana Nicoletti 
19 Mag, 2023

Azione possessoria per ottenere la rimozione di una fioriera da una parte comune: fatto e decisione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10865 pubblicata il 24 aprile 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un condomino avverso la sentenza di appello, confermativa della decisione di prime cure che aveva revocato il provvedimento interdittale, ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova del titolo per cui il medesimo aveva agito in possessoria.

La controversia prende origine da un ricorso promosso da un condomino nei confronti del condominio con il quale veniva chiesta la rimozione di una fioriera che gli avrebbe impedito l'accesso alle aree del piano interrato, di proprietà del fabbricato e destinato ad autorimessa.

In rito la Corte dichiarava inammissibile il motivo concernente il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nella qualità di legale rappresentante della società amministratrice, essendo pacifico che il condominio può essere amministrato anche da una società, il cui rappresentante legale è legittimato a conferire il mandato al difensore per la rappresentanza in giudizio del condominio (Cass., sez. 2, 23 gennaio 2007, n. 1406; Cass., sez. 2, 24 dicembre 1994, n. 11155).

Nel merito, con il motivo più meritevole di attenzione, il ricorrente sosteneva che, a differenza di quanto affermato dalla Corte del merito, la situazione di fatto lesiva del diritto del ricorrente di utilizzare il garage e la rampa per accedervi, resa impossibile dall'apposizione della fioriera, non richiedeva di alcuna prova del diritto reale corrispondente per giustificare il potere di fatto che lo stesso aveva sul diritto di passaggio. Tanto più che egli era un condomino.

Il motivo veniva dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema che confermava la decisione d'appello là dove, in sintonia con la giurisprudenza (Cass., sez. 6-2, 17 febbraio 2014, n. 3627) era stato affermato che "il detentore cosiddetto qualificato, cioè colui che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale, può proporre azione di reintegrazione nel possesso, ma deve provare di aver esercitato il diritto in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione".

Del tutto irrilevante, inoltre, il fatto che il ricorrente fosse parte del condominio e - come tale - avesse un diritto di passaggio pedonale sui luoghi, dal momento che l'oggetto del giudizio era limitato al passaggio carrabile.

In tale ambito le dichiarazioni testimoniali, che il condomino lamentava non essere state prese in considerazione dal giudice d'appello, non costituivano un fatto decisivo nell'economia del giudizio, in quanto non potevano certamente supplire alla rilevata carenza di prova della detenzione qualificata.

Impossibilità di agire per reintegrazione del diritto di passaggio

L'azione proposta dal condomino nei confronti del condominio è stata considerata rientrare nell'ambito dell'azione di reintegrazione ai sensi dell'art. 1168 c.c., avendo il primo agito in possessoria in quanto asseritamente privato del proprio diritto di passaggio su un bene comune (rampa di accesso al garage condominiale) con conseguente impossibilità di utilizzare l'autorimessa.

Dalla motivazione dell'ordinanza in esame è emerso che il condomino aveva dichiarato "di avere soltanto la disponibilità del piano interrato e dell'autorimessa e, quindi, non un possesso tutelabile". Tra l'altro non era stato neppure dimostrato il passaggio sul piazzale che era da sempre destinato al parcheggio del condominio.

Questi elementi hanno messo in luce la differenza tra detentore qualificato . possessore. "Il detentore qualificato è colui che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale" (Cass., sez. 2, 22 giugno 2000, n. 8489).

Il possessore (art. 1140 c.c.) è caratterizzato da due elementi: uno oggettivo, il "corpus", ovvero di avere il bene nella sua sfera di controllo e l'altro soggettivo, l'"animus possidendi", ovvero la volontà di comportarsi con il bene in maniera esclusiva verso qualsiasi altro soggetto.

Diversamente il detentore qualificato, titolare dell'"animus detinendi", gode e dispone del bene ma nel rispetto dei diritti che altri vantano sullo stesso, riconoscendone la titolarità (tipico esempio è il conduttore il quale gode dell'immobile concessogli in locazione, nella consapevolezza che la proprietà è di colui che a sottoscritto il relativo contratto, in favore del quale versa il canone mensile pattuito, non effettua innovazioni non consentite, non ne altera la destinazione, ecc.).

Ciò detto l'ordinanza in esame - come il provvedimento della Corte di appello -, in considerazione anche della dichiarazione dell'attore, ha confermato che questi avrebbe potuto proporre l'azione di reintegrazione solo se avesse dimostrato l'esistenza del titolo sul quale la sua deduzione era fondata.

Nel caso di specie si ritiene che l'attuale ricorrente, condomino anch'esso, piuttosto che promuovere un'azione di rivendicazione avrebbe dovuto rivolgersi al giudice in via ordinaria per ottenere un provvedimento di rimozione della fioriera che, a dire del medesimo, gli impediva di accedere all'autorimessa condominiale, sempre che ne avesse avuto il diritto.

Mentre, ove vi fosse stata urgenza, il presunto danneggiato avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

In buona sostanza, quindi, mancavano in capo all'attore i requisiti per richiedere tanto la reintegrazione nel possesso del passaggio (non essendo egli possessore), quanto la cessazione della molestia, come disciplinata dall'art. 1170 c.c.

Sentenza
Scarica Cass. 24 aprile 2023 n. 10865
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