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Rottura di una tubazione della rete pubblica e allagamento cantina in condominio: responsabilità dell'evento-danno

A chi imputare la responsabilità dell'allagamento di una cantina condominiale a causa dell'improvvisa rottura di una tubazione pubblica?
Avv. Marco Borriello 

Con una recente sentenza, cioè la n. 6208 del 18 aprile 2023, il Tribunale di Roma ha affrontato l'argomento della responsabilità delle cose in custodia e lo ha fatto nel valutare la domanda di risarcimento di presunti danni subiti dal proprietario di una cantina posta nel seminterrato di un condominio.

C'è da dire che si tratta di una materia ampiamente trattata in molti uffici giudiziari del nostro paese e che è, normalmente, ricondotta nell'alveo del dettato normativo di cui all'art. 2051 c.c. Nello specifico, il citato ufficio capitolino, ha dovuto stabilire a chi attribuire la responsabilità oggettiva dell'evento/danno tra un condominio e la società di gestione del servizio idrico.

Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto.

Rottura tubazione rete pubblica e allagamento cantina in condominio. Fatto e decisione

In un condominio, nel luglio del 2019, si allagava una cantina ubicata nel piano seminterrato dell'edificio. In ragione di questo evento, i locali in questione si danneggiavano unitamente ai beni mobili ivi presenti. Per questo motivo, il proprietario in questione chiedeva di essere risarcito.

La diatriba si spostava, quindi, dinanzi al competente Tribunale di Roma nel giudizio al quale partecipavano il condominio, quale convenuto in prima istanza, e la società di gestione del servizio idrico della zona, quale terzo chiamato.

In sede giudiziale, il condomino sosteneva che l'evento dovesse addebitarsi all'improvvisa quanto colpevole rottura di una tubazione di adduzione della rete pubblica. Quindi, a seguito del conseguente abbondante sversamento d'acqua, si era verificato l'allagamento del locale dell'attore.

Per l'ente di gestione, invece, non c'era alcuna sua responsabilità poiché l'evento doveva attribuirsi "alla rottura di un tratto di fogna condominiale, precisamente nel punto di raccordo tra quest'ultima e la conduttura comunale dove risultava assente o non funzionante la valvola obbligatoria di anti rigurgito".

Le tesi contrapposte imponevano, quindi, l'obiettiva indagine peritale di un CTU, a seguito della quale si accertava il fondamento delle ragioni esposte dal condominio. Per il consulente, infatti, è giusto citare, "l'acqua, disperdendosi nel terreno, scavava una profonda voragine, raggiungeva l'ultimo pozzetto della fogna condominiale sotto il manto stradale (di pertinenza dell'Acea), rompendo il pozzetto ovvero la tubazione che lo collegava alla condotta condominiale, e si incanalava nelle fogne del condominio, risalendo fino alle cantine" Per il perito, inoltre, nemmeno la presenza della cosiddetta valvola anti rigurgito nell'impianto condominiale avrebbe impedito l'allagamento in contestazione.

Pertanto, per il Tribunale di Roma è stato conseguenziale escludere ogni responsabilità oggettiva a carico del citato condominio. Infatti, in applicazione della corrente interpretazione dell'art. 2051 c.c., non c'era alcun nesso causale tra l'evento, i danni verificatisi e il bene condominiale in custodia, cioè l'impianto fognario comune.

Quindi, all'ufficio capitolino non è restato che quantificare i danni da riconoscere a favore dell'attore e condannare la società del servizio idrico al pagamento delle spese di procedura.

Considerazioni conclusive

La decisione in commento si allinea al quadro della comune interpretazione della responsabilità per le cose in custodia.

È noto infatti, a riguardo, che alcuna colpa può essere attribuita al custode della res se questi dimostra, con prova liberatoria, che l'evento è avvenuto non per una negligente manutenzione della medesima, ma per caso fortuito. In tale ipotesi, si dice, non esiste alcun legame causale tra condotta del custode e il danno.

Ebbene, come affermato più volte, anche dalla giurisprudenza di legittimità, tra le circostanze che escludono ogni nesso causale bisogna annoverare anche il fatto del terzo (ex multis. Cass. 9 novembre 2017 n. 26533; Cass. 23 giugno 2016 n. 13005; Cass. 30 settembre 2014 n. 20619).

Ecco, dunque, spiegata, facilmente, la ragione della decisione in commento, del tutto conforme all'orientamento giurisprudenziale in materia, in merito al quale non si rinvengono applicazioni in senso contrario.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 18 aprile 2023 n. 6208
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